La Corte di Cassazione, sezione penale, con la sentenza n. 35156 depositata il 18 luglio 2017 intervenendo in tema di confisca per equivalente ha affermato che il principio del ne bis in idem correlati alla confisca diretta e per equivalente del profitto di reati tributari trova applicazione solo nel caso in cui sia la medesima persona a essere sottoposta a una doppia sanzione per uno stesso fatto.
La vicenda ha riguardato l’amministratore di una cooperativa il quale era stato condannato, sia in primo grado che in appello, in ordine al reato di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici di cui all’art. 3 del D.Lgs. n. 74 del 2000, a otto mesi di reclusione e alla confisca “per equivalente” del profitto del reato (nell’ipotesi di impossibilità di procedere a quella “diretta” nei confronti della società nel cui interesse aveva perpetrato la condotta).
Avverso la decisione dei giudici di appello l’imputato proponeva ricorso in cassazione ritenendo che vi fosse stata la violazione del principio del ne bis in idem, stante la duplicità di sanzioni inflitte nei suoi confronti (quella detentiva e la confisca per equivalente), sia in ordine ad una non corretta configurazione del reato, contestandosi l’esistenza di condotte fraudolente.
Gli Ermellini rigettano il ricorso del ricorrente in quanto ritenuto infondato. I giudici di legittimità osservano che non vi è stata alcuna violazione del principio del ne bis in idem , in quanto nel caso di specie la confisca del profitto del reato tributario era stata disposta in via “diretta” nei confronti della società nel cui interesse l’amministratore ha agito. In tal caso, infatti, non sussistono i presupposti per ravvisare una duplicazione di sanzioni nei confronti del medesimo soggetto a seguito delle medesime condotte, difettando il connotato essenziale della identità dei soggetti sanzionati.
I giudici del palazzaccio puntualizzano che la Corte di Giustizia nella sentenza 5 aprile 2017 C-217/15 e C-350/15 precisa che “l’articolo 50 della Carta dei diritti fondamentali della UE deve essere interpretato nel senso che non osta ad una normativa nazionale, come quella di cui ai procedimenti principali, che consente di avviare procedimenti penali per omesso versamento dell’IVA dopo l’irrogazione di una sanzione tributaria definitiva per i medesimi fatti, qualora tale sanzione sia stata inflitta ad una società dotata di personalità giuridica, mentre detti procedimenti penali sono stati avviati nei confronti di una persona fisica”.
Per cui affinché possa trovare applicazione del divieto di bis in idem vi è la necessita che debba essere la stessa persona a essere sottoposta a una doppia sanzione per uno stesso fatto.
La Corte Suprema in riferimento alla doglianza del ricorrente in ordine alla confisca per equivalente chiarisce che si tratti di una misura connotata da un evidente carattere afflittivo – che non ricorre nella confisca diretta, immediatamente legata alla cosa oggetto del profitto – e da un rapporto consequenziale alla condanna proprio della sanzione penale; esulando invece da essa qualsiasi funzione di prevenzione propria delle pene accessorie e delle misure di sicurezza, compresa la confisca diretta (cfr. Cass. SS.UU. nn. 31617/2015 e 18374/2013).
E proprio la diretta consequenzialità della confisca di valore alla condanna consente di escludere la violazione del principio del ne bis in idem per la presenza di quella connessione sostanziale e temporale sufficientemente stretta tra procedimenti sanzionatori richiesta dalle decisioni della Corte europea dei diritti dell’uomo 15 novembre 2016, ricorsi nn. 24130/11 e 29758/11, e 18 maggio 2017, ricorso n. 22007/11. Anzi, nella specie, vi è un unico procedimento sanzionatorio.
Alla luce di quanto precisato dalla Corte Suprema che deve escludersi una violazione del principio del ne bis in idem quando l’applicazione delle due sanzioni – la pena detentiva e la confisca per equivalente – avviene: in un unico processo e contestualmente; con finalità differenti e considerando differenti profili della condotta (la consumazione degli illeciti, quanto alla condanna alla pena detentiva, e le conseguenze degli stessi, sotto il profilo dell’evasione dell’imposta, quanto alla confisca); attraverso strumenti di cui è prevedibile, ex ante, l’adozione, senza duplicazioni nella raccolta e nella valutazione delle prove e, soprattutto, dando vita a un complesso sistema sanzionatorio che non può, stante la sua correlazione all’imposta evasa, dirsi sproporzionato e irragionevole.