CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 05 luglio 2017, n. 16584
Licenziamento – Procedura ex L. n. 223/1991 – Illegittimità della procedura di mobilità – Violazione dell’obbligo occupazionale
Fatti di causa
1. Con ricorso, depositato in data 5.7.2013, i lavoratori odierni ricorrenti, ex dipendenti della F.A. spa, passati, poi, a seguito della cessione dell’area industriale di Arese, alla R. srl e, da ultimo, alla I.S. srl da cui erano stati licenziati l’11.2.2011 con procedura ex lege n. 223/1991, adivano il Tribunale di Milano al fine di vedere accertata e dichiarata la violazione, da parte di A.B. srl (da ora A. srl) – la quale, nell’acquistare parte della citata area, si era impegnata a ricollocare 550 lavoratori tra quelli già in servizio presso l’A.R. – degli obblighi assunti con conseguente costituzione del rapporto di lavoro alle dipendenze di questa alle stesse condizioni già in essere con I.S. srl; in via subordinata chiedevano dichiararsi l’illegittimità della procedura di mobilità, la inefficacia del licenziamento con condanna della I.S. srl alla reintegrazione nel posto di lavoro con ogni conseguenza economica; in ogni caso formulavano domanda risarcitoria nei confronti di A. srl relativamente all’inadempimento riguardo all’obbligazione di assumere direttamente o, comunque, anche di fare assumere i dipendenti dalle imprese insediate sull’area in questione.
2. L’adito giudice, respingendo le altre domande, dichiarava l’illegittimità del licenziamento intimato da I.S. srl l’il.2.2011; condannava, poi, I.S. srl al risarcimento del danno determinato nella misura delle retribuzioni mensili lorde di fatto dalla data del licenziamento al 10.11.2011, oltre al pagamento dei dovuti contributi.
3. La Corte di appello di Milano, con sentenza n. 1199/2014, in parziale riforma della suindicata pronuncia, condannava I.S. srl anche a reintegrare gli appellanti nel posto di lavoro, o in altro equivalente, e a risarcirli del danno determinato nella misura delle mensilità maturate dalla data del licenziamento alla reintegra.
4. A fondamento della decisione, richiamando precedenti relativi ad altri lavoratori, i giudici di seconde cure rilevavano che: a) gli appellanti non potevano ritenersi diretti destinatari degli impegni delle obbligazioni derivanti dagli accordi sindacali del 18.2.2003 e successivo protocollo di intesa, né dalla convenzione Base (tra enti territoriale e consorzio CRAA srl) così come dall’accordo di programma e successiva convenzione integrativa sempre ai sensi della legge n. 30/1994; b) dagli accordi per la riqualificazione dell’ex Area di Arese non nascevano obbligazioni in favore dei singoli lavoratori, né vi era l’obbligo d A. srl di assumere in via diretta i lavoratori inattivi, ma solo di favorire la loro assunzione ad opera delle imprese individuate; c) comunque A. srl si era impegnata a che gli ex dipendenti F.A. spa fossero assunti da R. srl e, risolto il contratto di appalto con questa, aveva comunicato ai lavoratori il subentro nel contratto con una nuova società (I.S. srl) con l’assunzione di tutti i lavoratori; d) in assenza di ulteriori impegni non era, pertanto, ravvisabile la violazione di alcuna posizione addebitabile ad A. srl; e) la mera indicazione di inattività, riguardo ad I.S. srl, nella visura camerale, non comprovava pienamente la impossibilità sopravvenuta della prestazione circa la possibilità di reintegrare i lavoratori; f) per il danno da licenziamento, la quantificazione del 100% delle retribuzioni esauriva ogni profilo mentre la domanda relativa ad un pregiudizio patito dopo il licenziamento era, comunque, generica quanto alla individuazione dell’an del diritto al risarcimento del danno; h) dalle prove orali e documentali acquisite non erano emersi elementi certi per ritenere la non genuinità dell’appalto tra A. srl ed I.S. srl.
5. Per la cassazione propongono ricorso C.A., S.I.S. e R.E. affidato a sei motivi.
6. Resiste con controricorso l’A.B. srl.
7. Il Fallimento I.S. srl non ha svolto attività difensiva.
8. Sono state depositate memorie ex art. 378 cpc nell’interesse dei ricorrenti e di A. srl.
Ragioni della decisione
1. Con il primo motivo si censura la gravata sentenza per violazione dell’art. 1411 cc nonché degli artt. 1175, 1366 e 1375 (art. 360 n. 3 cpc) nella parte in cui non è stato ritenuto violato, da parte di A. srl, alcun obbligo occupazionale che la società avrebbe assunto negli atti negoziali connessi all’acquisto dell’area di Arese.
2. Con il secondo motivo si eccepisce la violazione dell’art. 29 D.lgs n. 276/2003 e dell’art. 1655 cc, in relazione all’art. 360 n. 3 cpc, per avere la Corte territoriale erroneamente ritenuto non adeguatamente provata la non genuinità dell’appalto intercorso tra I.S. srl e la A. srl, sia sotto il profilo della nullità che sotto quello della illegittima interposizione nell’appalto stesso.
3. Con il terzo motivo i ricorrenti sostengono la nullità della sentenza, ai sensi dell’art. 360 n. 4 cpc, per violazione dell’art. 437 cpc e 115 cpc perché, nonostante avessero prodotto numerosi documenti volti sostanzialmente a comprovare la non genuinità dell’appalto sottoscritto tra A. srl ed I.S. srl, la Corte territoriale li aveva erroneamente ritenuti irrilevanti ai fini della decisione.
4. Con il quarto motivo i lavoratori si dolgono della violazione, ex art. 360 n. 3 cpc, dell’art. 26 commi 3 e 5 D.lgs n. 81/2008 e dell’art. 29 del D.lgs n. 276/2003, per non avere la Corte distrettuale accertato che A. srl non aveva provveduto alla elaborazione del DUVRI né all’indicazione dei costi relativi alla sicurezza del lavoro: mancanze, queste, che determinavano la nullità del contratto ex art. 1418 cc rilevabile anche di ufficio.
5. Con il quinto motivo si eccepisce la nullità della sentenza ai sensi dell’art. 360 n. 4 cpc per violazione dell’art. 115 cpc, per non avere i giudici di seconde cure ammesso tutti i capitoli di prova dedotti, limitando la loro rilevanza solo a sei, concludendo poi per un giudizio di insufficienza delle prove raccolte sulla dedotta non genuinità dell’appalto.
6. Con il sesto motivo i ricorrenti deducono la violazione dell’art. 1175 cc, dell’art. 1375 cc (sotto il profilo del risarcimento dei danni), in relazione all’art. 360 n. 3 cpc, per essere stata ritenuta generica la domanda risarcitoria da essi avanzata, quando, invece, era diretta ad ottenere un ristoro dei danni patiti per la violazione degli obblighi assunti, sia da parte di A. srl oltre che da parte di I.S. srl, senza che fosse ipotizzabile alcuna duplicazione.
7. Preliminarmente va dichiarata l’estinzione del giudizio, relativamente al rapporto processuale tra gli odierni ricorrenti e la I.S. srl (ora Fallimento I.S. srl in virtù di sentenza n. 251/2015 del Tribunale di Milano del 13.3.2015) essendo stato debitamente notificato atto di rinuncia in data 20.3.2017. Conseguentemente nulla va disposto in ordine alle spese di lite.
8. Neppure si deve far luogo alla dichiarazione di cui al DPR 30 maggio 2002 n. 115, art. 13 comma quater, introdotto dalla Legge 24.12.2012 n. 228, art. 1 comma 17: la ratio della norma – orientata a scoraggiare le impugnazioni dilatorie o pretestuose – induce ad escludere che il meccanismo sanzionatorio ivi previsto sia applicabile in ipotesi di inammissibilità non originaria ma, come nella specie, sopravvenuta (cfr. Cass. Sez. sesta -5 15 settembre 2014 n. 19464; Cass. Sez. sesta -2 ord. 2.7.2015 n. 13636).
9. Resta, pertanto, da esaminare unicamente il ricorso proposto dai lavoratori nei confronti della A.B. srl.
10. Giova precisare che, avendo riguardo sia alla data di pubblicazione della sentenza impugnata che alla data di deposito dell’appello, si applicano sia l’art. 348 ter cpc, sia la nuova versione dell’art. 360 n. 5 cpc, come modificato dal d.l 22 giugno 2012 n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 n. 134.
11. Orbene, il primo motivo presenta aspetti di inammissibilità e di infondatezza.
12. E’ inammissibile, con riguardo alla preclusione in sede di legittimità, relativamente al riesame del contenuto degli accordi, come accertato dalla Corte territoriale, anche in considerazione dell’assenza di palesi vizi di illogicità e di incongruità della sentenza impugnata. Dall’accertamento compiuto dal giudice del merito non solo non risulta che gli attuali ricorrenti fossero stati individuati (o fossero comunque individuabili) come destinatari di specifici diritti – e di correlativi obblighi – di assunzione, ma risulta, altresì, escluso, in ragione della sequenza temporale degli accordi, che gli impegni assunti dalla società intesi a procurare le assunzioni avessero (o potessero avere) quali destinatari i suddetti lavoratori. La Corte distrettuale ha, poi, osservato che i termini degli impegni assunti nel febbraio 2003 furono oggetto di successive negoziazioni, i cui contenuti esulavano tuttavia dall’oggetto della domanda proposta.
13. E’ infondato, invece, quanto alla dedotta violazione dell’art. 1411 cc perché la fattispecie legale richiede, per essere integrata, non già soltanto che il terzo riceva qualche vantaggio di mero fatto dal contratto stipulato inter alios, ma occorre, da un lato, che sia provata la volontà delle parti di attribuire al terzo la titolarità del diritto concernente la prestazione promessa e, dall’altro, che il terzo rimasto estraneo alla stipulazione sia individuabile come beneficiario e che, quindi, risulti contestualmente determinato nel contratto o almeno determinabile (Cass. n. 10560/1991).
14. Per ciò che concerne A. srl, i giudici di secondo grado hanno osservato che, se era vero che con la compravendita delle aree Fiat questa era subentrata anche in tutti gli obblighi ed oneri scaturenti dalla Convenzione del settembre 1996, come modificata nel 1998 dal Comitato di Accordo di programma, e che essa avrebbe dovuto assumere iniziative commerciali dirette a far assumere, alle imprese che si sarebbero insediate nelle aree, i lavoratori in esubero, era altresì vero che gli appellanti non rientravano nel novero degli esuberi individuati prima del 2002 e dunque gli impegni o gli obblighi occupazionali rilevanti per il giudizio potevano essere solo quelli scaturenti dall’accordo del 18.2.2003 con cui la A. srl si era assunta l’impegno di collocare 550 lavoratori in esubero; tuttavia, tale obbligazione non aveva ad oggetto l’assunzione alle proprie dipendenze, ma più limitatamente quello di favorire l’assunzione ad opera delle imprese che si sarebbero dovute insediare nel territorio di Arese; inoltre, tale impegno non avrebbe potuto riguardare gli odierni ricorrenti incidentali se non ad esaurimento delle eventuali assunzioni dei lavoratori inoccupati o in mobilità.
15. Dal motivato accertamento contenuto nella sentenza di merito (non sindacabile in punto di fatto) emerge, quindi, l’insussistenza dei presupposti cui è condizionato il riconoscimento del diritto oggetto della pretesa dei lavoratori e che non vi è stata alcuna violazione né degli artt. 1411 e ss cc né degli artt. 1175, 1366 e 1375 cc.
16. Il secondo motivo non è fondato.
17. In primo luogo, essendo i fatti contestati, non è ipotizzabile il vizio ex art. 360 n. 3 cpc che presuppone, invece, la mediazione di una ricostruzione del fatto incontestata che può dare luogo ad un controllo di legittimità rispetto alla asserita violazione o falsa applicazione di una norma di diritto.
18. In secondo luogo, non è ravvisabile alcuna violazione di legge circa le disposizioni indicate essendosi, in sostanza, la Corte distrettuale attenuta al principio, affermato in sede di legittimità (cfr. Cass. 3.7.2009 n. 15693) secondo cui “in relazione al divieto di intermediazione ed interposizione nelle prestazioni di lavoro, sono leciti gli appalti di opere e di servizi che, pur espletabili con mere prestazioni di manodopera o con l’ausilio di attrezzature e mezzi modesti, costituiscono un servizio in sé, svolto con organizzazione e gestione autonoma dell’appaltatore e con assunzione da parte dello stesso dei relativi rischi economici, senza diretti interventi dispositivi e di controllo dell’appaltante sulle persone dipendenti dall’altro soggetto”.
19. In terzo ed ultimo luogo, deve precisarsi che le censure scrutinate si risolvono in una sollecitazione di una rivisitazione del merito della vicenda e nella contestazione della valutazione probatoria operata dalla Corte territoriale (lì dove ha ritenuto non adeguatamente provata la non genuinità dell’appalto all’esito dell’istruttoria svolta) sostanziante il suo accertamento in fatto di esclusiva spettanza del giudice di merito ed insindacabile in sede di legittimità.
20. Il terzo ed il quinto motivo, da trattare congiuntamente per la loro connessione, non possono essere accolti.
21. Il mancato esercizio di ammettere una prova testimoniale o di ammettere documenti, da parte del giudice di appello, non può essere sindacato in sede di legittimità, al pari di tutti i provvedimenti istruttori assunti dal giudice ai sensi dell’art. 356 cpc, salvo che le ragioni di tale mancato esercizio siano giustificate in modo palesemente incongruo o contraddittorio (Cass. 8.2.2012 n. 1754; Cass. 19.5.2009 n. 11593).
22. La Corte distrettuale ha, con motivazione sufficiente e coerente, richiamando un suo precedente giurisprudenziale, escluso la prova in relazione ai capitoli ritenuti generici e non rilevanti provvedendo, altresì, ad acquisire alcuni soltanto dei documenti numerosi prodotti dai lavoratori perché quelli respinti erano anteriori alla sentenza impugnata ovvero non rilevanti.
23. Essendo state spiegate, con argomentazioni logiche e prive di contraddizioni, le ragioni per cui le prove non sono state ammesse, le censure sono infondate.
24. Il quarto motivo non è meritevole di pregio.
25. Il ragionamento dei giudici di seconde cure è condivisibile e corretto in punto di inquadramento del fatto e di diritto.
26. Sotto il primo profilo è stato evidenziato che: a) la domanda di nullità dell’appalto era finalizzata alla declaratoria, in applicazione dell’art. 29 del D.lgs n. 276/2003, di costituzione del rapporto di lavoro degli odierni ricorrenti incidentali in capo ad A. srl; b) nel contratto di appalto si dava atto che per A. srl, non essendovi personale alle proprie dipendenze, non era prevista l’elaborazione del DVR (documento valutazione rischi) o DUVRI (documento unico di valutazione dei rischi da interferenza); c) erano stati indicati i costi, nella misura del 3% del valore dell’appalto, al fine di garantire la sicurezza del personale e dei collaboratori.
27. Con riguardo al secondo aspetto, la Corte territoriale ha specificato che la mancata adozione di tali documenti non può determinare la conversione del rapporto di lavoro nei confronti dell’appaltante perché tale sanzione non è contemplata dall’art. 29 D.lgs n. 276/2003 che disciplina solo la fattispecie di illegittima interposizione di manodopera.
28. Tale assunto è valido perché, avendo riguardo ad una interpretazione sistematica e letterale della disposizione, il legislatore allorquando ha voluto sanzionare in altri casi una tale carenza, espressamente lo ha sancito come, per esempio, con l’abrogato comma 1 lett. d dell’art. 3 del D.lgs n. 368/2001, ove si affermava chiaramente che la apposizione del termine alla durata di un contratto di lavoro subordinato non era ammesso da parte di imprese che non avessero effettuato la valutazione dei rischi, con la conseguenza della nullità della clausola.
29. Nella fattispecie in esame, quindi, esclusa la possibilità di una costituzione del rapporto di lavoro in capo ad A. srl, anche in considerazione dell’articolazione della domanda in relazione alle censure mosse, deve altresì evidenziarsi che i costi per la sicurezza erano stati indicati ed il comma 5 dell’art. 26 del D.lgs n. 81/2008 si limita a richiedere questa indicazione nel contratto di appalto senza individuare il soggetto tenuto a renderla.
30. Quanto, invece, al DUVRI, la cui finalità è quella di eliminare o ridurre al minimo l’esistenza di rischi da interferenza tra le attività del committente e quelle dell’appaltatore (cfr. Cass. pen. n. 5420/2011), pur abbracciando un concetto sostanziale e non formale di interferenza che non si riferisca solo ai contatti rischiosi che possano intercorrere tra i dipendenti del committente e quelli dell’appaltatore per la contiguità fisica nell’esercizio delle operazioni di rispettiva competenza, è logico ritenere che la mancanza di dipendenti da parte della A. srl possa esonerare quest’ultima dalla elaborazione del documento già escluso, peraltro, in altre particolari ipotesi disciplinate dall’art. 3 bis dell’art. 26 D.lgs n. 81/2008.
31. Per ciò che concerne, poi, i locali del committente, nei quali i servizi oggetto dell’appalto dovevano essere realizzati (che costituisce poi il requisito per l’applicazione dell’art. 26 citato), la A. srl ha confermato, nel contratto, la piena conformità degli stessi alle disposizioni di legge in materia di sicurezza e antinfortunistica.
32. Del resto, se lo scopo del DUVRI è quello di consentire, da parte del committente detentore dei locali e di tutte le informazioni necessarie, la cooperazione tra i vari soggetti operanti e il coordinamento degli interventi, nel caso in cui non vi siano attività dei dipendenti dell’appaltante che si possano sovrapporre, è sufficiente ritenere che le dichiarazioni di legge possano essere limitate ai luoghi di lavoro ove operano solo i soggetti estranei al committente.
33. Le doglianze dei ricorrenti, quindi, in relazione a tali profili non possono essere accolte nei termini richiesti.
34. L’ultimo motivo è inammissibile.
35. L’interpretazione della domanda giudiziale, consistendo in un giudizio di fatto, è incensurabile in sede di legittimità e, pertanto, la Corte di Cassazione è abilitata all’espletamento di indagini dirette, al riguardo, soltanto allorché il giudice di merito abbia omesso l’indagine interpretativa della domanda, ma non se l’abbia compiuta ed abbia motivatamente espresso il suo convincimento in ordine all’esito dell’indagine (Cass. 11.3.2011 n. 5876; Cass. 22.7.2009 n. 17109).
36. Nel caso in esame, invece, la Corte territoriale ha considerato infondata la domanda di risarcimento dei danni avanzata nei confronti della A. srl non solo perché l’ha ritenuta una duplicazione di quella già proposta contro I.S. srl, ma anche perché era generica quanto alla individuazione dell’an del diritto del risarcimento invocato.
37. Alcuna violazione di legge, in relazione all’art. 360 n. 3 cpc, come precisato nel ricorso, è pertanto ravvisabile alla stregua del principio sopra esposto.
38. In conclusione, il ricorso deve essere respinto.
39. Sussistono gravi ed eccezionali ragioni (ex art. 92 cpc nella versione ratione temporis applicabile, come sostituito dall’art. 45 comma 11 legge n. 69/2009) ravvisabili nelle molteplici componenti di complessità della vicenda esaminata e desumibili dal particolare sviluppo in fatto e in diritto dell’intera fattispecie processuale, per compensare tra le parti le spese del presente giudizio di legittimità.
40. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02, nel testo risultante dalla legge 24.12.2012 n. 228, deve provvedersi, ricorrendone i presupposti, come da dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara l’estinzione del giudizio tra C.A., S.I.S. e R.E. ed il Fallimento I.S. srl nulla disponendo in ordine alle spese; rigetta il ricorso nei confronti di A.B. srl e compensa le spese del giudizio di legittimità. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02, nel testo risultante dalla legge 24.12.2012 n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti principali, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.