CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 27 giugno 2017, n. 16049
Contributi INPS ed INAIL – Pagamento – Cartella esattoriale – Iscrizione ipotecaria – Mancato assolvimento dell’obbligo di notifica al contribuente di preavviso di ipoteca
Fatti di causa
Equitalia Sud spa propone ricorso per cassazione, affidato ad un motivo, nei confronti della I.M.G. srl (che non resiste), avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania Sezione staccata di Salerno n. 1135/02/2015, depositata in data 15/12/2015, con la quale – in controversia concernente l’impugnazione di un avviso di iscrizione ipotecaria, in relazione a vari tributi e contributi INPS ed INAIL, – è stata riformata la decisione di primo grado, che, dichiarato il difetto di giurisdizione limitatamente alla iscrizione ipotecaria conseguente alle cartelle esattoriali con le quali era stato chiesto il pagamento di contributi INPS ed INAIL, aveva accolto il ricorso della contribuente, in parte, per intervenuto pagamento o sgravio dei tributi oggetto delle cartelle.
In particolare, i giudici di appello, nell’accogliere il gravame della contribuente, hanno accolto il motivo, preliminare, inerente all’illegittimità dell’atto impugnato, stante il mancato assolvimento dell’obbligo di notifica al contribuente di preavviso di ipoteca e dell’invito del debitore a pagare le somme dovute entro il termine di trenta giorni, alla luce dei principi di diritto affermati dalle S.U. nella sentenza n. 19667/2014.
A seguito di deposito di proposta ex art. 380 bis c.p.c., è stata fissata l’adunanza della Corte in camera di Consiglio, con rituale comunicazione alle parti; il Collegio ha disposto la redazione della ordinanza con motivazione semplificata.
Ragioni della decisione
1. La ricorrente lamenta, con unico motivo, la nullità della sentenza, ex art. 360 n. 4 c.p.c., per violazione del divieto di ultrapetizione, ex art. 112 c.p.c.
2. La censura è fondata.
Ricorre, invero, il denunciato vizio di ultrapetizione, dal momento che, nel contenzioso tributario, i motivi dell’opposizione al provvedimento impositivo si configurano come causae petendi della correlata domanda di annullamento, con la conseguenza che incorre nel vizio di extra o ultrapetizione il giudice adito che fondi la propria decisione su motivi non dedotti o dedotti sotto profili diversi da quelli che costituiscono la ratio decidendi (cfr. Cass. n. 5929 dei 2010; Cass. 1685/2016).
Nella specie, la doglianza relativa al mancato preavviso di iscrizione ipotecaria ovvero alla violazione del dovere dell’Amministrazione di procedere al contraddittorio endo- procedimentale non era stata proposta dalla contribuente nel ricorso introduttivo (la quale aveva lamentato vizi propri dell’iscrizione ipotecaria ovvero la mancata e/o inesistenza di notifica delle cartelle di pagamento). Solo in appello, la contribuente aveva lamentato l’omessa intimazione di pagamento, ex art.50 DPR 602/1973, non comunque con riferimento ad una violazione del principio dei contraddittorio.
3. Per tutto quanto sopra esposto, in accoglimento del ricorso, va cassata la sentenza impugnata, con rinvio alla C.T.R, della Campania, in diversa composizione.
Il giudice del rinvio provvederà alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla C.T.R. della Campania in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del presente giudizio.