Con la Risoluzione n. 87/E del 5 luglio 2017, che segue l’emissione della circolare n. 1/E del 7 febbraio 2017, l’Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti ad una serie di quesiti sulla trasmissione telematica delle fatture emesse e ricevute di cui all’articolo 1, comma 3, del Decreto Legislativo 5 agosto 2015 n. 127 e dell’articolo 21 del Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78.

L’Agenzia ha puntualizzato che è consentito l’invio di una comunicazione con cui integrare o rettificare quella trasmessa anche oltre il quindicesimo giorno dal termine di adempimento. Sul punto della integrazione o rettifica dei dati trasmessi oltre i termini è possibile ricorrere al ravvedimento operoso l’omesso o errato adempimento comunicativo ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. n. 472/1997

Altra importante precisazione riguarda il contenuto della comunicazione dei dati riferiti alle “fatture emesse” che deve contenere le informazioni riferite alle fatture con data coerente con il periodo di riferimento. Pertanto nella comunicazione “dati fattura” riferita ad esempio al primo semestre dell’anno 2017 (gennaio – giugno) dovrà contenere le informazioni relative alle fatture emesse che riportano la data rientrante nel predetto periodo.

Per quanto concerne, invece, le “fatture ricevute”, la “competenza” sarà riferita al valore della data di registrazione del documento.

Per gli autotrasportatori che si avvalgono della facoltà di differire la registrazione al trimestre successivo a quello di emissione, la comunicazione dei dati di tali fatture farà riferimento alla data di registrazione.

Affrontata dall’Agenzia delle Entrate la problematica delle fatture cointestate, che sul tema ha chiarito che “ritiene non plausibile l’emissione di una fattura “cointestata” verso un cessionario/committente soggetto passivo IVA (B2B). Nel caso, invece, di una fattura emessa nei confronti di un cessionario/committente non soggetto passivo (B2C), la compilazione della sezione “Identificativi Fiscali” andrà effettuata riportando i dati di uno solo dei soggetti.

Altri chiarimenti forniti sono stati quelli inerenti al codice natura da riportare in caso di comunicazione dati delle fatture di acquisto/vendita intracomunitari (in tal caso è chiarito che occorre riportare la natura “N3” nel caso di operazione “non imponibile” e la natura “N4” nel caso di operazione “esente”)

Per gli acquisti effettuati da contribuenti in regime agevolato (i dati delle fatture ricevute da contribuenti che si avvalgono dei regimi agevolati citati nel quesito vanno compilati indicando il codice natura “N2”) oppure ancor nel caso di fatture acquisto fuori campo IVA, ex art.74 D.P.R. 633/72 (anche in tal caso la natura è “N2”).