CORTE di CASSAZIONE sentenza n. 13482 del 30 giugno 2016
LAVORO – RAPPORTO DI LAVORO – PROCURA ALLE LITI – CITTADINO RESIDENTE ALL’ESTERO – VALIDITA’ – REQUISITI – PROCURA RILASCIATA IN CALCE O A MARGINE DEL RICORSO
Svolgimento del processo
1. Con sentenza depositata in data 5 maggio 2009, la Corte di appello di Roma, pronunciando sull’impugnazione proposta da G.D., avverso la decisione del Tribunale di Roma resa nei confronti dell’Inps, dichiarava inammissibile l’appello per assenza dello ius postutandi in ragione della ritenuta invalidità della procura alle liti rilasciata dal ricorrente al suo difensore.
2. La Corte territoriale riteneva inoperante la presunzione di rilascio in Italia della procura al difensore, come affermata da questa Corte nella sentenza delle Sezioni unite n. 11549 del 16 novembre 1998, e ciò non solo perché era pacifico che il mandante risiedeva all’estero, ma anche perché sussistevano ulteriori circostanze, che complessivamente valutate inducevano il convincimento del rilascio all’estero della procura.
3. Avverso tale sentenza J.D., quale erede ed avente causa di G.D., ricorre per cassazione con due motivi.
L’I.N.P.S. resiste con controricorso.
Motivi della decisione
1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione e/o la falsa applicazione degli artt. 83, 116, 232 cod. proc. civ., nonché dell’art. 2697 cod. civ.: lamenta che, con la sua decisione la Corte avrebbe determinato un’inversione dell’onere della prova, ponendo a suo carico l’onere di dimostrare il rilascio in Italia della procura, laddove doveva ritenersi operante la presunzione di rilascio del mandato nel territorio dello Stato Italiano per essere stata la sottoscrizione autenticata dal difensore esercente in Italia ed incombendo pertanto all’Inps la prova del fatto contrario. Formula il quesito di diritto ai sensi dell’art. 366 bis cod. proc. civ., applicabile ratione temporis.
2. Con il secondo motivo denuncia la violazione e la falsa applicazione degli artt. 1219, 2943 e 2697 cod.civ. Assume che la Corte territoriale aveva errato nel non esaminare l’eccezione dì prescrizione del diritto agli accessori azionato dal pensionato, la quale in ogni caso doveva ritenersi infondata in conseguenza dell’interruzione della prescrizione, effettuata con la lettera del 30/3/1999 contenuta nel fascicolo di primo grado, recante l’espressa volontà della parte di ottenere il pagamento degli interessi e della rivalutazione monetaria.
3. Il ricorso è infondato. La ricorrente incentra le proprie doglianze sulla valutazione da parte della Corte territoriale di elementi che, a suo parere, non supererebbero la presunzione di conferimento della procura in Italia, in ragione della loro genericità e inconferenza; inoltre la Corte non avrebbe valutato gli elementi addotti a giustificazione della sua mancata comparizione a rendere l’interrogatorio formale, fondata essenzialmente sui costi di viaggio per raggiungere la sede giudiziaria dall’Argentina, di gran lunga superiori rispetto al valore della controversia.
4. In realtà, la Corte territoriale ha posto a base del ritenuto superamento della presunzione di rilascio della procura in Italia una serie di elementi, quali l’assenza di ogni indicazione del luogo e della data di rilascio della procura, la pacifica (stabile) residenza del ricorrente in un paese non facente parte della Comunità Europea, la mancanza di dimostrazione di un suo ingresso in Italia, eventualmente attraverso [‘esibizione del passaporto o di documenti di viaggio, nonché il suo comportamento processuale e, in particolare, la mancata comparizione in udienza per rispondere all’interrogatorio formale deferitogli. In proposito deve rilevarsi che, come emerge dalla sentenza impugnata, l’interrogatorio formale era stato deferito sulla circostanza relativa al luogo in cui la procura a margine del ricorso era stata sottoscritta: la mancata risposta rappresenta pertanto un fatto qualificato riconducibile al più ampio ambito del comportamento della parte nel processo cui il giudice può riconnettere valore di ammissione dei fatti dedotti e così di prova, secondo la sua prudente valutazione (Cass. 13 novembre 1997, n. 11233; Cass., 12 dicembre 2005, n. 27320).
A ciò deve aggiungersi che la parte non trascrive il contenuto della procura, non deposita l’atto contestualmente al ricorso per cassazione né infine fornisce precise indicazioni per un facile reperimento dell’atto nel presente giudizio. Allo stesso modo non indica e non specifica con quale atto, in quali termini ed in quale fase processuale avrebbe fatto rilevare le circostanze idonee a giustificare la mancata comparizione della parte a rendere l’interrogatorio formale, le quali avrebbero dovuto essere allegate e dimostrate nel giudizio di primo grado e non dedotte per la prima volta in appello né per contrastare le conseguenze di ordine probatorio che il giudice ne ha tratto a norma dell’art. 232 c.p.c. (cfr. Cass., 8 febbraio 1963, n. 222). Sotto tale profilo il motivo di ricorso difetta di specificità e di autosufficienza.
5. L’infondatezza del primo motivo di ricorso assorbe l’esame del secondo motivo di ricorso il quale riguardando l’eccezione di prescrizione, ossia una questione preliminare di merito logicamente successiva, suppone che il processo sia stato validamente instaurato. L’accertamento della insussistenza dello ius postulando preclude ogni ulteriore esame nel merito.
6. Poiché il giudizio di primo grado è stato introdotto nell’anno 2005, dunque successivamente alla riforma dell’art. 152 disp. att. cod.proc.civ., disposta dall’art. 42, del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, le spese del giudizio seguono la soccombenza, non avendo la parte ricorrente dichiarato di aver assolto in primo grado l’onere autocertificativo previsto dall’art. 152 disp. att. c.p.c.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate in complessivi € 1.100,00 di cui € 100,00 per esborsi, oltre al 15% per spese generali e altri accessori di legge.