MINISTERO FINANZE – Decreto ministeriale 13 luglio 2017

Scissione dei pagamenti – D.L. n. 50/2017 – Nuovi elenchi

Articolo 1

(Modifiche alla disciplina attuativa sulla scissione dei pagamenti)

1. Al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 23 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 27 del 3 febbraio 2015, come modificato dal decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 20 febbraio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 48 del 27 febbraio 2015, e dal decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 27 giugno 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 151 del 30 giugno 2017, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l’articolo 5-bis è sostituito dal seguente:

“Articolo 5-bis

(Individuazione delle pubbliche amministrazioni)

1. Le disposizioni dell’articolo 17-ter del decreto n. 633 del 1972 si applicano alle pubbliche amministrazioni destinatarie delle norme in materia di fatturazione elettronica obbligatoria di cui all’articolo 1, commi da 209 a 214, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.”;

b) all’articolo 5-ter, comma 2, il quarto periodo è sostituito dal seguente: “L’elenco definitivo è pubblicato, a cura dello stesso Dipartimento delle finanze, entro il 15 novembre di ciascun anno con effetti a valere per l’anno successivo.”.

Articolo 2

(Efficacia)

1. Il presente decreto si applica alle fatture per le quali l’esigibilità si verifica a partire dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

2. Sono fatti salvi i comportamenti dei soggetti che hanno applicato l’articolo 17-ter del decreto n. 633 del 1972 alle fatture per le quali l’esigibilità si è verificata dal 1° luglio 2017 fino alla data di pubblicazione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.