CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 14 luglio 2017, n. 17515

Tributi – Imposta di registro – Cessione ramo d’azienda – Vendita impianto radiotelevisivo

Fatti di causa

In accoglimento dell’appello erariale, la Commissione tributaria regionale della Lombardia respingeva l’impugnazione proposta da Società Industriale Grafica Editoriale S. s.p.a. contro l’avviso di liquidazione dell’imposta di registro sulla vendita dell’impianto radiotelevisivo “Monte Lauro” effettuata in data 2 maggio 2005 a favore di Reti Televisive Italiane RTI s.p.a.

Rovesciando la ratio decidendi di primo grado, il giudice d’appello affermava essersi trattato di cessione di ramo d’azienda soggetta a registro, anziché di vendita di bene isolato soggetta a IVA.

  1. ricorre per cassazione sulla base di tre motivi.

L’Agenzia delle entrate resiste mediante controricorso.

Ragioni della decisione

  1. Il primo motivo di ricorso denuncia error in procedendo, per non aver il giudice d’appello rilevato l’assenza di delega al funzionario delle entrate che ha sottoscritto l’atto di gravame.

1.1. Il motivo è inammissibile.

L’impugnata sentenza non affronta la questione della delega, né l’odierna ricorrente specifica quando l’avrebbe sottoposta al giudice d’appello, come suo onere per evitare l’inammissibilità della censura per novità (ex multis, Cass. 30 novembre 2006, n. 25546, Rv. 593077; Cass. 22 aprile 2016, n. 8206, Rv. 639513).

  1. Il secondo motivo di ricorso denuncia violazione dell’art. 2 d.P.R. 633/1972, artt. 20 e 23 d.P.R. 131/1986, artt. 1362, 1363 e 2555 cod. civ., artt. 23 e 27 I. 112/2004, per aver il giudice d’appello qualificato un mero trasferimento d’impianto come cessione di ramo d’azienda.

2.1. Il motivo è fondato.

Ai fini dell’imposta di registro, per qualificare la cessione di beni come cessione di azienda è sufficiente che essi abbiano l’attitudine potenziale all’utilizzo per un’attività d’impresa (ex multis, Cass. 25 gennaio 2002, n. 897, Rv. 551846; Cass. 19 novembre 2007, n. 23857, Rv. 601114).

Il giudice d’appello aveva fatto corretta applicazione di tale principio, valorizzando l’unitarietà funzionale – quantomeno potenziale – del complesso ceduto, il quale, oltre all’impianto, includeva beni strumentali e titoli abilitativi.

La ricorrente invoca tuttavia la sopravvenienza del comma 5-bis (recte comma 7-bis) dell’art. 27 d.lgs. 177/2005, introdotto dall’art. 40 d.l. 201/2011, conv. I. 214/2011, a tenore del quale: «la cessione anche di un singolo impianto radiotelevisivo, quando non ha per oggetto unicamente le attrezzature, si considera cessione di ramo d’azienda», e tuttavia «gli atti relativi ai trasferimenti di impianti e di rami d’azienda ai sensi del presente articolo, posti in essere dagli operatori del settore prima della data di entrata in vigore delle disposizioni di cui al presente comma, sono in ogni caso validi e non rettificabili ai fini tributari».

Introdotta da un testo normativo emergenziale (c.d. decreto salva-Italia), la disposizione ha stabilito per le future cessioni d’impianto un rigido criterio di qualificazione, ma ha inteso assicurare l’intangibilità fiscale delle cessioni pregresse, onde garantire certezza di programmazione agli operatori di un delicato settore economico.

L’odierno controricorso non prende posizione su questa norma sopravvenuta alla decisione d’appello, ma l’Agenzia delle entrate ha convenuto in termini generali che essa fa salva per ragioni di certezza interpretativa la qualificazione giuridico-tributaria attribuita dagli operatori alle cessioni pregresse (risoluzione 10 aprile 2012, n. 33/E).

La ratio di certezza vale per tutti i negozi anteriori alla novella, che del resto non opera distinzioni: il comma 7-bis dell’art. 27 d.lgs. 177/2005, introdotto dall’art. 40 d.l. 201/2011, conv. I. 214/2011, stabilendo che le anteriori cessioni di impianti radiotelevisivi non sono rettificabili ai fini tributari, fa salva agli effetti fiscali la qualificazione negoziale data dalle parti anche se – come nella specie – sia già stata oggetto di rettifica impugnata con giudizio in corso.

  1. Il terzo motivo di ricorso denuncia insufficienza motivazionale circa la qualificazione del negozio come cessione di ramo d’azienda.

3.1. Il motivo è assorbito, concernendo il merito della rettifica, viceversa preclusa in radice.

  1. Il ricorso deve essere accolto nel secondo motivo, inammissibile il primo e assorbito il terzo; la sentenza va cassata in relazione al motivo accolto; non occorrendo indagini di fatto, la causa è decisa nel merito, con annullamento dell’avviso di liquidazione; la definizione della controversia iure superveniente impone di compensare le spese processuali di ogni fase e grado.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso nel secondo motivo, inammissibile il primo e assorbito il terzo; cassa la sentenza in relazione al motivo accolto e – decidendo nel merito – annulla l’avviso di liquidazione; dichiara compensate le spese processuali di ogni fase e grado.