CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 21 luglio 2017, n. 18030
Inps – Contributi omessi – Cartella esattoriale – Atto esecutivo – Esclusione
Fatti di causa
Con sentenza depositata il 10.12.2010, la Corte d’appello di Ancona, in riforma della pronuncia di primo grado, rigettava l’opposizione proposta da V.C. e altri consorti avverso la cartella esattoriale con cui era stato loro ingiunto di pagare all’INPS somme per contributi omessi dal loro dante causa M.B.
La Corte, in particolare, riteneva che la cartella non costituisse atto di esecuzione forzata e che pertanto, la sua emissione non fosse inibita dall’art. 506 c.c. nei confronti degli eredi che avevano accettato con beneficio d’inventario pur dopo la pubblicazione dell’elenco dei creditori di cui all’art. 498 c.c.
Ricorrono contro tale pronuncia V.C. e gli altri coeredi, proponendo un unico motivo di censura. L’INPS e la società concessionaria dei servizi di riscossione resistono con distinti controricorsi. Quest’ultima, nelle more divenuta Equitalia Centro s.p.a., ha anche depositato memoria.
Ragioni della decisione
Con l’unico motivo di censura, i ricorrenti si dolgono di violazione e falsa applicazione dell’art. 506 c.c., per avere la Corte di merito ritenuto che la cartella di pagamento non costituisse un atto di esecuzione forzata, come tale inibito, dopo la pubblicazione dell’elenco di cui all’art. 498 c.c., nei confronti degli eredi che hanno accettato con beneficio d’inventario: a loro avviso, infatti, la notifica della cartella esattoriale metterebbe capo non già ad un’azione di cognizione, bensì ad una vera e propria procedura esecutiva, ancorché speciale, che non potrebbe svolgersi al di fuori delle regole del concorso.
Il motivo è infondato.
Questa Corte, infatti, ha già fissato il principio di diritto secondo cui la cartella di pagamento con cui l’ente previdenziale fa valere un credito contributivo non è un atto esecutivo, ma, limitandosi a preannunciare l’esercizio dell’azione esecutiva, è piuttosto parificabile al precetto, di talché la sua notificazione all’erede, in pendenza della procedura di liquidazione dell’eredità con beneficio d’inventario, non rientra nella previsione dell’art. 506 c.c., che vieta le procedure esecutive dopo la pubblicazione prescritta dall’art. 498 comma 3° c.c. (Cass. n. 299 del 2017).
Il ricorso, pertanto, va rigettato. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi € 1.300,00, di cui € 1.200,00 per compensi, oltre spese generali in misura pari al 15% e accessori di legge, per ciascuno dei controricorrenti.
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