CORTE di CASSAZIONE sentenza n. 13063 depositata il 23 giugno 2016

LAVORO – RAPPORTO DI LAVORO – PROCEDIMENTO DI REVOCAZIONE – CONTROVERSIE IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA OBBLIGATORIA – APPLICABILITA’ RITO SPECIALE DEL LAVORO – DOMANDA PRESENTATA NEI TERMINI

FATTO

La Corte osservava, in primo luogo, che la domanda di revocazione doveva ritenersi ammissibile, non essendo a ciò di ostacolo il fatto che detta domanda fosse stata proposta con ricorso (tempestivamente depositato entro il termine annuale dalla pubblicazione), anziché con citazione, secondo quanto previsto dall’art. 398 c.p.c.; nel merito, rilevava come la sentenza oggetto di revocazione avesse recepito gli esiti della CTU, la quale peraltro aveva determinato la somma di euro 44,068,89 sottraendo l’ammontare degli importi erogati nel corso del rapporto (euro 176.424,10) dalla somma di euro 211.492,99 Invece che dalla somma di euro 246.715,21 quale risultante dalia addizione degli importi indicati analiticamente mese per mese nelle tabelle allegate alla relazione.

2. Ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza U. S.p.A., quale soggetto incorporante Banco di S. S.p.A. e C. S.p.A., con due motivi, illustrati da memoria; il lavoratore ha resistito con controricorso.

Il B. P. soc. coop., quale successore universale, a seguito di fusione, della Banca P. I. soc. coop. a r.l. (già Banca P. di L. soc. coop. a r.l.), ha depositato controricorso adesivo.

MOTIVI DELLA DECISIONE 

1.1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360 n. 3 e n. 4 c.p.c., violazione e falsa applicazione degli artt. 327 e 395 ss. C.p.c. e conseguente nullità del procedimento e della sentenza per avere la Corte ritenuto tempestiva e procedibile la domanda di revocazione, sul rilievo che il ricorso, con il quale era stata introdotta, da ritenersi convertito nell’atto di citazione previsto dall’art. 398 c.p.c., era stato depositato (il 26 aprile 2007) entro il termine annuale dalla pubblicazione della pronuncia oggetto di impugnazione, senza considerare che la notifica del ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell’udienza, era invece avvenuta (il 12 giugno 2007) successivamente al decorso di tale termine.

1.2. Con il secondo motivo di ricorso U. S.p.A. deduce, in relazione all’art. 360 n. 3 e n. 4 c.p.c., violazione e falsa applicazione dell’art. 395 c.p.c. e conseguente nullità del procedimento e della sentenza per avere la Corte ritenuto esistente l’errore, di cui al n. 4 della norma denunciata, in presenza di un fatto (contrasto tra relazione di CTU e un allegato aita stessa circa l’ammontare del credito del lavoratore) tale da richiedere nuove verifiche contabili, come tali suscettibili di trovare ingresso nella sede propria del giudizio di appello.

2. Il ricorso deve essere respinto.

2.1. Invero questa Corte Suprema, nel pronunciare in tema di revocazione di sentenze pronunciate nelle controversie in materia di lavoro e di previdenza ed assistenza obbligatoria, ha ripetutamente statuito (v. da ultimo Cass. 9 giugno 2010, n. 13834) che, pur in assenza di alcuna particolare previsione nella legge 11 agosto 1973 n. 533, il rito speciale del lavoro deve trovare applicazione anche al procedimento di revocazione relativo alle suindicate sentenze, osservandosi davanti al giudice adito – ai sensi della disciplina generale di tale mezzo di impugnazione – le norme stabilite per il procedimento davanti a lui (art. 400 c.p.c.), senza che siano operanti le deroghe dettate dal Codice di procedura civile ma incompatibili con il rito speciale: e tale è il ricorso, quale mezzo di Introduzione del giudizio, In luogo del sistema di citazione a udienza fissa, siccome volto fin dal principio a porne il procedimento sotto il controllo del giudice e primo elemento di una complessa costruzione procedimentale diretta ad assicurare la concentrazione e immediatezza del giudizio, in relazione alla natura degli interessi tutelati e a presidio della loro specifica rilevanza sociale.

Ne consegue che la domanda di revocazione deve reputarsi proposta nei termine di cui all’art. 327 c.p.c. allorquando il ricorso introduttivo del relativo procedimento sia stato – come nel caso di specie – depositato nella cancelleria del giudice adito entro tale termine, anche se la notificazione del ricorso stesso e del decreto di fissazione di udienza avvenga successivamente.

2.2. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile per difetto di autosufficienza.

Non risultano, infatti, riportate, nell’esposizione del motivo, le parti, sia della relazione di CTU, sia dell’allegato (o degli allegati) alla stessa relazione, rilevanti allo scopo di consentire l’immediata individuazione della questione da risolvere e di valutare le ragioni per le quali viene chiesto l’annullamento della sentenza impugnata (art. 366 n. 4 c.p.c.).

3. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M. 

Rigetta il ricorso; condanna la ricorrente e B. P. soc. coop., in solido, al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, liquidate in euro 100,00 per esborsi e in euro 4,000,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali al 15% e accessori di legge.