Il risultato dell’applicazione degli studi di settore, che costituisce un dato numerico, rimane una presunzione semplice senza i requisiti di gravità, precisione e concordanza.
La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 14970 depositata il 15 giugno 2017 intervenendo in tema di accertamento standardizzato ha affermato che è legittimo l’avviso di accertamento emesso dall’Agenzia delle Entrate sulla base degli studi di settore qualora, a fronte della richiesta di instaurazione del contraddittorio, il contribuente che non partecipi al contraddittorio instaurato dall’Amministrazione finanziaria restando inerte, per cui l’Agenzia può motivare l’accertamento sulla sola base dell’applicazione degli “standards”, dando conto dell’impossibilità di costituire il contraddittorio con il contribuente, nonostante il rituale invito, ed il giudice può valutare, nel quadro probatorio, la mancata risposta all’invito
La vicenda ha riguardato un contribuente a cui l’Agenzia delle Entrate, notificava un avviso di accertamento a seguito dell’applicazione degli studi di settore. Il contribuente avverso tale atto impositivo proponeva ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale, i cui giudici accolsero le doglianze del ricorrente. L’Amministrazione finanziaria proponeva ricorso avverso la decisione dei giudici di prime cure inanzi alla Commissione Tributaria Regionale. I giudici di appello respingono il ricorso del fisco. I giudici di appello hanno ritenuto l’avviso illegittimo sia perché fondato esclusivamente sull’applicazione degli studi di settore e sul mero scostamento del reddito dichiarato dai parametri, senza riscontro di ulteriori prove, sia perché l’accertamento induttivo, in presenza di contabilità regolarmente tenuta, poteva essere espletato solo in presenza di livelli di abnormità ed irragionevolezza degli scostamenti rilevati.
L’Amministrazione finanziaria propone, avverso la decisione della CTR, ricorso in cassazione fondato su due motivi.
Gli Ermellini accolgono il ricorso dell’Ufficio. In particolare i giudici di legittimità hanno precisato che “ogni qual volta il contraddittorio sia stato regolarmente attivato ed il contribuente ometta di parteciparvi ovvero si astenga da qualsivoglia attività di allegazione, l’ufficio non è tenuto ad offrire alcuna ulteriore dimostrazione della pretesa esercitata in ragione del semplice disallineamento del reddito dichiarato rispetto ai menzionati parametri”.
I giudici del palazzaccio hanno ritenuto fondato anche il secondo motivo del ricorso affermando che la “Corte a S.U. (Cass. 26635/2009) ha chiarito che la procedura di accertamento tributario standardizzato mediante l’applicazione dei parametri o degli studi di settore costituisce un sistema unitario che non si colloca all’interno della procedura di accertamento di cui all’art. 39 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, ma la affianca, essendo indipendente dall’analisi dei risultati delle scritture contabili, la cui regolarità, per i contribuenti in contabilità semplificata, non impedisce l’applicabilità dello “standard”, né costituisce una valida prova contraria, laddove, per i contribuenti in contabilità ordinaria, l’irregolarità della stessa costituisce esclusivamente condizione per la legittima attivazione della procedura standardizzata.”
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