Per le limitazioni quantitative delle compensazioni da effettuare nel modello F24 l’articolo 34 delle legge 388 del 2000, il cui contenuto è stato modificato dall’articolo 9 del D.L. n. 35/2013, rappresenta la norma di riferimento .

In base all’articolo 34, sopra menzionato, il contribuente che vanta crediti nei confronti dell’Erario e/o di istituti previdenziali può utilizzare tali crediti entro il limite  massimo dei crediti d’imposta e dei contributi compensabili è fissato in 700.000 euro. Tale limite massimo di utilizzo del credito opera cumulativamente, per tutti i crediti di imposta dei quali è titolare il contribuente, e non singolarmente per ciascun credito d’imposta disponibile.

Per cui occorre prestare particolare attenzione al rispetto di tale limite, il cui superamento comporta l’applicazione delle relative sanzioni e la perdita del suo utilizzo per l’anno successivo. Per evitare tali conseguenze occorre il limite dei 700.000,00 euro deve essere ripristinata a mezzo di opportuno versamento.

La compensazione fra debiti e crediti che transita in F24 (ai sensi dell’art. 17, DLgs 241/97) è oggi possibile con le seguenti modalità:

  • sono indistintamente utilizzabili in F24 sia crediti tributari (IRPEF, IVA, IRES, IRAP ecc…) che crediti previdenziali (ad es. INPS, INAIL ecc…),
  • il limite massimo di compensazione applicabile agli importi a credito è pari ad euro 700.000,00 a partire dal 1° gennaio 2014.
  • il limite si riferisce ad ogni singolo anno solare e a nessun altro parametro, il che significa che le compensazioni di più crediti (ad esempio IVA, IRES e contributi) non devono superare nella loro sommatoria ANNUALE il limite di euro 700.000.

Qualora un contribuente abbia un credito superiore ad euro 700.000 può, in maniera corretta:

  • richiedere a rimborso l’eccedenza superiore ad euro 700.000 dopo avere compensato in F24 fino a concorrenza di detto limite, oppure
  • rimandare la compensazione dell’eccedenza nell’anno successivo, ciò ferma rimanendo la compensazione in F24 fino a concorrenza di detto limite.

L’impiego pratico ed il rispetto di tale norma si concretizzano nel fatto che ciascun contribuente può compensare, per ogni anno solare, in F24 un importo massimo di euro 700.000, a riduzione dei debiti vantati verso lo Stato.

Nel caso in cui si sia effettuato un utilizzo del credito oltre il predetto limite il contribuente dovrà provvedere a ripristinare la situazione riversando la differenza se compensata in eccesso.

Pertanto risulta opportuno per il contribuente che si sia avveduto di avere sforato il predetto limite di euro 700.000 di provvedere a versare la differenza con le seguenti modalità.

  • Procedere al calcolo dell’eccedenza indebitamente compensata sopra il limite di euro 700.000, avendo cura di considerare:
    • Il solo importo compensato, indistintamente fra crediti erariali e/o contributivi;
    • Considerando solo l’importo della compensazione avvenuta in un unico anno solare;
    • Indipendentemente dal periodo di imposta di formazione dei crediti medesimi utilizzati in compensazione;
    • Eseguendo il conteggio delle compensazioni in ordine cronologico di presentazione degli F24 al fine di individuare quale/quali crediti hanno dato luogo al superamento del limite;
  • Procedere al versamento, se non già contestato dall’amministrazione finanziaria a seguito di controllo automatizzato, a mezzo dell’istituto del ravvedimento operoso ex art 13, DLgs 472/97. Il versamento dovrà avvenire, a seguito del calcolo del ravvedimento operoso, con le seguenti modalità:
    • Indicare il/i codici tributo esattamente indicati in fase di quel versamento che ha dato luogo allo sforamento (ad esempio se l’eccedenza di compensazione deriva da un credito IVA a saldo del 2015, utilizzare il medesimo codice tributo: 6099 ed il medesimo anno 2015)
    • Calcolare gli interessi secondo il saggio legale dell’0.2 % in ragione del periodo intercorso fra la commissione della violazione (indebita compensazione) ed il momento della regolarizzazione.
    • Cumulare gli interessi al tributo da rifondere
    • Calcolare la sanzione secondo le misure previste dall’art. 13, DLgs 472/97 ed indicare per essa il codice tributo 8911, indicando quale anno d’imposta il 2015.

Le maggiori somme riversate a titolo di ripristino della indebita compensazione divengono disponibili per nuove compensazioni, se rilevate, nell’anno d’imposta successivo.

Crediti IVA

Con riguardo, invece, alla compensazione dei crediti IVA, operano specifiche disposizioni. In particolare:
– al fine di limitare l’utilizzo di crediti IVA non risultanti dalle dichiarazioni annuali o dalle istanze trimestrali, è previsto che la compensazione sia effettuabile, per importi superiori a 5.000,00 euro annui, solo a partire dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell’istanza da cui il credito emerge;
– al fine di limitare l’esposizione in dichiarazione di crediti fittizi, è stato previsto l’obbligo, per i contribuenti che intendono utilizzare in compensazione il credito IVA per un ammontare complessivo superiore a 5.000,00 euro annui, di far apporre il visto di conformità sulla dichiarazione;
– al fine di consentire il tempestivo controllo del rispetto delle regole, è stato introdotto l’obbligo di utilizzare i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia (Entratel e Fisconline) per la trasmissione delle deleghe di pagamento in cui sono utilizzati crediti IVA in compensazione per importi superiori a 10.000 (ora 5.000) euro annui.

Visto di conformità

Il professionista che si trova a dover trattare una dichiarazione con compensazioni superiori ai limiti di legge che impongo l’apposizione del visto dichiarativo, si troverà costretto a ben ragionare su tale situazione.

Infatti qualora egli dovesse avere apposto il visto di conformità ad una dichiarazione che riporta le violazioni di cui sopra, sarà obbligato al fine di non incorrere in sanzioni a rimuovere l’errore al fine di evitare il visto infedele.

Casi in cui non opera il limite dei 700.000,00 euro 

Vi sono una serie di casi in cui il limite di euro 700.000 non opera, cioè, il contribuente può compensare oltre la cifra limite senza incorrere in sanzioni. Pertanto, il limite alla compensazione di 700.000 euro opera cumulativamente per anno solare, a meno che sia diversamente previsto da disposizioni di legge speciali.

Un primo caso è rappresentato dal credito d’imposta per il Mezzogiorno istituito con la L. 208/2015.

Si consiglia quindi a verificare se effettivamente in caso di compensazione superiore ad euro 700.000,00 si debba veramente procedere con il riversamento delle somme compensate in eccesso.

Le norme istitutive dei vari crediti d’imposta, infatti, disciplinano sempre il vincolo a tale limite di euro 700.000,00 oppure l’assenza di tale vincolo.