MINISTERO POLITICHE AGRICOLE – Decreto ministeriale 07 giugno 2017
Individuazione dei criteri e delle modalità per la ripartizione delle risorse destinate alle imprese agricole che hanno subito danni a causa delle avversità atmosferiche di eccezionale intensità verificatesi nel periodo dal 5 al 25 gennaio 2017, per la riduzione degli interessi maturati nell’anno 2017, conseguenti alla proroga delle rate delle operazioni di credito agrario, di cui all’articolo 7 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102
Art. 1
A favore delle imprese agricole danneggiate dalle avversità atmosferiche di eccezionale intensità avvenute nel periodo dal 5 al 25 gennaio 2017 e riconosciute con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali ai sensi dell’art. 15 comma 4 del decreto legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito dalla legge 7 aprile 2017, n. 45 è previsto un contributo per la riduzione degli interessi maturati nell’anno 2017, conseguenti alla proroga delle rate delle operazioni di credito agrario di cui all’art. 7 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 e s.m.i..
La proroga di cui al comma 1 è concessa per una sola volta e per non più di 24 mesi, fino all’erogazione degli interventi di cui all’art. 5, comma 2, lettera b) di cui al decreto legislativo n. 102/2004, con i privilegi previsti dalla legislazione in materia, e riguarda le rate in scadenza a partire dalla data del presente decreto fino a fine 2017 o scadute e non pagate nel 2017 relative ad operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento e di credito ordinario, concesse prima dell’entrata in vigore della legge n. 45/2017 citata, effettuate dalle imprese agricole di cui all’art. 5, comma 1 del decreto legislativo n. 102/2004. A fronte del costo degli interessi per le rate prorogate viene concesso un contributo fino al 65% e nel limite delle disponibilità di bilancio.
Il contributo viene calcolato sul tasso di riferimento per le operazioni di credito agrario di esercizio superiore ai 18 mesi in vigore al momento dell’entrata in vigore della legge 7 aprile 2017, n. 45.
Gli aiuti di cui al presente decreto sono erogati nell’ambito del regime comunicato in esenzione alla Commissione UE e registrato al n. SA.42104(2015/XA) e concorrono al raggiungimento dei massimali previsti dall’art. 2, commi 7 e 8 del decreto 24 luglio 2015 n. 15757.
Art. 2
Al fine di consentire l’attivazione della misura di cui all’art. 1 nei rispettivi territori di competenza, le regioni individuate all’art. 15, comma 4 del decreto-legge n. 8/2017 convertito dalla legge n. 45/2017, in sede di deliberazione di cui all’art. 6, comma 1 del decreto legislativo n. 102/2004 e s.m.i., devono inserire le provvidenze di cui all’art. 5, comma 2 lett. c) tra quelle da concedere, con una previsione di spesa.
Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, sulla base delle richieste pervenute provvede a ripartire la disponibilità di 1 milione di euro tra le regioni che ne abbiano fatto richiesta secondo le procedure previste all’art. 6, comma 3 del decreto legislativo 102/04.
Art. 3
Gli istituti di credito concedono la proroga delle rate in scadenza nel 2017 relative ad operazioni di credito agrario di esercizio, di miglioramento e di credito ordinario, anche in assenza di preventivo nulla osta, a richiesta degli interessati, previa presentazione agli stessi ed alle regioni territorialmente competenti di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, il cui schema è allegato al presente decreto, resa ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante i requisiti soggettivi e oggettivi richiesti e che rappresenta manifestazione di interesse alla presentazione della domanda di aiuto entro i 45 giorni dalla pubblicazione del decreto di declaratoria.
L’entità del contributo sulle rate prorogate viene determinato dalle regioni sulla base delle risorse disposte con il riparto di cui all’art. 2 e degli importi degli interessi desumibili dalle richieste ammissibili ad intervento entro i limiti di cui all’art. 1, comma 2.
Gli aiuti sono erogati ai beneficiari entro un anno dalla data di concessione della proroga da parte dell’Istituto di credito.
Allegato
SCHEMA
(Testo dell’allegato)
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