L’Agenzia delle Entrate con la pubblicazione della circolare n. 20/E del 13 luglio 2017 ha fornito ulteriori chiarimenti e precisazioni sull’applicazione degli studi di settore relativi al periodo d’imposta 2016.
Nella circolare l’Agenzia delle Entrate analizza le diverse novità sugli studi di settore che, tra gli altri aspetti, hanno riguardato:

  • criteri di territorialità risultano sempre più orientati a differenziare le modalità di applicazione degli studi di settore in funzione della realtà economica in cui l’impresa o il professionista opera;
  • gli indicatori di coerenza economica la cui finalità è il contrasto di situazioni di non corretta compilazione dei dati previsti dai modelli degli studi di settore;
  • la modulistica che risulta interessata da una significativa attività di semplificazione. In tal senso, risultano notevolmente ridotte le informazioni richieste nei modelli degli studi di settore. Inoltre, il numero di studi di settore per il 2016 è stato ridotto rispetto alle annualità precedenti, in conseguenza dell’accorpamento di alcuni di essi;
  • la possibilità di indicare facoltativamente nel rigo F05 – Altri proventi e componenti positivi, i proventi straordinari non più classificabili nella voce E20 del conto economico, atteso che tale voce non risulta significativa ai fini dell’applicazione degli studi.

Si rammenta che l’articolo 9-bis del Decreto legge n. 50 del 2017 introduce gli indici sintetici di affidabilità fiscale, destinati, a partire dal prossimo anno, a sostituire gradualmente studi di settore e parametri.

Analisi della territorialità

La revisione ha riguardato la modifica dei criteri attraverso cui differenziare le modalità di applicazione degli studi per renderli sempre più aderenti alla realtà economica cui le imprese e le attività professionali si riferiscono. Le nuove “territorialità” (relative al livello dei canoni di affitto dei locali commerciali, del reddito medio imponibile ai fini dell’addizionale Irpef, delle retribuzioni, delle quotazioni immobiliari, dei canoni di locazione degli immobili) sono applicabili agli studi di settore approvati con il decreto Mef del 22 dicembre 2016.

Indicatori di coerenza economica

Altra novità è quella relativa agli indicatori di coerenza economica (Dm 24 marzo 2014), finalizzati a contrastare possibili situazioni di non corretta compilazione dei dati previsti dai modelli degli studi di settore. L’elenco è stato integrato dal Dm 22 dicembre 2016 (Approvazione degli studi di settore relativi ad attività economiche nel comparto delle manifatture) attraverso la previsione di un ulteriore indicatore applicabile allo studio YD01U (“Produzione dolciaria”).
La circolare in commento ha chiarito in riferimento all’indicatore “Margine per addetto non dipendente”, che la previsione secondo cui esso non fornisse esiti di coerenza per gli studi di settore approvati per il 2013 non risulta più valida per il 2016, dal momento che gli studi al tempo interessati sono stati medio tempore tutti sottoposti a revisione: di conseguenza, Gerico 2017 fornirà l’esito di coerenza relativo all’indicatore “Margine per addetto non dipendente”.Modulistica

Numerose novità sono state apportate in ordine alla modulistica, che è stata notevolmente semplificata.
La prima semplificazione ha riguardato la riduzione delle informazioni richieste nei modelli, con conseguente diminuzione degli adempimenti a carico dei contribuenti.

Si è ridotto il numero complessivo degli studi di settore grazie all’accorpamento di alcuni di essi.

La semplificazione ha riguardato anche alla organizzazione della struttura delle istruzioni, prevedendo istruzioni comuni, richiamabili per la maggior parte degli studi.

Per i contribuenti residenti nei comuni colpiti dal terremoto del 2016 è stato precisato, all’interno della parte generale delle istruzioni,  che, in ragione della specifica situazione soggettiva, dichiarano la causa di esclusione dell’applicazione degli studi di “non normale svolgimento dell’attività”, non sono obbligati alla presentazione del modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore.

Inoltre, sono state integrate le ipotesi esemplificative di cause di esclusione relative al “periodo di non normale svolgimento dell’attività”.

Anche per il 2016, si rileva la presenza di alcune attività per le quali viene richiesta la presentazione del modello studi di settore “per la sola acquisizione dei dati”. Nei modelli di quest’anno, tale raccolta è finalizzata alla elaborazione dei nuovi indici di affidabilità fiscale.

L’Agenzia con la circolare n. 20/E/2017 analizza in modo approfondito le modifiche apportate ai quadri della modulistica dichiarativa degli studi di settore. I quadri interessati dalle modifiche sono i seguenti:

  • quadro A – personale addetto all’attività
  • quadro E – beni strumentali
  • quadri F e G – elementi contabili
  • quadro T – congiuntura economica.
Cause di esclusioni

In materia di elencazione delle cause di esclusione dall’applicazione degli studi di settore o inutilizzabilità, in fase di accertamento, delle relative risultanze, la causa di esclusione identificata con il codice “12” (relativa, in generale, a una serie di fattispecie) è stata sostituita dalle seguenti e più specifiche cause di esclusione:

  • “12”: soggetti esercenti attività d’impresa, cui si applicano gli studi di settore, per il periodo d’imposta in cui cessa di avere applicazione il regime fiscale semplificato per i contribuenti minimi (articolo 1, commi 96-117, legge 244/2007) o il regime forfetario per i contribuenti persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni (articolo 1, commi 54-89, legge 190/2014)
  • “13”: società cooperative a mutualità prevalente (articolo 2512 c.c)
  • “14”: soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali
  • “15”: soggetti che esercitano in maniera prevalente l’attività contraddistinta dal codice 64.92.01 – “Attività dei consorzi di garanzia collettiva fidi” o dal codice 66.19.40 – “Attività di Bancoposta” o dal codice 68.20.02 – “Affitto di aziende” o soggetti che esercitano due o più attività di impresa, non rientranti nel medesimo studio di settore, qualora l’importo dei ricavi dichiarati relativi alle attività non rientranti tra quelle prese in considerazione dallo studio di settore relativo all’attività prevalente superi il 30% dell’ammontare totale dei ricavi dichiarati.

In tutti i casi, rimane, comunque, l’obbligo di compilare il modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore.

Revisione congiunturale

Per quanto riguarda la revisione congiunturale, le cinque tipologie di correttivi previste presentano una struttura del tutto analoga a quella adottata per gli studi applicabili al periodo di imposta 2015.

Più specificamente, sono previste le seguenti cinque tipologie di correttivi:

  • interventi relativi all’analisi di coerenza economica
  • interventi relativi all’analisi di normalità economica riguardanti l’indicatore “Durata delle scorte
  • correttivi congiunturali di settore
  • correttivi congiunturali territoriali
  • correttivi congiunturali individuali.

Regime premiale
Con riferimento al regime premiale che prevede limitazioni ai poteri di accertamento nei confronti dei soggetti che dichiarano, anche per effetto dell’adeguamento, ricavi o compensi pari o superiori a quelli risultanti dall’applicazione degli studi di settore (articolo 10, Dl 201/2011), la circolare precisa che, tenuto conto dei risultati dell’applicazione di tale regime al periodo 2011-2015, sentite le organizzazioni di categoria, sono stati confermati, per il 2016, gli stessi criteri applicati per le annualità 2014 e 2015 di individuazione degli studi di settore che consentono l’accesso al regime premiale. In particolare, è stata disciplinato l’accesso, in via sperimentale e per il solo periodo di imposta 2016 (dato che, dal 2017, dovrebbero essere operativi i nuovi indici di affidabilità fiscale), al regime premiale in argomento per 155 studi di settore.

Comunicazioni centralizzate
Anche per quest’anno, è stata prevista la pubblicazione, nel cassetto fiscale dei contribuenti interessati, delle comunicazioni di anomalie rilevate nei dati degli studi di settore. L’obiettivo resta quello di invitare il contribuente a valutare attentamente la situazione evidenziata e correggere spontaneamente errori od omissioni

Applicazione dei parametri

In considerazione della congiuntura economica negativa per il 2016, la ricostruzione dei ricavi e compensi operata attraverso le risultanze dei parametri potrebbe risultare meno sostenibile rispetto al passato. Quindi, per il 2016, viene confermato che le risultanze dei parametri saranno utilizzate prevalentemente in fase di selezione dei soggetti e che, per l’eventuale attività di accertamento, si avrà cura di verificare la sussistenza, oltre che della presenza di maggiori ricavi o compensi derivanti dall’applicazione dei parametri, anche di ulteriori e significativi elementi di ausilio alla determinazione della pretesa tributaria.
In chiusura il documento si occupa dei contribuenti forfettari precisando che nel caso di assenza di dati da comunicare ai righi da RS374 a RS381 del quadro, deve essere barrata l’apposita casella RS382, che, seppur non prevista dal modello dichiarativo, risulta presente nelle relative specifiche tecniche e nel software di trasmissione Redditi PF.