La vicenda ha riguardato un contribuente a cui veniva notificato il preavviso di fermo amministrativo, avverso tale atto proponeva ricorso al Tribunale contestando la omessa notifica della cartella di pagamento, per contributi INPS, presupposta al fermo amministrativo oggetto di controversia.
Il giudice di primo grado rigettava la doglianza del ricorrente. Avverso la sentenza del Tribunale, il contribuente, proponeva appello. La Corte di Appello accoglieva l’appello, rilevando la nullità della notifica della cartella presupposta per violazione dell’art. 7 della legge n. 890 del 2012, con conseguente nullità del preavviso di fermo impugnato.
Avverso tale sentenza, l’Agente per la riscossione, ha proposto ricorso per cassazione fondato su due motivi. In particolare
Per la Corte Suprema accoglie le doglianze dell’Agente per la riscossione. Per i giudici di legittimità trova applicazione il principio di diritto secondo cui “qualora la notifica della cartella di pagamento sia eseguita, ai sensi dell’art. 26, comma 1, seconda parte del D.P.R. n. 602 del 1973, mediante invio diretto, da parte del concessionario, di raccomandata con avviso di ricevimento, trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle della Legge n. 890 del 1982” (Cass. 12086 del 2016). Per cui i giudici della Suprema Corte la Corte di Appello ha disatteso il predetto principio.
I giudici del palazzaccio nelle motivazioni della sentenza in commento hanno precisato che “in caso di consegna al portiere, l’invio della lettera raccomandata di cui al comma quarto dell’art. 139 C.P.C. non attiene alla perfezione dell’operazione di notificazione, sicché la sua omissione si risolve in una mera irregolarità di carattere estrinseco non integrante alcuna delle ipotesi di nullità previste dall’art. 160 Cod. Proc. Civ.” (V. Cass. Sez. 6-5, Ord. n. 16949 del 2014, Cass. n. 15315 del 2006, n. 16164 del 2003).
Si rammenta che ai sensi dell’articolo 26 del Dpr 602 del 1973 la notifica della cartella esattoriale emessa per la riscossione di imposte o sanzioni amministrative può essere eseguita anche mediante invio, da parte dell’esattore, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. La stessa Corte ha ricordato il principio di diritto secondo cui “la notifica si ha per avvenuta alla data indicata nell’avviso di ricevimento sottoscritto dal ricevente o dal consegnatario, senza necessità di redigere un’apposita relata di notifica, come risulta confermato per implicito dal penultimo comma del citato art. 26, secondo il quale l’esattore è obbligato a conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell’avvenuta notificazione o l’avviso di ricevimento, in ragione della forma di notificazione prescelta, al fine di esibirla su richiesta del contribuente o dell’Amministrazione” (cfr. Cass. n. 14327 del 2009 e n. 14105 del 2000).