CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 25 luglio 2017, n. 18313
Contratti a termine – Illegittimità – Differenze retributive – Riconoscimento – Anzianità di servizio maturata
Rilevato che
la Corte di Milano ha accolto l’appello proposto dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca avverso la sentenza del Tribunale di Milano e, per quanto di interesse nella presente sede, ha respinto la domanda proposta da L.P. per l’accertamento dell’illegittimità dei contratti a termine intercorsi fra le parti e per il riconoscimento delle differenze retributive spettanti in virtù dell’anzianità di servizio complessivamente maturata; per la cassazione di tale decisione la P. propone ricorso affidato a quattro motivi;
il Ministero non si è costituito;
è stata depositata la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio; parte ricorrente ha depositato memoria.
Ritenuto che
il Collegio ha deliberato di adottare la motivazione semplificata; parte ricorrente ha prodotto copia autentica della sentenza impugnata sprovvista di relazione di notifica benché nelle premesse del ricorso si assuma che la sentenza impugnata, depositata in data 31 agosto 2012, è stata notificata in data 22 ottobre 2012; il ricorso deve essere dichiarato improcedibile ai sensi dell’art. 369 cod. proc. civ. (“Nell’ipotesi in cui il ricorrente, espressamente od implicitamente, alleghi che la sentenza impugnata gli è stata notificata, limitandosi a produrre una copia autentica della sentenza impugnata senza la relata di notificazione, il ricorso per cassazione dev’essere dichiarato improcedibile”: Cass. Sez. U., 16/04/2009, n. 9005);
non può addivenirsi a diversa conclusione in virtù della recentissima pronuncia (Cass. Sez. U., 02/05/2017, n. 10648), invocata nella memoria difensiva, atteso che, anche secondo tale interpretazione, la sanzione dell’improcedibilità può essere evitata solo ove la sentenza con la relata di notifica risulti comunque nella disponibilità del giudice perché prodotta dalla parte controricorrente ovvero acquisita mediante l’istanza di trasmissione del fascicolo di ufficio, circostanza non sussistente nel caso di specie (infatti, la sentenza con la relata di notifica non è stata rinvenuta agli atti), permanendo, in difetto, l’esigenza obbiettiva posta a fondamento dell’onere in questione, che è stato mantenuto dal legislatore e «la cui razionalità è stata verificata dalla giurisprudenza di legittimità anche nell’ottica dei principi costituzionali» (Cass. Sez. U., 02/05/2017, n. 10648, che ha ritenuto di dover confermare, nel suo insieme, gli snodi fondamentali del pensiero delle Sezioni Unite del 2009, «poiché perdurano le ragioni di specialità del giudizio di cassazione, nonché di congruità del meccanismo processuale prescelto dal legislatore, che sono poste alla base della disposizione applicata»);
pertanto, essendo da condividere la proposta del relatore, il ricorso va dichiarato improcedibile;
stante la mancata costituzione della controparte, non vi è luogo a provvedere sulle spese;
considerata l’epoca di introduzione del giudizio, non è applicabile il disposto di cui all’art. 13, comma 1 – quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228.
P.Q.M.
Dichiara improcedibile il ricorso. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 – quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 – bis dello stesso art. 13.
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