CONSIGLIO di STATO sentenza n. 1759 del 13 aprile 2017 sez. II

LAVORO – RAPPORTO DI LAVORO – SICUREZZA SUL LAVORO – CAUSA DI SERVIZIO – DIPENDENTE DELLA POLIZIA DI STATO – COMITATO DI VERIFICA PER LE CAUSE DI SERVIZIO – ACCERTAMENTI

FATTO E DIRITTO

Con l’odierno appello il ricorrente, sig. B. S., dipendente della Polizia di Stato, ha impugnato la sentenza del Tar Veneto n2114/2010, di rigetto del ricorso avverso il Decreto Ministero dell’Interno n. 12369/2007 di diniego di riconoscimento di dipendenza da causa di servizio delle infermità: “Ipertensione arteriosa” e” sindrome depressiva”, contratte in costanza di rapporto di lavoro e, inoltre, di diniego di equo indennizzo e pensione privilegiata.

Deduce l’appellante: eccesso di potere per difetto di motivazione; illogicità ; travisamento dei fatti e carenza d’istruttoria; violazione degli art. 7, 8 e 10 bis della L. n. 241/1990.

Occorre al riguardo evidenziare che il CVCS – Comitato di Verifica per le Cause di Servizio – ha espresso, con riferimento alle infermità riscontrate nei confronti del ricorrente, il parere che le suddette malattie: ”non possono riconoscersi dipendenti da causa di servizio” in relazione alla natura delle infermità stesse da “collegarsi, rispettivamente, a fattori contingenti (forma di nevrosi) che s’innescano su personalità predisposta ed a fattori etiopatogenetici(familiarità ipertensiva) non ricollegabili a situazioni connesse al servizio neppure sotto il profilo concausale ”.

Dagli atti del procedimento emerge come il giudizio reso sulla base del parere del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio, sia contraddistinto da un’analisi medico scientifica coerente e razionale in ordine ai tratti salienti delle infermità oggetto di indagine e chiarisca bene le ragioni per cui queste ultime non possano ricollegarsi al servizio prestato neppure sotto il profilo concausale efficiente e determinante.

Sul punto appare necessario richiamare il costante orientamento di questo Consiglio ( CdS sez III nn. 5511/2015 e 4462/2016 e sez IV n 129 e 493/2017, secondo il quale gli accertamenti svolti dal CVCS, rientrano nella discrezionalità tecnica dell’organo e sono assunti sulla base delle cognizioni della scienza medica e specialistica.

Quanto all’omessa comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza, essa non può costituire motivo di annullamento, stante l’art. 21 octies della L. n.241/1990, in forza del quale, l’Amministrazione, nel caso in esame, non avrebbe potuto determinarsi diversamente.

Non sussistono pertanto i vizi prospettati nell’impugnativa, nè il ricorrente ha, nei ricorsi, evidenziato fatti o circostanze, nuovi, suscettibili di positivo apprezzamento.

Ne discende, alla stregua di tutte le considerazioni appena svolte, che l’appello deve ritenersi infondato e quindi deve essere respinto.

Le spese, tenuto conto della natura delle questioni poste, possono, interamente, compensarsi tra le parti.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.