CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 07 luglio 2017, n. 16839
Inps – Recupero sgravio ex art. 44, L. n. 448/2001 – Incremento occupazionale – Concorrenza tra imprese
Ritenuto
che la Corte d’Appello di L’Aquila (sentenza 15.12.2010) rigettava l’appello proposto dalla P. s.p.a contro la pronuncia di primo grado che aveva ritenuto corretto il recupero da parte dell’INPS dell’intera somma dello sgravio previsto dall’art. 44 legge 448/2001 per un totale 187.254,00;
che a fondamento della decisione la Corte territoriale sosteneva che, in forza dell’art. 44 l.448/2001, anche nell’ipotesi di assunzioni che importano incremento occupazionale, lo sgravio è ritenuto idoneo a non falsare la concorrenza tra le imprese, e quindi a non incidere sugli scambi tra gli Stati membri, solo ove non superi complessivamente i 100.000 euro; e che il superamento della soglia dell’aiuto minore non implica però il recupero dell’eccedenza, bensì il recupero di tutto l’importo perché non si è più nell’abito di un aiuto minore;
che avverso detta sentenza propone ricorso P. spa con un motivo nel quale assume la violazione della legge atteso che il superamento nell’arco di un triennio della soglia de minimis in vigore all’epoca (euro 100mila) non comporta la perdita del beneficio bensì la restituzione della sola eccedenza;
che l’INPS ha resistito con controricorso;
Considerato
che il ricorso è infondato avendo questa Corte già avuto modo di statuire con riguardo al regime proprio degli aiuti de minimis, che questi in tanto possono costituire una deroga al divieto degli aiuti di Stato previsto dall’art. 87 Trattato CE (ora art. 107 TFUE) in quanto siano contenuti entro la soglia fissata dall’art. 2, comma 2, Regolamento (CE) n. 69/2001;
che non si tratta, infatti, di una franchigia di cui si possa comunque beneficiare, ma di una soglia al di sotto della quale si presume che l’aiuto di Stato non possa comportare alcuna alterazione della concorrenza, per modo che, quando detta soglia viene superata, riacquista pieno vigore la disciplina del divieto, che investe di necessità l’intera somma e non soltanto la parte che eccede la soglia di tolleranza (cfr. in termini Cass. 25269/2016, Cass. n. 11228 del 2011);
che del tutto correttamente, dunque, la Corte di merito ha concluso che, avendo l’odierna ricorrente conguagliato sgravi degli oneri sociali ex art. 44, I. n. 448/2001, in misura superiore alla soglia di cui all’art. 2, Regolamento (CE) n. 69/2001, questi ultimi dovevano essere rifusi per intero: il superamento della soglia muta infatti la natura dello sgravio, che non può più essere considerato “aiuto di importanza minore” ai fini dell’applicazione della disciplina concernente gli aiuti de minimis;
che la sentenza impugnata si sottrae quindi alla censure del ricorso che va quindi rigettato, con condanna della parte soccombente al pagamento delle spese processuale come da dispositivo;
P.Q.M.
Rigetta il ricorso, e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in complessivi € 3600, di cui € 3500 per compensi professionali, oltre al 15% di spese generali ed oneri accessori.
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