MINISTERO SVILUPPO ECONOMICO – Decreto ministeriale 05 aprile 2017
Fondo Gas – Contributo straordinario per la copertura degli oneri relativi ai trattamenti pensionistici
Art. 1
1. Il contributo straordinario per la copertura degli oneri relativi ai trattamenti pensionistici integrativi previsto per gli anni dal 2015 al 2020, ai sensi dall’articolo 7, comma 9-decies, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, è ripartito tra i datori di lavoro di cui all’articolo 7, comma 9-septies, del citato decreto-legge che abbiano in servizio alle proprie dipendenze alla fine del mese di dicembre di ciascuno degli anni dal 2015 al 2020 lavoratori già iscritti al Fondo Gas alla data del 30 novembre 2015.
2. La ripartizione del contributo di cui al comma 1 è effettuata dall’INPS in misura proporzionale al numero dei lavoratori già iscritti al Fondo Gas alla data del 30 novembre 2015 che risultino dipendenti dai datori di lavoro di cui all’articolo 7, comma 9-septies, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 al 31 dicembre di ciascuno degli anni dal 2015 al 2020, sulla base delle risultanze degli archivi dell’INPS alimentati dalle dichiarazioni contributive mensili. Nel calcolo della ripartizione, le frazioni di unità inferiori a 0,50 non sono computate, mentre quelle superiori a 0,50 sono ragguagliate alla unità.
3. Ciascun datore di lavoro versa all’INPS entro il 16 giugno dell’anno successivo il contributo determinato ai sensi del comma 2 relativo a ciascuno degli anni dal 2016 al 2020. L’INPS provvede a definire e a comunicare con apposita circolare le modalità di pagamento ed il relativo ammontare determinato per ciascun anno, nonché i tempi di versamento del contributo relativo all’anno 2015.
4. Ai contributi straordinari di cui al comma 3 si applica il regime delle sanzioni civili previsto dall’articolo 116, comma 8, della legge 22 dicembre 2000, n. 388. Per la riscossione dei crediti derivanti dall’omesso pagamento dei contributi straordinari di cui al comma 3, l’INPS si avvale dell’avviso di addebito con titolo esecutivo di cui all’articolo 30 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e di ogni altro strumento di riscossione previsto dalle disposizioni di legge.
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