La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 17717 depositata il 18 luglio 2017 intervenendo in tema di notifica del ricorso tributario ha statuito che qualora il ricorso di appello venga spedito presso il vecchio indirizzo del difensore domiciliatario del contribuente lo stesso è inammissibile.
La vicenda ha riguardato un contribuente a cui era stata notificata un avviso d’iscrizione d’ipoteca ex art. 77 d.P.R. n. 602/73 ed avverso la quale aveva proposto ricorso alla Commissione Tributaria, l’Agente della Riscossione soccombente in primo grado proponeva ricorso alla Commissione Tributaria Regionale, i cui giudici hanno dichiarato inammissibile il gravame. I giudici di appello hanno rilevato che la spedizione del plico postale contenente l’atto era avvenuta presso il vecchio indirizzo del difensore domiciliatario della controparte, con la conseguenza che la notifica non si era perfezionata.
Avverso la decisione della CTR l’Agente della Riscossione proponeva ricorso in cassazione fondato su un unico motivo.
Gli Ermellini hanno ritenuto la sentenza della CTR esente da difetti, in particolare hanno escluso che la costituzione in giudizio dell’appellato potesse avere, nella fattispecie, effetto sanante, ex art. 156 c.p.c.I Giudici di legittimità evidenziano che non sussiste alcun obbligo di comunicare il cambiamento d’indirizzo del proprio studio a carico del difensore domiciliatario, compete al notificante effettuare apposite ricerche per individuare il nuovo luogo di notificazione, ove quello a sua conoscenza sia mutato, salva la legittimità della notifica o comunicazione dell’atto presso la segreteria della commissione tributaria ai sensi dell’articolo 17, comma 3, del D.Lgs. n. 546/92, in caso di esito negativo delle attività di ricerca (v. Cass. civ., sez. 6-5, n. 13238/16).
La Corte Suprema ha ritenuto privo di rilievo la circostanza che la controparte resistito con comparsa di risposta avrebbe sanato l’irregolarità per raggiungimento dello scopo (art. 156 c. 3 c.p.c.); questa deduzione della ricorrente Equitalia “non coglie infatti la specificità della fattispecie, poiché, nella presente ipotesi, viene in considerazione l’inosservanza del termine previsto dall’art. 327, comma primo, c.p.c., correlata alla tutela d’interessi indisponibili e, come tale, rilevabile d’ufficio e non sanabile per effetto della altrui costituzione” (Cass. civ., sez. II, n. 11166/2015).I giudici del palazzaccio precisano che “nessun effetto sanante è ascrivibile alla costituzione del controricorrente, giacché l’inosservanza del termine consuma definitivamente ed insanabilmente il potere di impugnazione, oltre al fatto che, come questa Corte ha già chiarito (Sez. 5, n. 4594 del 09/03/2016), nella specie non si determina un’ipotesi di nullità della notificazione, ma ha luogo più esattamente un’ipotesi di inesistenza della notificazione. Infatti, quando il procedimento non si è concluso mediante consegna di copia conforme all’originale dell’atto da notificare, la notificazione è da ritenersi solo tentata, e ci si viene a trovare di fronte a un atto non già nullo, ma inesistente, perché mai entrato a far parte della realtà dell’ordinamento, il che esclude che si possa procedere alla sua rinnovazione ai sensi dell’articolo 291 c.p.c. e che rispetto ad esso possano essere perciò invocati gli effetti propri dell’atto nullo.