CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 12 luglio 2017, n. 17224

Tributi – Indagini finanziarie sui conti correnti – Professionista – Versamenti ingiustificati su proprio conto – Imputazione all’associazione professionale – Illegittimità

Rilevato che

1. a seguito di indagini finanziarie sui conti correnti intestati allo “Studio legale avvocati B. Associazione professionale”, nonché agli associati B. L. (al 90%) e B. A. (al 10%) ed ai loro familiari, venivano emessi separati avvisi di accertamento per l’anno d’imposta 2006, a carico dell’associazione (Iva, Irap) e a carico degli associati, sui redditi loro imputati “per trasparenza”, ex art. 5 tu.i.r.;

2. la C.T.R. accoglieva le censure del contribuente, applicando alle operazioni di prelevamento i principi affermati dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 228/14, e ritenendo che i versamenti effettuati dall’associato B. A. sul proprio conto bancario non potessero essere ex sé imputati a maggior reddito dell’associazione — e così di nuovo imputati agli associati, i quali svolgevano anche attività autonoma — considerato che, sull’enorme mole di operazioni verificate (per oltre un milione di euro) le operazioni di accredito ingiustificate per detto associato ammontavano a soli trentadue mila euro (posto che il versamento di diecimila euro circa era riconducibile all’estinzione del libretto al portatore intestato al di lui figlio) e dovevano comunque “essere considerati nel più ampio contesto della situazione del contribuente”, quali l’enorme quantità delle operazioni giustificate, il reddito dichiarato, l’uso promiscuo del conto corrente accreditato — “nell’ambito del quale appare plausibile la possibilità di versamenti in contanti, anche riconducibili alla famiglia” — e la difficoltà di giustificare simili operazioni “a distanza di tanto tempo”, restando comunque necessario (ai sensi della stessa Circ. n. 32/e del 2006) “un raffronto con il tenore di vita del contribuente come si desume dal reddito dichiarato e con la misura delle operazioni non giustificate, rispetto al totale delle movimentazioni invece riscontrate e giustificate”;

3. l’amministrazione impugna la sentenza per: I.) “nullità della motivatone in violazione dell’art. 132 comma 2 n. 4 c.p.c.”, risolvendosi la decisione della C.T.R. “in un’affermazione apodittica e immotivata”, priva di “traccia alcuna dell’iter logico seguito”; II) “violazione e/o falsa applicazione dell’art. 32, D.P.R. n. 600/73 e dell’art. 51 del d.P.R 633/72… quanto al capo della sentenza inerente la prova della provenienza delle movimentazioni riscontrate su conto corrente del contribuente ’, stante il riferimento alla “mancanza di elementi dedotti dall’Ufficio che fondino una diversa prospettazione”;

4. il Collegio ha disposto la motivazione in forma semplificata.

Considerato che

5. il primo motivo è manifestamente infondato, alla luce dell’insegnamento di questa Corte per cui, a seguito della riformulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5), c.p.c. (disposta dal d.l. 83/12, convertito dalla 1. 134/12), il sindacato di legittimità sulla motivazione deve intendersi ridotto (alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi) al “minimo costituzionale”, nel senso che “è denunciante in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali”, con la precisazione che “tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione” (Cass. SU n. 8053/14; cfr. Cass. SU n. 9032/14, che richiama Cass. n. 20112/09), caratteristiche, queste, che non si riscontrano affatto nella dettagliata motivazione della sentenza impugnata, per nulla al di sotto del “minimo costituzionale”, registrabile solo a fronte di una motivazione che, “benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture” (Cass. SU n. 22232/16);

6. il secondo motivo è invece inammissibile in quanto veicola, sotto l’apparenza di una violazione di legge, una contestazione sul merito della decisione, e segnatamente sulla valutazione degli elementi probatori da parte del giudice d’appello, la cui ratio decidendi non sembra colta appieno dal ricorrente, non incidendo nemmeno — come sembra prospettarsi — sulla ripartizione dell’onere probatorio negli accertamenti finanziari ex art. 32, comma 2, d.P.R. 600/73;

7. il ricorso va dunque rigettato, con condanna della ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in dispositivo;

8. risultando soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato, in quanto amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l’art. 13, co. 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, (Cass. Sez. U. sent. n. 9338/14; conf. Cass. sez. IV-L, ord. n. 1778/16 e Cass. VI-T, ord. n. 18893/16).

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.