MINISTERO FINANZE – Decreto ministeriale 11 luglio 2017
Contributo a titolo di compensazione del minor gettito dell’imposta municipale propria (IMU) e del tributo per i servizi indivisibili (TASI)
Articolo 1
Determinazione e corresponsione per l’anno 2017 del contributo di cui all’articolo 1, comma 24, della legge 28 dicembre 2015, n. 208
Ai comuni delle regioni a statuto ordinario nonché della Regione siciliana e della regione Sardegna e alle regioni a statuto speciale Friuli-Venezia Giulia e Valle d’Aosta nonché alle province autonome di Trento e di Bolzano, cui la legge conferisce competenza in materia di finanza locale, è attributo, a decorrere dall’anno 2017, il contributo a titolo di compensazione del minor gettito dell’imposta municipale propria (IMU) e del tributo per i servizi indivisibili (TASI) previsto dal comma 24 dell’articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
Nell’allegato A al presente decreto viene ripartito l’importo di 125.167.212,70 euro a titolo di contributo annuo dovuto, a decorrere dall’anno 2017, agli enti di cui al comma 1.
Nell’allegato B al presente decreto viene ripartito l’importo di 1.013.992,85 euro per i conguagli dovuti per l’anno 2016 previsti dal comma 3 dell’articolo 2 del decreto 29 dicembre 2016 del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell’interno.
Nell’allegato C al presente decreto è contenuta la nota metodologica concernente la ripartizione di cui ai commi 2 e 3, adottata sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali nella seduta del 15 giugno 2017.
Articolo 2
Rettifiche
- Per gli anni 2017 e successivi, eventuali conguagli ai singoli enti territoriali derivanti da rettifiche dei valori presi in considerazione ai fini del presente decreto sono disposti con la procedura prevista dal comma 24 dell’articolo 1 della legge n. 208 del 2015, nell’ambito della disponibilità delle somme residue del contributo di cui al medesimo comma 24.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Allegato A
(Testo dell’allegato)
Allegato B
(Testo dell’allegato)
Allegato C
NOTA METODOLOGICA CONCERNENTE L’EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO PER IL RISTORO AI COMUNI DELLA PERDITA DI GETTITO A SEGUITO DELLA RIDETERMINAZIONE DELLE RENDITE CATASTALI DEI FABBRICATI APPARTENENTI AL GRUPPO CATASTALE D
Quantificazione del contributo spettante a decorrere dall’anno 2017.
L’art. 1, commi da 21 a 24, della legge n. 208 del 2015 (legge di stabilità 2016) ha previsto che, a decorrere dall’anno 2016, la determinazione della rendita catastale degli immobili iscritti nei gruppi catastali D ed E (immobili a destinazione speciale e particolare) sia effettuata tramite stima diretta con esclusione di tutti quei macchinari, congegni, attrezzature e altri impianti funzionali allo specifico processo produttivo (c.d. “macchinari imbullonati”), precedentemente inclusi nella determinazione della rendita.
Per fruire di tale agevolazione, gli intestatari degli immobili devono presentare specifici atti di aggiornamento per la rideterminazione della rendita catastale secondo le modalità indicate dalla circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 2/E del 1° febbraio 2016. Per l’anno 2016 hanno avuto effetto solo gli atti di aggiornamento presentati entro il 15 giugno 2016. Per l’anno 2017 hanno invece effetto tutte le proposte di variazione della rendita presentate entro il 31 dicembre 2016.
Si ricorda che il contributo relativo all’anno 2016, complessivamente pari a 127.270.436,44 euro, è stato erogato in due parti:
– un acconto, pari a 49.951.076,21 euro, con il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell’interno del 29 settembre 2016;
– il successivo conguaglio, pari a 77.319.360,23 euro, con il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell’interno del 29 dicembre 2016.
Con il decreto in esame si provvede alla quantificazione del contributo spettante a decorrere dall’anno 2017. A tal fine si utilizzano i dati e le informazioni fornite dall’Agenzia delle Entrate con nota n. 63804 del 31/03/2017 (1). Per quanto riguarda i comuni delle Province autonome di Bolzano e Trento la procedura per la revisione della rendita è stata gestita dai Servizi del Catasto delle stesse Province che hanno trasmesso i dati rispettivamente con note n. 193268 del 27/03/2017 (Provincia di Bolzano) e n. 323697 del 09/06/2017 (provincia di Trento) (2).
Si ricorda che considerata la necessità di distinguere le tipologie di dichiarazione di variazione catastale, in considerazione dei differenti effetti fiscali, secondo quanto indicato dalla circolare dell’Agenzia n. 2/E del 2 febbraio 2016 è stata prevista un’apposita tipologia di documento di variazione di rendita (DOCFA) (3), di cui si è reso obbligatorio l’utilizzo e la trattazione di una sola unità immobiliare per ciascun documento di aggiornamento della rendita.
Le elaborazioni (dati Agenzia delle Entrate) hanno riguardato 32.005 record, considerando anche invii multipli per lo stesso immobile. In particolare, sono stati considerati unicamente gli invii registrati dall’Agenzia ed effettuati entro il 31 dicembre 2016. Di questi, 29.237 record sono relativi a invii effettuati entro il 15 giugno 2016 e quindi considerati anche per la quantificazione del contributo spettante per l’anno 2016. A tali dati si aggiungono i 941 record trasmessi dai Servizi catasto delle Province autonome di Trento e Bolzano (di cui 858 già considerati per la stima 2016).
Sul piano metodologico si confermano i criteri utilizzati per la determinazione del contributo 2016 e già esplicitati nella nota metodologica allegata al decreto 29 dicembre 2016, cui si rinvia per quanto non diversamente indicato nel presente allegato.
Per ciascun invio, al fine di valutare la riduzione di base imponibile ascrivibile alla c.d. “esenzione per macchinari imbullonati” sono stati considerati: a) la categoria catastale dell’immobile (4); b) la rendita in atti prima della variazione imbullonati se diversa dalla rendita al 1° gennaio 2016 (5); c) la rendita proposta.
Per ciò che riguarda la rendita proposta, sono state considerate, ove presenti, anche le rettifiche apportate dagli Uffici dell’Agenzia nell’ambito dell’attività di determinazione delle rendite definitive dopo lo scorporo delle componenti impiantistiche.
Le variazioni negative di rendita riscontrate hanno consentito di stimare, per ciascun comune, la minore base imponibile cui applicare le aliquote deliberate (ai fini IMU e TASI) da ciascun comune al fine di determinare il minor gettito, conseguente allo scorporo della componente impiantistica dalla rendita catastale. L’effetto di minor gettito è stato quantificato rispetto all’anno 2015, ovvero l’anno precedente l’introduzione della modifica normativa in esame. Per i comuni delle Province autonome di Trento e Bolzano sono state considerate le aliquote deliberate da ciascun ente, ai fini IMIS e IMI, per la stima del relativo minor gettito effettivo.
Sulla base di quanto indicato e considerato anche l’aggiornamento dei dati rispetto a quelli utilizzati per il contributo 2016, è quantificata una perdita di gettito su base annua pari complessivamente a 125.167.212,70 euro (6), inferiore quindi allo stanziamento annuo disponibile previsto dal citato comma 24.
Tale importo di 125.167.212,70 euro è attribuito per la quota di 118.473.510,09 euro ai comuni delle Regioni a statuto ordinario e delle Regioni Sicilia e Sardegna mentre la restante parte, pari a 6.693.702,61 euro, è attribuita alle Regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d’Aosta nonché alle Province autonome di Trento e di Bolzano, cui la legge attribuisce competenza in materia di finanza locale. Gli importi sopra indicati sono riportati nell’allegato A al decreto in esame.
Quantificazione del contributo spettante a decorrere dall’anno 2017.
Secondo quanto previsto dall’articolo 2, comma 3, del decreto 29 dicembre 2016 si è proceduto ad una verifica dei dati utilizzati ai fini della quantificazione del contributo per l’anno 2016.
Sulla base delle informazioni desumibili dai dati aggiornati/rettificati dell’Agenzia delle Entrate e delle Province autonome di Trento e Bolzano e a seguito della correzione di (limitati) errori per ciò che riguarda le aliquote utilizzate, nell’allegato B si riportano le rettifiche 2016 da erogare a favore dei comuni per un ammontare complessivo di 1.013.992,85 euro di cui 740.003,50 euro a favore dei comuni delle Regioni a statuto ordinario e delle Regioni Sicilia e Sardegna e 273.989,35 euro a favore della Regione Friuli-Venezia Giulia e delle Province autonome di Trento e di Bolzano.
——–
(1) Sono state considerate anche le informazioni fornite dalla stessa Agenzia con la successiva nota n. 67603 del 18/05/2017 e relative alle annotazioni di ruralità presenti in taluni fabbricati D interessati dall’applicazione delle disposizioni in esame.
(2) Per la Provincia di Trento una prima trasmissione dei dati è stata effettuata con mail del 28/04/2017. I dati definitivamente trasmessi con la nota n. 323697 del 09/06/2017 includono le successive rettifiche comunicate dalla stessa Provincia.
(3) Tale specifica tipologia di documento di variazione è denominata “Dichiarazione resa ai sensi dell’art. 1, comma 22, della L. n. 208/2015”, cui è connessa la causale “Rideterminazione della rendita ai sensi dell’art. 1, comma 22, della L. n. 208/2015”.
(4) Relativamente alla categoria catastale è stata rilevata quella presente in atti prima della denuncia di variazione della rendita.
(5) Per ciò che riguarda la rendita iniziale dell’immobile è stata considerata quella presente in atti che potrebbe non essere coincidente con quella al 1° gennaio 2016, per effetto di ulteriori variazioni della banca dati catastale che precedono la specifica variazione per lo scorporo delle componenti impiantistiche e che devono necessariamente essere considerate per il confronto con la rendita post “rettifica imbullonati”.
(6) Non sono considerati i casi limitati in cui l’importo complessivo da ristorare al comune è inferiore a 12 euro stante quanto previsto dall’art. 2 del D.L. n. 120/2013 secondo cui “Il Ministero dell’interno è autorizzato a non procedere ad assegnazioni finanziarie a favore di singoli enti locali…nel caso in cui la somma complessiva sia inferiore a 12 euro”.
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