CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 27 giugno 2017, n. 16048

Tributi – Contenzioso tributario – Procedimento – Nullità dell’atto impositivo per vizi di sottoscrizione – Eccezione sollevata per la prima volta in appello in sede di memoria – Illegittimità

Fatti di causa

L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, nei confronti della P.P. srl (che resiste con controricorso), avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia n. 4628/28/2015, depositata in data 27/10/2015, con la quale – in controversia concernente l’impugnazione di avviso di accertamento emesso per maggiori IRES, IRAP ed IVA, dovute in relazione all’anno d’imposta 2008, a seguito di rideterminazione del reddito d’impresa, – è stata riformata la decisione di primo grado, che aveva respinto il ricorso della contribuente.

In particolare, i giudici d’appello, nell’accogliere il gravame della contribuente ed una eccezione sollevata in sede di memoria, hanno dichiarato illegittimo l’atto impositivo per difetto di sottoscrizione dell’atto da parte del capo dell’Ufficio o di altro impiegato addetto alla carriera direttiva a ciò delegato.

A seguito di deposito di proposta ex art. 380-bis c.p.c., è stata fissata l’adunanza della Corte in camera di consiglio, con rituale comunicazione alle parti; la controricorrente ha deposito memoria ed il Collegio ha disposto la redazione della ordinanza con motivazione semplificata.

Ragioni della decisione

1. La ricorrente lamenta, con il primo motivo, la nullità della sentenza, ex art. 360 n. 4 c.p.c., per violazione dell’art. 57 d.lgs. 546/1992, avendo la C.T.R. accolto una eccezione di nullità dell’avviso di accertamento originario, per vizi di sottoscrizione, del tutto nuova, introdotta soltanto, in sede di memoria, nel giudizio di secondo grado. Con il secondo motivo, la ricorrente lamenta poi la violazione o falsa applicazione, ex art. 360 n. 3 c.p.c., dell’art. 42 DPR 600/1973, ribadendo la sufficienza della qualifica di direttore e capo dell’Ufficio dei firmatario dell’atto presupposto in oggetto.

2. La prima censura è fondata, con assorbimento della seconda.

Questa Corte si è già espressa sulla non rilevabilità d’ufficio della questione dell’asserita nullità dell’atto impositivo per vizi di sottoscrizione: “in materia tributaria, alla sanzione della nullità comminata dall’art. 42, comma 3, del d.P.R. n. 600 del 1973 o da altre disposizioni non si applica il regime di diritto amministrativo di cui agli artt. 21 septies della I. n. 241 del 1990 e 31, comma 4, del d.lgs. n. 104 del 2010, che risulta incompatibile con le specificità degli atti tributari relativamente ai quali il legislatore, nella sua discrezionalità, ha configurato una categoria unitaria d’invalidità-annullabilità, sicché il contribuente ha l’onere della tempestiva impugnazione nel termine decadenziale di cui all’art. 21 del d.lgs. n. 546 del 1992, onde evitare il definitivo consolidarsi della pretesa tributaria, senza che alcun vizio possa, poi, essere invocato nel giudizio avverso l’atto consequenziale o, emergendo dagli atti processuali, possa essere rilevato di ufficio dal giudice” (Cass. 18448/2015; Cass. 22810/2015; Cass. 381/2016; Cass. 23587/2016).

3. Per tutto quanto sopra esposto, in accoglimento del primo motivo del ricorso, assorbito il secondo, va cassata la sentenza impugnata, con rinvio alla C.T.R. della Lombardia, in diversa composizione. Il giudice del rinvio provvederà alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il primo motivo del ricorso, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla C.T.R. della Lombardia in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese dei presente giudizio di legittimità.