L’INPS ha fornito le prime indicazioni operative in merito alla procedura telematica per accedere all’esonero contributivo per “l’alternanza scuola-lavoro” disposto dalla legge n. 232 del 2016 con i comma da 308 a 310.

Le istruzioni operative sono contenute nella circolare n. 109, pubblicata, dall’INPS, il 10 luglio 2017.  L’esonero contributivo triennale per le assunzioni, di studenti che abbiano svolto, dallo stesso datore di lavoro, attività di alternanza scuola-lavoro, a tempo indeterminato effettuate, nel biennio 2017-2018, entro 6 mesi dall’acquisizione del titolo di studio. Inoltre il neo diplomata che venga assunto con le agevolazioni in commento deve aver svolto presso il datore di lavoro che procede all’assunzione attività di alternanza scuola-lavoro pari almeno al:
– 30% delle ore di alternanza previste dall’art. 1 comma 33 della L. 107/2015 per gli istituti tecnici e professionali e per i licei;
– 30% del monte orario previsto per le attività di alternanza all’interno dei percorsi di istruzione e formazione professionale;
– 30% del monte ore previsto per le attività di alternanza nell’ambito dei percorsi realizzati dagli Istituti tecnici superiori;
– 30% del monte ore previsto dai rispettivi ordinamenti per le attività di alternanza nei percorsi universitari.

L’agevolazione contributiva si applica a favore di tutti i datori di lavoro privati, a prescindere dalla circostanza che assumano o meno la natura di imprenditori.
L’esonero riguarda inoltre tutti i rapporti di lavoro a tempo indeterminato, compresi i contratti di apprendistato, esclusi i contratti di lavoro domestico e relativi agli operai del settore agricolo.

Le agevolazioni riguardano solo le “nuove assunzioni” effettuate nel periodo tra il 1° gennaio 2017 e il 31 dicembre 2018.

Il datore di lavoro per ottenere il beneficio contributivo in commento, in base al contenuto della circolare n. 109, deve inviare, mediante il cassetto previdenziale disponibile sul sito www.inps.it dove all’interno della sezione, del menù del sito Inps,  “DiResCo – Dichiarazioni di Responsabilità del Contribuente” e qui selezionare la procedura telematica  “308-2016” 

Nel modulo telematico dovranno essere fornite le seguenti indicazioni:

  • il lavoratore che intende assumere o che ha assunto;
  • l’importo della retribuzione mensile media prevista o effettiva;
  • l’aliquota contributiva datoriale;
  • la tipologia oraria e l’eventuale percentuale.

Il servizio on line per richiedere l’esonero è attivo dal 11 luglio 2017.

L’INPS nella circolare n. 109 chiarisce che verrà data priorità, nella concessione del beneficio, ai datori di lavoro che hanno già proceduto alle assunzioni.

Infatti, le istanze relative alle assunzioni effettuate tra il 1° gennaio 2017 e il 10 luglio 2017 (giorno precedente il rilascio del modulo telematico), pervenute nei 15 giorni successivi al rilascio del modulo di richiesta dell’incentivo, saranno elaborate secondo l’ordine cronologico di decorrenza dell’assunzione.

Le istanze relative alle assunzioni effettuate a decorrere dal giorno di rilascio del modulo telematico (11 luglio 2017) saranno invece elaborate in base all’ordine cronologico di presentazione dell’istanza.

Il datore di lavoro a cui sarà pervenuto il riscontro positivo da parte dell’INPS della prenotazione delle risorse dovrà entro 10 giorni di calendario confermare la richiesta dell’agevolazione mediante compilazione di apposito modulo di conferma. Per poter confermare la richiesta è necessario che egli abbia, nel frattempo, proceduto all’assunzione effettiva del lavoratore.

I datori di lavoro potranno infine fruire dell’agevolazione preventivamente autorizzata dalle procedure telematiche mediante conguaglio a partire da luglio 2017