CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 07 luglio 2017, n. 16809
Tributi – Accertamento – Redditi d’impresa – Schede carburante prive della firma del distributore e dell’annotazione dei chilometri percorsi – Indeducibilità della spese carburante – Versamenti e prelievi di cassa operati dai soci in rapida successione cronologica – Presunzione di ricavi in nero
Ritenuto in fatto
L’Agenzia delle Entrate notificava alla società A.S. srl un avviso di accertamento, per l’anno 2005, contenente i seguenti rilievi: 1) costi non inerenti per euro 104.950 relativi a spese per acquisto carburante documentate mediante schede irregolari, poiché prive della firma di convalida della fornitura da parte del gestore della stazione di servizio nonché della annotazione per ciascun veicolo rifornito dei chilometri rilevabili a fine mese o trimestre; inesistenza del costo di euro 72.189 relativo all’acquisto di 87.000 litri di gasolio, frazionato in singole forniture di 8000 litri ciascuna destinate alla sede della società, considerato che dal registro dei beni ammortizzabili la società non risultava disporre di una cisterna capace di contenere quantitativi di tale entità; 2) recupero di ricavi occulti per euro 40.000, costituiti da versamenti effettuati dai soci nella casse della società, la quale dopo alcuni giorni li restituiva ai soci.
La società proponeva ricorso alla Commissione tributaria provinciale di Bari che lo accoglieva parzialmente con sentenza del 12.5.2010, annullando il recupero a tassazione della somma di euro 40.000 riferita alle movimentazioni di cassa per conferimenti e restituzione ai soci.
La società proponeva appello principale e l’Agenzia delle Entrate si costituiva proponendo appello incidentale con riferimento alla parte di sentenza a sé sfavorevole. La Commissione tributaria regionale con sentenza del 5.12.2011 accoglieva l’appello della contribuente dichiarando deducibili anche i costi relativi al carburante; rigettava l’appello incidentale della Agenzia delle Entrate.
L’Agenzia delle Entrate ricorre per cassazione sulla base di tre motivi.
La società non si è costituita
Considerato in diritto
1. Primo motivo: “violazione e falsa applicazione dell’art. 109 d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633, artt. 19 e 22 d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633 in combinato disposto con l’art. 2 legge n. 31 del 1977 e artt. 1 3 e 4 d.P.R. n. 444 del 1997, in relazione all’art. 360 comma primo n. 3 cod.proc.civ.”, con riguardo alla ritenuta deducibilità dei costi carburante, nella parte in cui non ha considerato necessaria l’apposizione della firma sulla scheda da parte del gestore dell’impianto di distribuzione carburanti e l’indicazione del numero dei chilometri percorsi.
Il motivo è fondato. Con riferimento alle modalità di documentazione degli acquisti di carburante per autotrazione, il Regolamento approvato con il d.P.R. n. 444 del 1997 prescrive l’istituzione di apposite schede carburante conformi al modello allegato al Regolamento (art. 1), le quali devono contenere tutti i dati indicati nell’art.2, devono recare la firma di convalida dell’addetto al distributore apposta all’atto di ogni rifornimento (art. 3), devono contenere l’annotazione del numero dei chilometri percorsi dal veicolo alla fine del mese o del trimestre (art. 4). L’adempimento di tali prescrizioni costituisce condizione imprescindibile sia per la deducibilità del costo ai fini della determinazione del reddito di impresa o di lavoro autonomo, sia ai fini della detraibilità dell’Iva assolta sugli acquisti di carburante; gli adempimenti prescritti non ammettono equipollenti e non possono essere sostituito dalla mera contabilizzazione delle operazioni nelle scritture contabili dell’impresa. (in tal senso Sez. 5, Sentenza n. 26862 del 18/12/2014, Rv. 633704 – 01).
2. Secondo motivo: “In subordine, violazione dell’art. 113 cod.proc.civ. in relazione all’art. 360 comma primo n. 3 cod.proc.civ.” nella parte in cui la Commissione tributaria regionale si è sostanzialmente richiamata ad una decisione di equità al di fuori dei casi di decisione secondo equità previsti dalla legge.
Il motivo è assorbito.
3. Terzo motivo: “violazione dell’art. 39 d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600 e dell’art. 2697 cod.civ.. insufficienza della motivazione, in relazione all’art. 360 comma primo n. 5 cod.proc.civ.” nella parte in cui ha confermato la deducibilità dell’importo di euro 40.000, a titolo di finanziamento dei soci alla società, richiamandosi alle motivazioni adottate dalla Commissione tributaria provinciale. Violazione dell’art. 2697 cod.civ., in relazione all’art. 39 d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600 nella parte in cui ha attribuito all’Amministrazione finanziaria, anziché al contribuente, l’onere di dimostrare che i versamenti ed i successivi prelevamenti effettuati ad un giorno di distanza fossero giustificati.
Il motivo è fondato nella parte in cui deduce il vizio di motivazione.
Con l’atto di appello incidentale l’Ufficio aveva censurato la decisione di primo grado, osservando che l’esistenza di ricavi non contabilizzati era desumibile dalla presenza di versamenti in contanti effettuati dai soci nelle casse della società e seguiti a brevissima distanza dal prelevamento di identici importi, operazioni che, secondo l’Ufficio, non trovavano giustificazione in una improvvisa crisi di liquidità, in nessun modo documentata dalla società, ma costituivano una modalità di occultamento di ricavi non contabilizzati rinvenienti dalla attività della società, che l’amministratore faceva transitare nella cassa della società attraverso il meccanismo dei versamenti-prelevamenti. La doglianza è stata rigettata dalla Commissione tributaria regionale con la motivazione che “si condividono le motivazioni dei giudici di prime cure espresse in merito alla legittimità dei finanziamenti fatti dai due soci alla società”; la motivazione dei giudici di primo grado, riportata nella sentenza di appello consta della affermazione che “l’Ufficio non ha provato che le movimentazioni di cassa si riferissero a ricavi non contabilizzati per operazioni in nero”. Tale motivazione è insufficiente e meramente apparente, non fornendo risposta alle specifiche censure contenute nel motivo di appello incidentale, con cui l’ente impositore evidenziava la anomalia di operazioni di versamento e prelievi di cassa, operati dai soci in rapida successione cronologica, senza che fosse documentata alcuna crisi imprevista di liquidità della società.
In accoglimento del primo e terzo motivo (sotto il profilo del difetto di motivazione) la sentenza deve essere cassata, con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Puglia, in diversa composizione, che nel giudizio di rinvio si atterrà, quanto alla deducibilità delle spese carburante, al principio di diritto precedentemente affermato.
Le spese di questo giudizio di legittimità saranno regolate all’esito del giudizio di rinvio.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche sulle spese, alla Commissione tributaria regionale della Puglia in diversa composizione.