CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 19 luglio 2017, n. 17839

Imposte indirette – IVA – Fatture emesse – Fatture di copertura – Obblighi tributari – PVC

Rilevato che

– l’Agenzia delle entrate impugna per cassazione la decisione della CTR della Lombardia che, confermando la sentenza di primo grado, aveva ritenuto non fondato l’avviso di rettifica per l’anno 1997 ai fini Iva sul presupposto che l’elusione, da parte della contribuente, della disciplina del prelievo supplementare di corresponsabilità (cd. quote latte) non comportasse la violazione degli obblighi tributari in materia di Iva, assumendo con quattro motivi:

– (a) la violazione e falsa applicazione degli artt. 19 e 21, d.P.R. n. 633 del 1972 avendo, in realtà, la contribuente acquistato il latte con operazioni soggettivamente inesistenti, sicché l’Iva portata nelle relative fatture doveva ritenersi indetraibile;

– (b) omessa od insufficiente motivazione su un fatto controverso e decisivo in ordine all’avvenuto versamento dell’Iva da parte delle apparenti cedenti alla contribuente, quale giustificazione del diritto alla detrazione Iva sulle fatture di acquisto del latte;

– (c) omessa od insufficiente motivazione su un fatto controverso e decisivo, identificato nell’effettivo acquisto da parte della Società Agricola S.M. Srl (già T. Srl) del latte da parte dei produttori, meramente affermato dalla CTR in assenza di riscontro e malgrado le allegazioni probatorie operate dall’Ufficio;

– (d) omessa motivazione su un fatto decisivo della controversia, identificato nella mancata emissione delle fatture da parte dei reali cedenti ma da soggetti meramente interposti, operazione condotta attraverso la simulazione di contratti di comodato o soccida;

Considerato che

– il primo, il terzo e il quarto motivo, il cui esame può essere operato unitariamente in quanto strettamente connessi, sono fondati;

– la CTR, invero, ha ritenuto che l’effettività delle operazioni poste in essere fosse sufficiente a fondare il diritto alla detrazione dell’Iva, obliterando la distinzione tra operazioni oggettivamente e soggettivamente inesistenti;

– nel caso di operazioni oggettivamente inesistenti, infatti, la fattura è la mera espressione cartolare di una operazione mai venuta in essere: la relativa prova ricade sull’Amministrazione finanziaria, incombendo sul contribuente la prova contraria;

– nel caso di operazioni soggettivamente inesistenti – come quella qui controversa – invece, l’operazione è effettiva ed esistente ma la fattura è stata emessa da un soggetto diverso da quello che ha effettuato la cessione o la prestazione in essa rappresentata (e della quale il cessionario o il committente è stato realmente destinatario);

– in tale ultima evenienza, l’Iva non è, in linea di principio, detraibile perché versata ad un soggetto non legittimato alla rivalsa, né assoggettato all’obbligo di pagamento dell’imposta: nel conteggio del dare ed avere ai fini IVA non entrano le fatture emesse da chi non è stato controparte nel rapporto relativo alle operazioni fatturate, in quanto tali fatture riguardano operazioni, per quanto lo riguarda, inesistenti, senza che rilevi che le stesse fatture costituiscano la “copertura” di prestazioni acquisite da altri soggetti (v. Cass. 20060 del 2015, Rv. 636663);

– ai sensi dell’articolo 168, lett. a), della direttiva 2006/112, del resto, per poter beneficiare del diritto a detrazione, occorre, da un lato, che l’interessato sia un soggetto passivo ai sensi di tale direttiva e, dall’altro, che i beni o servizi invocati a base di tale diritto siano utilizzati a valle dal soggetto passivo ai fini delle proprie operazioni soggette a imposta e che, a monte, detti beni o servizi siano forniti da un altro soggetto passivo;

– orbene, il giudice d’appello ha ritenuto che “l’eventuale elusione della normativa afferente l’applicazione del prelievo supplementare di corresponsabilità non comporta violazione degli obblighi tributari in materia di Iva” e, dall’altro, che la “società ha effettivamente raccolto latte dai conferenti, rivendendoli poi a latterie per il conseguente consumo … essendo stato fatturato ogni trasferimento” e che “la simulazione del contratto di soccida … non ha recato alcun danno all’erario essendo stata corrisposta l’Iva”;

– occorre osservare, in primo luogo, che, nella vicenda in esame, non ha rilievo l’obbiettivo eventualmente perseguito, ossia di eludere la normativa sul prelievo supplementare di corresponsabilità (ossia, per il superamento delle cd. quote latte), atteso che non si pone in questione il compimento di comportamenti abusivi, né che la vendita sia stata effettivamente posta in essere I ma solamente la natura soggettivamente inesistente delle operazioni;

– con riguardo a tale ultimo aspetto, non ha proceduto ad alcuna disamina delle articolate difese e degli elementi offerti in cognizione dalla deducente a conforto del proprio assunto – ed evincibili dal pvc, e dalle indagini della guardia di finanza, riprodotto in osservanza del principio di autosufficienza – con cui era stata rappresentata l’anomalia della sottostante situazione fattuale oggetto di verifica, facendosi rilevare, in particolare, che: “la società acquistava e rivendeva senza operare alcun ricarico”; “i pagamenti risultavano estranei alle fatture” o “fatti a soggetti diversi dagli emittenti le fatture”, e si concentravano, significativamente ai fini della valutazione della buona fede “negli ultimi mesi dell’anno”; i contratti di soccida e comodato, mai prodotti né esibiti dalla contribuente, non solo erano simulati ma l’acquisto del latte era effettuato “da aziende non più in produzione o prive di bestiame”, mentre gli stessi prelievi di corresponsabilità operati dalla contribuente “risultavano fittizi”;

– si tratta di elementi tutti che tributano apparente consistenza all’assunto fatto valere dall’ufficio – in particolare offrendo riscontro documentale alla rilevata alterità del reale cedente rispetto a quello risultante nelle fatture – e che la CTR ha invece inspiegabilmente taciuto, astenendosi dal prendere su di essi ogni opportuna determinazione, in tal modo venendo meno all’obbligo di motivare il proprio convincimento in maniera lineare e coerente ed esponendo perciò la decisione da essa adottata ad un vulnus motivazionale che ne giustifica qui la doverosa cassazione;

– il secondo motivo resta assorbito;

– la sentenza va pertanto cassata con rinvio, anche per le spese, alla CTR competente in diversa composizione, perché provveda all’ulteriore giudizio;

P.Q.M.

Accoglie il primo, il terzo e il quarto motivo del ricorso, assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Lombardia, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.