Disposizioni per l’attuazione del codice civile e disposizioni transitorie
(R.D. 30 marzo 1942, n. 318)

 

CAPO I – DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE

SEZIONE V – Disposizioni relative al libro V

Art. 85. (1)

(…)

 

(1) L’articolo che recitava: “Gli organi corporativi, che a norma dall’articolo 2089 del codice possono denunciare al pubblico ministero l’inosservanza degli obblighi imposti dall’ordinamento corporativo nell’interesse della produzione, sono la corporazione, l’ispettorato corporativo e il consiglio provinciale delle corporazioni.
La denuncia deve essere trasmessa al pubblico ministero presso la corte d’appello della quale fa parte la magistratura del lavoro, che ha giurisdizione sul territorio in cui si trova la sede principale dell’impresa. Il pubblico ministero, prima di promuovere i provvedimenti contro l’imprenditore, può compiere le indagini occorrenti.
L’istanza del pubblico ministero corredata dei documenti è depositata nella cancelleria della magistratura del lavoro.” è stato implicitamente abrogato del R.D.L. 9 agosto 1943, n. 721.

Art. 86. (1)

(…)

 

(1) L’articolo che recitava: “Il presidente della magistratura del lavoro fissa, con decreto in calce all’istanza, l’udienza collegiale per la comparizione dell’imprenditore, assegnandogli un termine entro il quale egli deve depositare nella cancelleria le proprie deduzioni insieme coi documenti che intende produrre a sua difesa.
Il termine di comparizione non può essere inferiore a dieci giorni.
Copia dell’istanza col decreto presidenziale è notificata a cura del cancelliere all’imprenditore. Copia del decreto e copia delle deduzioni dell’imprenditore sono comunicate al pubblico ministero.” è stato implicitamente abrogato dal R.D.L. 9 agosto 1943, n. 72.

Art. 87. (1)

(…)

 

(1) L’articolo che recitava: “Per i provvedimenti previsti nell’articolo 2091 del codice la magistratura del lavoro è costituita a norma dell’articolo 14 della legge 3 aprile 1926, n. 563.” è stato implicitamente abrogato dal R.D.L. 9 agosto 1943, n. 721.

Art. 88. (1)

(…)

 

(1) L’articolo che recitava: “L’imprenditore deve comparire personalmente. In caso di legittimo impedimento può essere autorizzato dal presidente della magistratura del lavoro a farsi rappresentare da un mandatario speciale. Il mandato può essere scritto in calce alla copia del decreto notificata all’imprenditore.” è stato implicitamente abrogato dal R.D.L. 9 agosto 1943, n. 721.

Art. 89. (1)

(…)

 

(1) L’articolo che recitava: “La magistratura del lavoro, se accerta che l’inosservanza non sussisteva o è cessata, dichiara che non vi è luogo a procedere. Se risulta che l’inosservanza perdura, stabilisce il termine entro il quale l’imprenditore deve uniformarsi agli obblighi impostigli dall’ordinamento corporativo.” è stato implicitamente abrogato dal R.D.L. 9 agosto 1943, n. 721.

Art. 90. (1)

(…)

 

(1) L’articolo che recitava: “Se l’imprenditore non ha ottemperato agli obblighi impostigli nel termine fissato a norma dell’articolo precedente, il pubblico ministero richiede alla magistratura del lavoro i provvedimenti previsti nel secondo e terzo comma dell’articolo 2091 del codice.
La procedura è regolata dagli articoli 85, terzo comma, 86, 87 e 88 di queste disposizioni.” è stato implicitamente abrogato dal R.D.L. 9 agosto 1943.

 

Art. 91. (1)

(…)

 

(1) L’articolo che recitava: “I provvedimenti previsti dai precedenti articoli 89 e 90 sono dati con sentenza.
La sentenza è notificata all’imprenditore nelle forme prescritte per l’istanza e comunicata al pubblico ministero.
Il dispositivo della sentenza che nomina un amministratore deve essere pubblicato, entro cinque giorni, a cura del cancelliere e a spese dell’imprenditore, nel foglio degli annunzi legali della provincia. La sentenza può stabilire altre forme di pubblicità.
Se la sentenza riguarda un’impresa commerciale o una società soggetta a registrazione, il dispositivo deve essere inoltre comunicato entro cinque giorni, a cura del cancelliere, all’ufficio del registro delle imprese per l’iscrizione. Fino all’attuazione del registro delle imprese l’iscrizione deve essere eseguita nel registro della società provvisoriamente mantenuto a norma dell’articolo 100 di queste disposizioni.” è stato abrogato dal R.D.L. 9 agosto 1943, n. 721.

 

Art. 92. (1)

Il decreto, previsto dall’articolo 2409 del codice, che nomina l’amministratore giudiziario nelle società di cui ai capi V e VI del titolo V del libro V del codice priva l’imprenditore, dalla sua data, dell’amministrazione della società nei limiti dei poteri conferiti all’amministratore giudiziario.

Salvo che il decreto disponga diversamente, l’amministratore giudiziario non può compiere atti eccedenti l’ordinaria amministrazione, senza l’autorizzazione del tribunale.

Entro i limiti dei poteri conferitigli, l’amministratore sta in giudizio nelle controversie, anche pendenti, relative alla gestione della società.

All’amministratore giudiziario possono essere attribuiti per determinati atti i poteri dell’assemblea. Le relative deliberazioni non sono efficaci senza l’approvazione del tribunale.

Il compenso dell’amministratore giudiziario è determinato dal tribunale.

 

(1) L’articolo che recitava: “La sentenza che nomina l’amministratore incaricato di assumere la gestione dell’impresa priva l’imprenditore, dalla sua data, dell’amministrazione dell’impresa nei limiti dei poteri conferiti all’amministratore giudiziario.
Salvo che la sentenza disponga diversamente, l’amministratore giudiziario non può compiere atti eccedenti l’ordinaria amministrazione senza l’autorizzazione del presidente della magistratura del lavoro.
Entro i limiti dei poteri conferitigli l’amministratore sta in giudizio nelle controversie, anche in corso, relative alla gestione dell’impresa.
Se, trattandosi di società, sono conferiti all’amministratore per determinati atti anche i poteri dell’assemblea, le relative deliberazioni non sono efficaci senza l’approvazione del presidente della magistratura del lavoro.
Il compenso dell’amministratore è determinato dal presidente della magistratura del lavoro all’atto della nomina o successivamente.” è stato così sostituito, dall’art. 9, D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6.

Art. 93.

L’amministratore giudiziario è, per quanto attiene all’esercizio delle sue funzioni, pubblico ufficiale.

Art. 94.

L’amministratore giudiziario deve adempiere ai doveri del proprio ufficio con la diligenza richiesta dalla natura del proprio ufficio e può essere revocato dal tribunale su richiesta dei soggetti legittimati a chiederne la nomina. (1)

L’amministratore che cessa dal suo ufficio deposita nella cancelleria del tribunale del luogo, ove è la sede principale dell’impresa, il conto della gestione. L’avvenuto deposito è comunicato immediatamente alla società. (2)

Il presidente del tribunale con decreto fissa l’udienza, in termine non inferiore a quindici giorni dal deposito, nella quale le parti possono presentare le loro osservazioni, e nomina un giudice per la procedura. Non sono ammesse contestazioni relative ai criteri tecnici della gestione nei limiti dei poteri conferiti all’amministratore.

Si applicano le disposizioni degli articoli 263, secondo comma, e seguenti del codice di procedura civile.

 

(1) Il comma che recitava: “L’amministratore giudiziario deve adempiere con diligenza ai doveri del proprio ufficio e può essere revocato dalla magistratura del lavoro con decreto in ogni tempo, su richiesta del pubblico ministero o di chiunque vi abbia interesse.” è stato così sostituito.
(2) Il comma che recitava: “L’amministratore che cessa dal suo ufficio deposita nella cancelleria del tribunale del luogo, ove è la sede principale dell’impresa, il conto della gestione. L’avvenuto deposito è comunicato immediatamente all’imprenditore.” è stato così sostituito dall’art. 9, D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6.

Art. 95.

Quando le leggi (1) non dispongono, l’appartenenza alla categoria d’impiegato o di operaio è determinata dal regio decreto-legge 13 novembre 1924, n. 1825, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562.

 

(1) Le norme corporative sono state abrogate dal R.D.L. 9 agosto 1943, n. 721.

Art. 96.

L’imprenditore deve far conoscere al prestatore di lavoro, al momento dell’assunzione, la categoria e la qualifica che gli sono assegnate in relazione alle mansioni per cui è stato assunto.

Le qualifiche dei prestatori di lavoro, nell’ambito di ciascuna delle categorie indicate nell’articolo 2095 del codice, possono essere stabilite e raggruppate per gradi secondo la loro importanza nell’ordinamento dell’impresa. Il prestatore di lavoro assume il grado gerarchico corrispondente alla qualifica e alle mansioni.

I contratti collettivi di lavoro possono stabilire che, nel caso di divergenza tra l’imprenditore e il prestatore di lavoro circa l’assegnazione della qualifica, l’accertamento dei fatti rilevanti per la determinazione della qualifica venga fatto da un collegio costituito da un funzionario dell’ispettorato corporativo (1), che presiede, e da un delegato di ciascuna delle associazioni (2) che rappresentano le categorie interessate.

Sui fatti rilevanti per la determinazione della qualifica che hanno formato oggetto dell’accertamento compiuto con tali forme, non sono ammesse nuove indagini o prove, salvo che l’accertamento sia viziato da errore manifesto.

 

(1) L’Ispettorato corporativo è stato sostituito dall’Ispettorato del lavoro dall’art. 6, D.Lgt. 10 agosto 1945, n. 474.
(2) La parola: “professionali” è stata soppressa con il D.Lgs.Lgt. 23 novembre 1944, n. 369.

Art. 97. (1)

(…)

(1) L’articolo che recitava: “Nel caso previsto dall’articolo 2106 del codice, ai prestatori di lavoro addetti alle imprese esercitate da enti pubblici inquadrati sindacalmente, le sanzioni disciplinari stabilite nei regolamenti emanati dagli enti medesimi, si applicano solo in quanto compatibili con le particolari disposizioni dei contratti collettivi a cui gli enti sono soggetti.” è stato implicitamente abrogato dal R.D.L. 9 agosto 1943, n. 721.

Art. 98.

Nei rapporti d’impiego inerenti all’esercizio dell’impresa, in mancanza (1) di usi più favorevoli, per quanto concerne il trattamento cui ha diritto l’impiegato nei casi di infortunio, di malattia, di gravidanza o di puerperio, la durata del periodo feriale, del periodo di preavviso, la misura dell’indennità sostitutiva di questo e l’ammontare dell’indennità di anzianità in caso di cessazione del rapporto, si applicano le corrispondenti norme del regio decreto-legge 13 novembre 1924, n. 1825 convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562.

Le richiamate norme si applicano altresì ai rapporti d’impiego dei dipendenti di enti pubblici anche se non inquadrati sindacalmente, in quanto il rapporto non sia diversamente disciplinato da leggi o regolamenti speciali, nonché ai rapporti d’impiego non inerenti all’esercizio di un’impresa, in quanto non esistano convenzioni od usi più favorevoli al prestatore di lavoro.

 

(1) Le norme corporative sono state abrogate, quali fonti di diritto, dal R.D.L. 9 agosto 1943, n. 721.

Art. 99.

Le disposizioni relative all’istituzione del registro delle imprese previsto dall’articolo 2188 del codice saranno emanate con decreto del presidente della Repubblica. (1) Tale decreto stabilirà altresì la data di attuazione del registro delle imprese, nonché le condizioni per l’iscrizione delle imprese individuali e sociali esistenti in tale momento.

 

(1) Testo così modificato a seguito della mutata forma istituzionale dello Stato.

Art. 100. (1)

(…)

 

(5) L’articolo che recitava: “Fino all’attuazione del registro delle imprese gli atti di autorizzazione alla continuazione dell’esercizio di un’impresa commerciale nell’interesse di un minore o di un interdetto, gli atti di autorizzazione all’esercizio di una impresa commerciale da parte di un minore emancipato o di un inabilitato, i provvedimenti di revoca delle autorizzazioni stesse, le procure institorie le nomine di procuratori nonché gli atti e i fatti relativi alle società, per i quali il codice stabilisce l’iscrizione nel registro delle imprese, sono soggetti all’iscrizione nei registri di cancelleria presso il tribunale secondo le modalità stabilite dalle leggi anteriori.
Tuttavia il contenuto degli atti da iscrivere, i termini per l’iscrizione e gli effetti della medesima sono determinati dal codice. 
Fino all’attuazione del registro delle imprese non sono soggetti a registrazione gli imprenditori individuali e gli enti pubblici che esercitano un’attività commerciale, salvo quanto disposto dal primo comma del presente articolo. 
Non si applicano inoltre le disposizioni contenute nel secondo comma dell’articolo 2556 e nell’articolo 2559 del codice.” è stato abrogato dall’art. 111-sexies delle disposizioni per l’attuazione del codice civile, aggiunto dall’art. 9, D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6.

Art. 101. (1)

(…)

 

(1) L’articolo che recitava: “Fino all’attuazione del registro delle imprese i depositi di atti o documenti, che secondo il codice devono eseguirsi presso l’ufficio del registro delle imprese, si eseguono presso la cancelleria del tribunale.
Le attribuzioni del giudice del registro spettano al presidente del tribunale o a un giudice da lui delegato.” è stato abrogato dall’art. 111-sexies delle disposizioni per l’attuazione del codice civile, aggiunto dall’art. 9, D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6.

Art. 101-bis. (1)

Copia integrale o parziale di ogni atto per il quale è prescritta l’iscrizione o il deposito nel registro delle imprese deve essere rilasciata a chi ne faccia richiesta anche per corrispondenza, senza che il costo di tale copia possa eccedere il costo amministrativo.

 

(1) Articolo aggiunto dall’art. 20, d.P.R. 29 dicembre 1969, n. 1127.

Art. 101-ter. (1)

Ai fini della pubblicità prescritta dagli articoli 2506 e 2507 del codice civile la società richiedente deve allegare agli atti e documenti ivi previsti la traduzione giurata in lingua italiana e deve indicare gli estremi della pubblicità attuata nello Stato ove è situata la sede principale. Dell’avvenuto deposito dei documenti deve essere fatta menzione nel Bollettino ufficiale delle società per azioni e a responsabilità limitata.

 

(1) Articolo aggiunto dall’art. 5, D.Lgs. 29 dicembre 1992, n. 516.

Art. 101-quater. (1)

Le società soggette alla legislazione di un altro Stato appartenente alla Comunità economica europea, le quali stabiliscono nel territorio dello Stato più sedi secondarie con rappresentanza stabile, possono attuare la pubblicità dell’atto costitutivo, dello statuto e dei bilanci nell’ufficio del registro delle imprese di una soltanto delle sedi secondarie, depositando negli altri l’attestazione dell’eseguita pubblicità.

 

(1) Articolo aggiunto dall’art. 5, D.Lgs. 29 dicembre 1992, n. 516.

Art. 102. (1)

Le norme per la formazione del ruolo, per la nomina e per la disciplina dei revisori ufficiali dei conti e quelle per la vigilanza e per la disciplina dei sindaci delle società saranno emanate con decreto del presidente della Repubblica.

Fino all’entrata in vigore di tale decreto continueranno ad applicarsi le disposizioni anteriori.

 

(1) Testo così modificato a seguito della mutata forma istituzionale, dello Stato.

Art. 103.

I provvedimenti del tribunale previsti dall’articolo 2409 del codice sono disposti con decreto, il quale deve essere comunicato a cura del cancelliere, entro cinque giorni, all’ufficio del registro delle imprese per l’iscrizione. (1)

(…) (2)

 

(1) Il comma che recitava: “I provvedimenti del tribunale previsti dall’articolo 2409 del codice sono disposti con decreto, il quale deve essere comunicato a cura del cancelliere, entro cinque giorni, all’ufficio del registro delle imprese per l’iscrizione e, fino a che questo non sia istituito, alla cancelleria del tribunale per l’iscrizione nel registro delle società.” è stato così sostituito dall’art. 9, D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6.
(2) Il comma che recitava: “L’amministratore giudiziario, nominato dal tribunale a norma dell’articolo 2409 del codice, è scelto possibilmente fra gli iscritti nel ruolo degli amministratori giudiziari. A lui si applicano gli articoli 92, 93 e 94 di queste disposizioni, intendendosi sostituiti nei poteri della magistratura del lavoro e del presidente della magistratura del lavoro rispettivamente quelli del tribunale e del presidente del tribunale.” è stato abrogato dall’art. 9, D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6.

Art. 104. (1)

Il tribunale, prima di procedere alla nomina del rappresentante degli obbligazionisti prevista dall’articolo 2417 del codice, deve sentire gli amministratori o il consiglio di gestione della società.

 

(1) L’articolo che recitava: “Il presidente del tribunale, prima di procedere alla nomina del rappresentante degli obbligazionisti prevista dall’articolo 2417 del codice, deve sentire gli amministratori della società. Le funzioni di rappresentante degli obbligazionisti possono essere attribuite alle società fiduciarie.” è stato così sostituito dall’art. 9, D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6.

Art. 105.

La liquidazione coatta amministrativa delle società cooperative è regolata dalle norme generali sulla liquidazione coatta amministrativa delle società, salvo che le leggi speciali dispongano diversamente.

Art. 106. (1)

Le norme degli articoli 92, 93 e 94 di queste disposizioni si applicano anche al commissario governativo incaricato della gestione della società cooperativa a norma dell’articolo 2545-sexiesdecies del codice, intendendosi sostituiti nei poteri del tribunale, per quanto riguarda le disposizioni dei precedenti articoli 92 e 94, primo comma, l’autorità governativa che ha nominato il commissario.

 

(1) L’articolo che recitava: “Le norme degli articoli 92, 93 e 94 di queste disposizioni si applicano anche al commissario governativo incaricato della gestione della società cooperativa a norma dell’articolo 2543, intendendosi sostituiti nei poteri della magistratura del lavoro e del presidente della magistratura del lavoro, per quanto riguarda le disposizioni dei precedenti articoli 92 e 94, primo comma, l’autorità governativa che ha nominato il commissario.” è stato così sostituito dall’art. 9, D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6.

Art. 107.

Alle mutue assicuratrici regolate da leggi speciali le disposizioni del capo II del titolo VI del libro V del codice si applicano in quanto compatibili con le leggi medesime.

Art. 108. (1)

(…)

 

(1) L’articolo che recitava: “Fino all’attuazione del registro delle imprese l’iscrizione dei contratti di consorzio prevista dall’articolo 2612 del codice deve essere eseguita nel registro delle società presso la cancelleria del tribunale nella cui circoscrizione ha sede l’ufficio, e pubblicata nel foglio degli annunzi legali.
Per le modalità dell’iscrizione si osservano le norme stabilite per le società in quanto applicabili.
Al commissario governativo, nominato dall’autorità governativa in sostituzione degli organi del consorzio a norma dell’articolo 2619 del codice, si applica l’articolo 106 di queste disposizioni.” è stato abrogato dall’art. 111-sexies delle disposizioni per l’attuazione del codice civile, aggiunto dall’art. 9,D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6.

Art. 109. (1)

(…)

 

(1) L’articolo che recitava: “Per le società per azioni soggette al R.D.L. 25 ottobre 1941, n. 1148 e per la durata di tale decreto, non si applicano le disposizioni del libro V del codice relative alle azioni al portatore.” è stato abrogato dall’art. 111-sexies delle disposizioni per l’attuazione del codice civile, aggiunto dall’art. 9, D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6.

Art. 110.

La competenza dell’autorità governativa nell’esercizio dei poteri ad essa demandati dal libro V del codice è determinata dalle leggi speciali.

Art. 111.

Le norme per l’attuazione delle disposizioni contenute nelle sezioni III e IV del capo II del titolo X del libro V del codice saranno emanate con decreto del Presidente della Repubblica. (1)

Fino all’entrata in vigore di tale decreto la disciplina dei consorzi obbligatori e i controlli dell’autorità governativa sui consorzi volontari continuano ad essere regolati dalle leggi anteriori.

 

(1) Testo così modificato a seguito della mutata forma istituzionale dello Stato.

Art. 111-bis. (1)

La misura rilevante di cui all’articolo 2325-bis del codice è quella stabilita a norma dell’articolo 116 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Nel caso previsto dall’articolo 2409-bis, secondo comma, del codice, si applicano alla società di revisione le disposizioni degli articoli 155, comma 2, 162, commi 1 e 2, 163, commi 1 e 4 del decreto legislativo n. 58 del 1998. (2)

Ai fini di cui all’articolo 2343-ter, per valori mobiliari e strumenti del mercato monetario si intendono quelli di cui all’articolo 1, commi 1-bis e 1-ter, del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. (3)

 

(1) Articolo aggiunto dall’art. 9, D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6.
(2) Il comma che recitava: “La misura rilevante di cui all’articolo 2325-bis del codice è quella stabilita a norma dell’articolo 116 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e risultante alla data del 1° gennaio 2004. Nel caso previsto dall’articolo 2409-bis, secondo comma, del codice, si applicano alla società di revisione le disposizioni degli articoli 155, comma 2, 162, commi 1 e 2, 163, commi 1 e 4 del decreto legislativo n. 58 del 1998.” è stato così modificato dall’art. 3, D.Lgs. 11 ottobre 2012, n. 184.
(3) Comma aggiunto dall’art. 2, D.Lgs. 4 agosto 2008, n. 142.

Art. 111-ter. (1)

Chi richiede l’iscrizione presso il registro delle imprese dell’atto costitutivo di una società deve indicarne nella domanda l’indirizzo, comprensivo della via e del numero civico, ove è posta la sua sede. In caso di successiva modificazione di tale indirizzo gli amministratori ne depositano apposita dichiarazione presso il registro delle imprese.

 

(1) Articolo aggiunto dall’art. 9, D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6.

Art. 111-quater. (1)

La società di revisione di cui all’articolo 2447-ter del codice è scelta tra quelle iscritte nell’albo speciale delle società di revisione tenuto dalla Commissione nazionale per le società e la borsa a norma delle leggi speciali.

 

(1) L’articolo che recitava: “La società di revisione di cui all’articolo 2447-ter del codice è scelta tra quelle iscritte nell’albo speciale delle società di revisione tenuto dalla Commissione nazionale per le società e la borsa a norma delle leggi speciali; essa non può essere una persona fisica.” è stato aggiunto dall’art. 9, D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6 e successivamente modificato dall’art. 5, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37.

Art. 111-quinquies. (1)

(…)

 

(1) Articolo aggiunto dall’art. 9, D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6 che sostituisce l’art. 2632 del codice civile.

Art. 111-sexies. (1)

Gli articoli 100, 101, 108 e 109 sono abrogati.

 

(1) Articolo aggiunto dall’art. 9, D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6.

Art. 111-septies. (1)

Le cooperative sociali che rispettino le norme di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, sono considerate, indipendentemente dai requisiti di cui all’articolo 2513 del codice, cooperative a mutualità prevalente. Le cooperative agricole che esercitano le attività di cui all’articolo 2135 del codice sono considerate cooperative a mutualità prevalente se soddisfano le condizioni di cui al terzo comma dell’articolo 2513 del codice. Le piccole società cooperative costituite ai sensi della legge 7 agosto 1997, n. 266, nel termine previsto all’articolo 223-duodecies del codice devono trasformarsi nella società cooperativa disciplinata dall’articolo 2522 del codice.

 

(1) Articolo aggiunto dall’art. 9, D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6.

Art. 111-octies. (1)

Sono investitori istituzionali destinati alle società cooperative quelli costituiti ai sensi della legge 25 febbraio 1985, n. 49, i fondi mutualistici e i fondi pensione costituiti da società cooperative.

 

(1) Articolo aggiunto dall’art. 9, D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6.

Art. 111-nonies. (1)

Le società di revisione di cui al secondo comma dell’articolo 2545-octies del codice sono quelle di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88.

 

(1) Articolo aggiunto, dall’art. 9, D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6.

Art. 111-decies. (1)

Ferma restando la natura indivisibile delle riserve accantonate, non rilevano ai fini dell’obbligo di devoluzione previsto dall’articolo 17 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, la modificazione delle clausole previste dall’articolo 26 del decreto legislativo Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, ovvero la decadenza dai benefìci fiscali per effetto della perdita del requisito della prevalenza come disciplinato dagli articoli 2512 e 2513 del codice.

Gli amministratori devono, tuttavia, redigere un bilancio ai sensi dell’articolo 2545-octies del codice.

 

(1) Articolo aggiunto dall’art. 9, D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6.

Art. 111-undecies. (1)

Il Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, stabilisce, con proprio decreto, regimi derogatori al requisito della prevalenza, così come definiti dall’articolo 2513 del codice, in relazione alla struttura dell’impresa e del mercato in cui le cooperative operano, a specifiche disposizioni normative cui le cooperative devono uniformarsi e alla circostanza che la realizzazione del bene destinato allo scambio mutualistico richieda il decorso di un periodo di tempo superiore all’anno di esercizio.

 

(1) Articolo aggiunto dall’art. 9, D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6.

Art. 111-duodecies. (1)

Qualora tutti i loro soci illimitatamente responsabili, di cui all’articolo 2361, comma secondo, del codice, siano società per azioni, in accomandita per azioni o società a responsabilità limitata, le società in nome collettivo o in accomandita semplice devono redigere il bilancio secondo le norme previste per le società per azioni; esse devono inoltre redigere e pubblicare il bilancio consolidato come disciplinato dall’articolo 26 del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, ed in presenza dei presupposti ivi previsti.

 

(1) Articolo aggiunto dall’art. 9, D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6.

Art. 111-terdecies. (1)

La deliberazione prevista dal secondo comma dell’articolo 2446 del codice è verbalizzata ed iscritta nel registro delle imprese a norma dell’articolo 2436 del codice.

 

(1) Articolo aggiunto dall’art. 9, D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6 come modificato dall’art. 5, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37.

Art. 111-quaterdecies. (1)

La durata del primo incarico di controllo contabile può coincidere con quello di revisione affidato alla stessa società.

 

(1) Articolo aggiunto dall’art. 35, D.Lgs. 28 dicembre 2004, n. 310.