CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 23 giugno 2017, n. 15818
Inps – Debiti contributivi – Obbligo al pagamento del contributo per mobilità – Sussistenza – Accertamento
Rilevato
che la Corte d’appello di Genova, per quel che qui rileva, pronunziando sull’appello di M. delle A. s.p.a avverso la sentenza con la quale il Tribunale aveva respinto l’opposizione avverso l’avviso di addebito dell’INPS relativo a debiti contributivi e relative sanzioni e sull’appello incidentale dell’INPS, ha condannato la società opponente al pagamento delle spese di primo grado e confermato nel resto la decisione;
che per la cassazione della decisione ha proposto ricorso M. delle A. s.p.a. sulla base di quattro motivi, illustrato mediante memoria;
che l’INPS, anche quale procuratore speciale di S. s.p.a. (Società di cartolarizzazione dei crediti INPS), ha resistito con controricorso;
che il collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della motivazione in forma semplificata;
Considerato
che con il primo motivo di ricorso la società, deducendo violazione e falsa applicazione dell’art. 3 D.lgs. C.P.S: 12 agosto 1947 n. 869 (modificato con l’art. 4 della I. n. 270 del 12 luglio 1988), dell’art. 2 della I. 5 novembre 1968 n. 1115, dell’art. 1 della I. 20 maggio 1975 n. 164, dell’art. 16 della I. 23 luglio 1991 n. 223, dell’art. 2093 c.c. e dell’art. 22 della legge 8 giugno 1990 n. 142 (successivamente trasfuso nell’art. 1123 del T.U. 18 agosto 2000 n. 267), censura la decisione impugnata per avere ritenuto dovuti i contributi per cigs e cigo;
che con il secondo motivo di ricorso la società deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 14 L. n. 223 del 1991, art. 14, censurando la decisione per avere affermato la sussistenza dell’obbligo al pagamento del contributo per mobilità;
che i suindicati motivi, da trattare congiuntamente per l’intima connessione, sono manifestamente infondati alla luce dei principi affermati dalla giurisprudenza consolidata di questa Corte (v., tra le altre, Cass. n. 27513 del 10/12/2013 <In materia di contributi previdenziali, la gestione di servizi pubblici mediante società partecipate, anche in quota maggioritaria, dagli enti pubblici locali non può beneficiare dell’esonero del versamento dei contributi per cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria, disoccupazione e mobilità, in quanto la finalità perseguita dal legislatore nazionale e comunitario nella promozione di strumenti non autoritativi per la gestione dei servizi pubblici locali è specificamente quella di non ledere le dinamiche della concorrenza, assumendo rilevanza determinante, in ordine all’obbligo contributivo, il passaggio del personale addetto alla gestione del servizio dal regime pubblicistico a quello privatistico. Ne consegue che la finalizzazione della società per azioni, partecipata da ente pubblico locale, alla gestione di un servizio pubblico mediante affidamento cd “in house” (ossia ad un soggetto che, giuridicamente distinto dall’ente pubblico conferente, sia legato allo stesso da una relazione organica) rileva ai fini della tutela del mercato e della concorrenza ma non ha alcun effetto ai fini dell’esonero del versamento dei contributi previdenziali per il finanziamento della cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria, la disoccupazione e la mobilità>; nello stesso senso Cass. n. 4274 del 04/03/2016 e Cass. n. 600 del 15/01/2016);
che non scalfisce la validità delle su esposte considerazioni l’entrata in vigore del d.lgs. 14 settembre 2015, n. 148, non potendo da esso trarsi elementi che inducano ad un ripensamento della consolidata giurisprudenza di questa Corte con riguardo agli obblighi contributivi delle società il cui capitale sia parzialmente detenuto da un soggetto pubblico (in tal senso Cass. n. 7332 del 22/03/2017);
che con il terzo motivo di ricorso la società deduce, ex art. 360 n. 3 c.p.c., violazione e falsa applicazione degli artt. 1175, 1227, 1375 cod. civ., dell’art. 1 I. 7 agosto 1990 n. 241, nonché dell’art. 116, commi 10 e/o 15 lettera a) della I. 23 dicembre 2000 n. 388 di legge, censurando la decisione per avere respinto la domanda di annullamento e/o riduzione delle sanzioni civili nonché degli interessi e degli accessori;
che correttamente il giudice di appello ha ritenuto dovute le somme aggiuntive nella misura richiesta dall’INPS, sul rilievo che le stesse non possono essere elise in ragione di un preteso contrasto interpretativo sul debito contributivo, rappresentando conseguenza automatica del mancato versamento dei contributi, in quanto previste dal legislatore in funzione rafforzativa dell’obbligo contributivo e di predeterminazione legale del danno cagionato dall’ente previdenziale, con preclusione di ogni indagine sull’elemento soggettivo del debitore della contribuzione e conseguente inapplicabilità dell’art. 116 comma 13 L. n. 388 del 2000 (si veda Cass. n. 16093 del 14/7/2014);
che la riduzione delle sanzioni non può farsi discendere dal comma 10 del medesimo articolo 116, in mancanza dei “contrastanti ovvero sopravvenuti diversi orientamenti giurisprudenziali o determinazioni amministrative sulla ricorrenza dell’obbligo contributivo”, stante la consolidata giurisprudenza di segno contrario rispetto alle posizioni della società, e neppure dal comma 15 del medesimo articolo 116, richiedendosi a tal fine un provvedimento di competenza del consiglio di amministrazione dell’ente impositore, sulla base di direttive impartite in sede ministeriale;
che il quarto motivo di ricorso, con il quale si deduce, ai sensi dell’art. 360 n. 3 cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 1, comma 1175 L. n. 296 del 2006 e dell’art. 8 DM 24.10.2007, censurandosi la decisione per il mancato accoglimento della domanda di sgravio contributivo per l’incentivazione della contrattazione di secondo livello, è manifestamente infondato poiché il rigetto dei precedenti motivi rende definitivo l’accertamento dell’obbligo contributivo pacificamente non adempiuto e conferma, quindi, la situazione di irregolarità contributiva, ostativa all’ammissione del diritto allo sgravio in ragione del carattere premiale della normativa sugli sgravi contributivi, non rilevando in proposito il riconoscimento in sede amministrativa del Documento Unico di Regolarità Contributiva, attese le peculiari funzioni e finalità cui lo stesso si riconnette;
che in base alle considerazioni che precedono il ricorso deve essere rigettato e le spese del giudizio di legittimità poste a carico della ricorrente secondo soccombenza;
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in € 7.500,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% e accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13.
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