CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 26 luglio 2017, n. 18513
Rapporto di lavoro – Mancata progressione economica – Mancato svolgimento delle selezioni contrattualmente previste – Risarcimento danni
Fatti di causa
1. Con sentenza n. 1201/07 il Tribunale di Catanzaro quantificava il risarcimento dei danni dovuto a F.M., dipendente di R.F.I. S.p.A., per una mancata progressione economica (an debeatur su cui vi era già un precedente giudicato) nella differenza tra il trattamento retributivo del profilo di tecnico e quello di capo tecnico dal 21.6.93 sino al conseguimento del profilo superiore.
2. All’origine della controversia vi era l’avere la società affidato a colleghi del ricorrente mansioni di capo tecnico (con provvedimento del 21.6.93) senza previamente espletare le selezioni contrattualmente previste, cui F.M. avrebbe avuto il diritto di partecipare.
3. Con sentenza pubblicata il 20.6.11 la Corte d’appello di Catanzaro, in parziale riforma della pronuncia di prime cure, riduceva il risarcimento del danno ad una somma pari a due terzi delle differenze retributive che sarebbero spettate al lavoratore dal 21.6.93 al 23.1.97, data – quest’ultima – in cui l’azienda aveva infine indetto le dovute selezioni.
4. Per la cassazione della sentenza ricorre il M. affidandosi ad un solo motivo.
5. R.F.I. S.p.A. resiste con controricorso, poi ulteriormente illustrato con memoria ex art. 378 cod. proc. civ.
6. Il Collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della motivazione in forma semplificata.
Ragioni della decisione
1.1. Con unico motivo di ricorso si denuncia vizio di motivazione, nella parte in cui la sentenza impugnata non ha considerato che, mentre la selezione del 21.6.93 era finalizzata all’individuazione di sette unità da avviare al corso professionale per il profilo di capo tecnico, il bando del 21.1.97 era limitato a due sole unità e aveva ampliato la platea dei potenziali candidati, in tal modo riducendo fortemente le possibilità di successo del ricorrente.
1.2. Il ricorso è infondato.
Premesso che il risarcimento de quo è per c.d. perdita di chance, la Corte territoriale ha, con motivazione immune da vizi logici o giuridici, ritenuto che non vi fosse prova che il ricorrente avrebbe certamente superato il corso per accedere al profilo di capo tecnico ove fosse stato messo in condizione di partecipare alle dovute procedure selettive (così riducendo il risarcimento ad una somma pari a due terzi delle differenze retributive fra l’un profilo e quello superiore).
Sempre con corretta motivazione ha, poi, ritenuto che tale perdita di chance sia venuta meno una volta che la società ha disposto, il 23.1.97, le dovute selezioni per accedere al profilo di capo tecnico, così consentendo all’odierno ricorrente di parteciparvi.
L’obiezione secondo cui la seconda procedura selettiva sarebbe stata in concreto più difficoltosa rispetto alla prima, oltre a presupporre una valutazione in punto di fatto (come tale inammissibile in sede di legittimità), non confuta il rilievo, valorizzato – invece – dai giudici d’appello, che nulla autorizzava a supporre che davvero il ricorrente avrebbe superato la prova nel 1993.
2.1. In conclusione, il ricorso è da rigettarsi.
Le spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a pagare in favore della controricorrente le spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.
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