CORTE di CASSAZIONE ordinanza n. 15781 depositata il 23 giugno 2017

 In fatto e in diritto

L’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, contro la sentenza resa dalla CTR Sicilia indicata in epigrafe, che ha confermato la decisione di primo grado, annullando l’avviso di accertamento emesso a carico di B. L. in quanto affetto da nullità per illegittimità della delega conferita al sottoscrittore dell’atto.

La parte intimata si è costituita con controricorso.

Con il primo motivo si deduce la violazione dell’art.42 dPR n.600/73.

Con il secondo motivo si prospetta la violazione degli artt.112, 115 e 116 c.p.c.

I due motivi, che meritano un esame congiunto, sono infondati.

Questa Corte è ferma nel ritenere che in base all’art. 42 dPR 600/1973, l’avviso di accertamento è nullo se non reca la sottoscrizione del capo dell’ufficio o di altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato. Tale delega può essere conferita o con atto proprio o con ordine di servizio purché venga indicato, unitamente alle ragioni della delega (ossia le cause che ne hanno resa necessaria l’adozione, quali carenza di personale, assenza, vacanza, malattia, etc.) il termine di validità ed il nominativo del soggetto delegato. E non è sufficiente sia in caso di delega di firma, sia in caso di delega di funzione, l’indicazione della sola qualifica professionale del destinatario della delega, senza alcun riferimento nominativo alle generalità di chi effettivamente rivesta la qualifica richiesta. Sono perciò illegittime le deleghe impersonali, anche “ratione officii” prive di indicazione nominativa del soggetto delegato. E tale illegittimità si riflette sulla nullità dell’atto impositivo – cfr. Cass. n. 25017/2015-, fermo in ogni caso l’onere dell’amministrazione di fornire la prova, in caso di contestazione, della valida delega conferita al sottoscrittore- Cass. n. 18758/2014, Cass. n. 12781/2016, Cass. n. 9736/2016, Cass. n. 22800/2015-.

A tali principi si è pienamente uniformato il giudice di appello, ritenendo illegittima la delega rilasciata a persona incerta. Tanto è sufficiente per disattendere le censure esposte dall’Ufficio.

Il ricorso va per l’effetto rigettato.

Le spese seguono la soccombenza.

PQM

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio che liquida in favore della controricorrente in euro 3500,00 per compensi, euro100,00 per esborsi, spese generali in misura del 15 % dei compensi, oltre accessori.