CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 11 luglio 2017, n. 17150
Tributi – Accertamento – Reddito d’impresa – Società di persone – Cessione della propria quota di partecipazione da parte del socio – Responsabilità per le obbligazioni sociali
Rilevato che
1. in fattispecie relativa ad avviso di accertamento per Irpef, Iva ed Irap dell’anno di imposta 2006 a carico di una società in nome collettivo (a seguito di rideterminazione del reddito d’impresa) e dei soci illimitatamente responsabili (per il maggior reddito da partecipazione in proporzione delle rispettive quote) la C.T.R., respingendo l’appello sia dei contribuenti che dell’Ufficio, ha confermato la sentenza di prime cure che aveva accolto il solo ricorso del socio F.G. in forza del recesso comunicato ai soci il 26.5.2004 (con efficacia decorsi tre mesi ex art. 2285 c.c.) e “conoscibile dall’Ufficio in virtù della registrazione dell’atto avvenuta in data 13.9.2007”;
2. l’amministrazione ricorrente deduce la violazione dell’art. 2290 c.c., ai sensi del quale “solo con la registrazione avvenuta il 13/09/2007 e in mancanza di precedenti comunicazioni all’Amministrazione finanziaria, è diventato opponibile a quest’ultima il recesso del sig. F.G.”, perciò tenuto al pagamento dell’Irpef sui redditi prodotti nell’anno 2006;
3. all’esito della camera di consiglio, in sede di riconvocazione, il Collegio ha disposto la motivazione in forma semplificata.
Considerato che
4. il ricorso merita accoglimento, alla luce del principio per cui “il recesso del socio di società di persone, di cui non sia stata data pubblicità, ai sensi dell’art. 2290 c. c. co. 2, non è opponibile ai terzi, non producendo esso i suoi effetti al di fuori dell’ambito societario” (Cass. sez. I, n. 1046/15);
5. più in particolare, questa Corte ha avuto modo di osservare che “il regime di cui agli artt. 2290 e 2300 c. c.. in forza del quale il socio di una società in nome collettivo che cede la propria quota risponde, nei confronti dei terzi, delle obbligazioni sociali sorte fino al momento in cui la cessione sia stata iscritta nel registro delle imprese o fino al momento anteriore in cui il terzo sia venuto a conoscenza della medesima, è di generale applicazione, non riscontrandosi alcuna disposizione di legge che ne circoscriva la portata al campo delle obbligazioni di origine negoziale, con esclusione di quelle che trovano la loro fonte nella legge” (Cass. Sez. n. 7688/13; v. anche Cass. n. 20447/11, 8649/10, 2284/07, 2215/06);
6. occorre pertanto fare applicazione del principio in base al quale “il socio di società di persone, in caso di recesso o cessione della quota, è responsabile per le tutte le obbligazioni sociali, e perciò anche tributarie, esistenti al giorno dello scioglimento del rapporto sociale (artt. 2290, 2291, 2269, 2267 e 2300 c. c.), sicchè la sua responsabilità è diretta ancorché sussidiaria ex art. 2304 c.c.” (Cass. Sez. V, 24795/14; Cass. 20447/11), ma che nei confronti dei terzi quello scioglimento del rapporto prende data solo dal momento in cui diventa ad essi opponibile, nelle forme previste dalla legge;
7. la sentenza va quindi cassata con rinvio per nuovo esame.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla C.T.R. della Lombardia — sezione distaccata di Brescia, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.