CORTE di CASSAZIONE Ordinanza n. 17694 depositata il 17 luglio 2017
ACCERTAMENTO – NOTIFICA DELL’ATTO TRIBUTARIO AL CONTRIBUENTE DECEDUTO – E’ AFFETTA DA NULLITA’ ASSOLUTA ED INSANABILE
Con ricorso in Cassazione affidato a un unico motivo, nei cui confronti sia il concessionario della riscossione che l’ente impositore non hanno spiegato difese scritte, il ricorrente impugnava la sentenza della CTR della Campania, relativa a un avviso d’accertamento ICI per il 2006, notificato a persona deceduta, lamentando la violazione dell’art. 65 del DPR n. 600/73, degli artt. 137 e ss. c.p.c., dell’art. 1 comma 161 della legge n. 29672006 e degli artt. 2964 e ss. c.c., in quanto, erroneamente, i giudici d’appello avevano ritenuto valide e efficaci la notifica dell’avviso d’accertamento effettuata dall’ente impositore e della cartella di pagamento effettuata dal concessionario della riscossione, viceversa affette da nullità assoluta e insanabile in quanto tali atti erano stati indirizzatati alla defunta Sig.ra D. G., anziché agli eredi della stessa in forma impersonale e collettiva, con conseguente estinzione della pretesa tributaria per decorso del termine decadenziale per l’esercizio della potestà impositiva.
Il Collegio ha deliberato di adottare la presente ordinanza in forma semplificata.
Il ricorso è fondato.
È, infatti, insegnamento di questa Corte che, “L’avviso di accertamento intestato ad un contribuente deceduto, che sia stato notificato nell’ultimo domicilio dello stesso, nonché la stessa notificazione dell’avviso, sono affetti da nullità assoluta e insanabile, poiché, a norma dell’art. 65 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, l’atto impositivo intestato al dante causa può essere notificato nell’ultimo domicilio di quest’ultimo solamente indirizzando la notifica agli eredi collettivamente e impersonalmente e purché questi, almeno trenta giorni prima, non abbiano comunicato all’ufficio delle imposte del domicilio fiscale del “de cuius” le proprie generalità e il proprio domicilio fiscale, dovendosi ritenere che una siffatta irregolarità di notifica, incida sulla struttura del rapporto tributario, che non è evidentemente configurabile nei confronti di soggetti inesistenti” (Cass. n. 18729/14, 228/14, 26718/13, 28192/13, ord. n. 23416/15, 22476/15). Nel caso di specie, l’avviso di ricevimento della notifica dell’atto d’accertamento e il plico contenente la cartella, riportati in ricorso ai fini dell’autosufficienza, risultano intestati alla contribuente deceduta, di talché l’atto impositivo e la sua notifica sono affetti da nullità assoluta e insanabile perché intestati a soggetto inesistente.
Va, conseguentemente accolto il ricorso, cassata senza rinvio l’impugnata sentenza e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di merito, ex art. 384 c.p.c., accolto l’originario ricorso introduttivo. Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese del giudizio di merito a seguito della già operata compensazione da parte delle CTR, ponendosi a carico della intimata le spese del giudizio di legittimità.
PQM
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Accoglie il ricorso, cassa l’impugnata sentenza e, decidendo nel merito, accoglie il ricorso introduttivo della contribuente. Dichiara compensate le spese del giudizio di merito e condanna Equitalia Sud SpA e il comune di Castel di Sangro, in persona del Sindaco pt, al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in € 510,00, oltre € 200,00 per esborsi, oltre il 15% per spese generali, oltre accessori di legge.