Notaio sanzione disciplinare per mancata emissione di fatture - Cassazione n. 19531 del 2013La Corte di Cassazione con la sentenza n. 19531 depositata il 28 agosto 2013 intervenendo in tema di sanzioni disciplinari dei professionisti ha esaminato la controversia che ha visto protagonista un notaio che aveva omesso di emettere due fatture che hanno fatto scattare la sanzione disciplinare per il notaio se il sospetto di irregolarità contabile è supportato anche dal contrasto tra i dati comunicati all’agenzia delle Entrate e quelli indicati nel registro Iva fornito al Consiglio notarile.

Pertanto gli ermellini hanno respinto il ricorso di un notaio contro la decisione adottata dal Consiglio notarile fiorentino di sospenderlo per quattro mesi dalla professione.

Per i giudici di legittimità la sanzione è meritata per non aver collaborato con l’ordine allo scopo di far luce su una presunta irregolarità contabile che riguardava due fatture, alla quale si aggiungeva uno scollamento tra i dati a disposizione del Consiglio e quelli comunicati all’Agenzia.
Il professionista affermava la sua buona fede e ribaltava le accuse, sostenendo che il Consiglio non poteva, partendo da un’azione disciplinare retta dalla legge 89/1912, amplificare i suoi poteri con apposite delibere (dicembre 2008 e luglio 2009) fino a invadere l’organizzazione dell’attività professionale, dettando criteri più stringenti sui controlli e ribaltando l’onere della prova.
Per il notaio era del tutto illegittimo, infatti, chiedere al diretto interessato di esibire a tappeto atti e documentazioni fiscali, violando così il principio in base al quale nessuno è tenuto a compiere atti che possono recargli un pregiudizio. Ma anche l’inerzia lo danneggia e la Cassazione conferma la sanzione.
La Suprema corte con l’occasione, in risposta a una richiesta del ricorrente, ricorda che il ricorso straordinario al Capo dello Stato contro le decisioni disciplinari per violazione del codice deontologico non può avvenire su sollecitazione di un singolo notaio. Il rimedio inoltre, chiarisce ancora la Cassazione, ha assunto un carattere giurisdizionale e ha quindi valore di cosa giudicata solo dal momento successivo all’entrata in vigore del Codice del processo amministrativo