CORTE di CASSAZIONE sentenza n. 7807 depositata il 20 aprile 2016

RESPONSABILITA’ AQUILIANA – FERMO AMMINISTRATIVO – PROCEDURA DI SGRAVIO – COMUNICAZIONE

FATTO E DIRITTO

1.- Con la sentenza impugnata, la Corte d’Appello di Napoli, ha rigettato l’appello proposto dalla sig.ra D.T. nei confronti del comune di San Giorgio a Cremano, avverso la sentenza n. 3398/2008 del Tribunale di Napoli – sez. distaccata di Portici, avente ad oggetto la domanda della D. di affermazione di responsabilita’ del comune ex art. 2043 c.c., per il mancato “sgravio” del fermo amministrativo (relativo all’autoveicolo di sua proprieta’) imposto dalla Gest Line S.p.a., concessionaria del servizio di riscossione del predetto comune, malgrado gli atti presupposti (ordinanza ingiunzione emessa per la somma di Euro 150,61, sulla base di un verbale di accertamento per infrazione al C.d.S. e relativa cartella di pagamento) fossero stati da lei impugnati, ed annullati con sentenze passate in giudicato.

1.1.- La Corte d’Appello, confermando la sentenza del Tribunale, ha ritenuto che l’attrice, poi appellante, non avesse fornito prova alcuna della responsabilita’ del comune di San Giorgio a Cremano, poi appellato, in quanto la condotta denunciata come illecita e’ stata posta in essere dalla Gest Line s.p.a.. Ha precisato che sarebbe stato onere dell’appellante dimostrare che il predetto comune, nella qualita’ di ente impositore, non avesse proceduto ad effettuare ed a comunicare lo “sgravio” alla societa’ concessionaria Gest Line s.p.a..

Il ricorso per Cassazione e’ svolto con un unico motivo. Il resistente si difende con controricorso.

2.- Con l’unico motivo di ricorso, e’ dedotta la violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto, ex art. 360 c.p.c., n. 3, in relazione all’art. 2697 c.c.. La ricorrente, al fine di censurare la sentenza impugnata, assume che “nel caso di specie il fatto costitutivo e’ consistito nella trascrizione del fermo amministrativo… pertanto era onere dell’amministrazione, quale titolare del diritto di credito procedere alla emissione di un provvedimento amministrativo di sgravio e trasmetterlo alla societa’ Gest Line S.p.a. al fine di attivarla alla procedura di cancellazione del fermo amministrativo per sopravvenuta mancanza dei presupposti che giustificassero la permanenza della relativa trascrizione”.

Riferendosi, percio’, all’art. 2697 c.c., comma 2, la ricorrente fa ricadere l’onere della prova in capo al comune di S. Giorgio a Cremano, e sostiene che la sua domanda avrebbe dovuto essere accolta, non avendo il medesimo comune fornito la prova di aver messo l’esattore nella condizione di procedere alla cancellazione del fermo, e dunque di aver disposto lo “sgravio” del pagamento comunicandolo alla concessionaria Gest Line S.p.a. (ora Equitalia).

2.1.- Il motivo non merita di essere accolto.

In tema di riparto dell’onere della prova ai sensi dell’art. 2697 c.c., il principio cardine e’ quello per il quale l’onere di provare i fatti costitutivi grava sempre su colui che si afferma titolare del diritto. Quanto all’illecito aquiliano, spetta al danneggiato fornire la prova del fatto illecito, del dolo o della colpa del responsabile, del danno e del nesso di causalita’ tra il fatto ed il danno.

La ricorrente non contesta la regola appena enunciata. Piuttosto, sostiene che, nella specie, il fatto illecito sarebbe consistito nell’iscrizione del fermo amministrativo. Pertanto, una volta data la prova da parte sua di siffatta iscrizione e della sua illegittimita’, sarebbe spettato al Comune impositore l’onere di provare la propria mancanza di responsabilita’.

L’assunto non e’ meritevole di accoglimento perche’ il fatto illecito, nel caso di specie, e’ costituito, non solo dall’iscrizione del fermo amministrativo, che – come osservato dal giudice a quo – e’ atto del concessionario, quanto dalla mancata emissione da parte del comune di un provvedimento di “sgravio” (vale a dire di un provvedimento di eliminazione del credito dal ruolo esattoriale) ovvero dalla mancata comunicazione di questo provvedimento al concessionario, oggi agente della riscossione.

Giova precisare che questa ricostruzione dell’illecito, nel caso concreto, consegue alla stessa prospettazione della ricorrente, che imputa all’ente impositore non tanto la responsabilita’ per l’inserimento del credito nel ruolo esattoriale, quanto quella per non aver proceduto alla sua eliminazione mediante l’adozione del provvedimento di sgravio e la sua comunicazione all’esattore.

Dato cio’, non ha violato l’art. 2697 cod. civ., riferito all’art. 2043 cod. civ., il giudice di merito che ha ritenuto che la danneggiata avrebbe dovuto fornire la prova dell’una o dell’altra di tali ultime condotte ascritte al comune. E cio’ anche in ragione del fatto che l’iscrizione del fermo amministrativo e’ atto proprio dell’Agente della riscossione, sicche’, per discriminare la posizione di quest’ultimo rispetto a quella dell’ente impositore, sarebbe stata necessaria apposita deduzione probatoria della parte attrice, poi appellante.

D’altronde, l’onere della prova non risulta invertito solo perche’ oggetto di prova sarebbe dovuto essere un comportamento omissivo.

La parte danneggiata, onerata della prova relativa, ben avrebbe potuto provare il fatto illecito omissivo anche tramite fatti positivi contrari o idonei a farlo presumere (cfr., da ultimo, tra le altre Cass. n. 9099/12) ovvero mediante la produzione di documenti provenienti dal comune o la prova per interpello o per testi (per il tramite degli organi del comune e/o dei suoi dipendenti).

Il motivo e’ percio’ infondato per la parte in cui denuncia la violazione dell’art. 2697 cod. civ..

3.- Nell’illustrare il motivo la ricorrente svolge ulteriori rilievi volti a sostenere che, nel caso di specie, comunque vi sarebbe stata la prova presuntiva del fatto omissivo del comune e che il giudice del merito avrebbe fatto malgoverno di questi dati istruttori indiziari.

Per questa parte il motivo e’ inammissibile, poiche’ non risulta denunciata la violazione dell’art. 2727 c.c., e segg., n’e’ e’ denunciato il vizio di motivazione, essendo stata dedotta soltanto la violazione dell’art. 2697 c.c., per non aver accollato al comune convenuto l’onere della prova di un preteso fatto estintivo od impeditivo.

3.1.- Infine, non e’ utile la produzione documentale (consistente nella comunicazione della richiesta di “sgravio” da parte del comune nei confronti della concessionaria Gest Line s.p.a.) effettuata unitamente al ricorso per cassazione. Trattasi di produzione irricevibile in ragione del principio per il quale, essendo inammissibile, ex art. 372 c.p.c., nella sede di legittimita’, qualsiasi attivita’ istruttoria, sia pure documentale, sono irricevibili tutti i documenti diversi da quelli volti a provare l’ammissibilita’ del ricorso o la nullita’ della sentenza impugnata (Cfr. Cass. n. 10967/2013).

E’ vero anche che le Sezioni Unite hanno ammesso che possa essere prodotto col ricorso un documento attinente la fondatezza di questo e formato dopo la fase di merito e comunque dopo l’esaurimento della possibilita’ di produrlo (cosi’ Cass. S.U. n. 7161/10 e n. 25038/13). Tuttavia, nella specie, il documento non dimostra affatto la fondatezza del ricorso, il cui unico motivo, attiene, come detto, alla violazione dell’art. 2697 c.c..

Il documento prodotto col ricorso serve esclusivamente a colmare una lacuna istruttoria imputabile alla parte ricorrente, gia’ appellante. Non e’ certo consentito, in sede di legittimita’, assolvere mediante la produzione di documenti (anche sopravvenuti), all’onere della prova che gravava sulla parte ricorrente e che questa avrebbe dovuto fornire in sede di merito (avvalendosi delle fonti di prova all’epoca disponibili).

In conclusione, il ricorso va rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1 bis.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimita’, che liquida nell’importo complessivo di Euro 1.500,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si da’ atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1 bis.