CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 27 luglio 2017, n. 18686
Fallimento ed altre procedure concorsuali – Azione revocatoria – Pagamento percepito dal creditore poco prima del fallimento – Ricostituzione di garanzia patrimoniale, lesa da atti di disposizione temporalmente connessi all’insolvenza ed in vista della tutela della par condicio creditorum
Fatti di causa
Rilevato che:
1. L.M. impugna la sentenza App. Napoli 4.12.2015, n. 4687/2015, con cui è stato rigettato il suo appello avverso la sentenza Trib. Napoli 22.4.2013 che, in accoglimento della domanda del curatore del F.P. s.p.a., aveva dichiarato l’inefficacia ex art. 67 co.2 l.f. del pagamento di euro 18.200,36 percepito dall’attuale ricorrente il 3.2.2011, poco prima del fallimento, a sua volta dichiarato il 24.2.2011;
2. la corte negò l’ingresso in sede di appello del fascicolo di parte della fase monitoria, tardivamente prodotto dall’appellante, perché non indispensabile ai fini della decisione, ai sensi del vigente art. 345 c.p.c., in quanto estraneo alla qualificazione del rapporto invocata ad esenzione dalla revocatoria;
3. per il tribunale era mancata la prova del rapporto di collaborazione, anche non subordinato, tra l’appellante e là fallita società, da dimostrare per iscritto ex art. 62 co. 1 d.lgs. n. 276/2003, dovendosi integrare la motivazione del primo giudice, perché era improprio – per la corte – ogni riferimento al lavoro a progetto, incompatibile con l’iscrizione in albo professionale (nella specie, dei medici), dovendosi piuttosto confermare la decisione ricorrendo alla disciplina della sorveglianza medica, ex artt. 16-17 d.lgs. n. 626/1994, per la quale M. non aveva i requisiti professionali richiesti dal pertinente art. 38 co. 1 d.lgs. n. 81/2008;
4. era altresì mancata la prova della stipula di una convenzione tra fallita e medico suo creditore, necessaria per invocare un rapporto di collaborazione ex art. 409 n. 3 c.p.c.;
5. ricorreva invece la prova della scientia decoctionis, in ragione della criticità del medesimo rapporto di debito, fondato su uno storico insoluto, per il quale M. si era dovuto attivare con procedimento monitorio e pignoramento presso terzi, alfine conseguendo il pagamento in quella sede esecutiva;
6. il ricorrente deduce cinque motivi e, in particolare:
– violazione di legge in relazione agli artt. 101 e 359 c.p.c., per avere la corte basato la pronuncia su un fatto nuovo, non introdotto in giudizio, quale il mancato possesso del medico M. dei requisiti professionali per l’incarico;
– violazione del giudicato, posto che il decreto ingiuntivo di condanna per il credito implicava, con la sua definitività,
l’impossibilità di rimettere in discussione i requisiti professionali del creditore;
– violazione del requisito di indispensabilità nel rigetto della produzione del fascicolo del procedimento monitorio, che conteneva una ricevuta con rinvio alle prestazioni sanitarie in medicina del lavoro;
– l’assenza di prova della scientia decoctionis, ricavata da elementi insufficienti, come la procedura esecutiva, la operatività in luoghi diversi di medico e società, l’epoca di interruzione del rapporto.
Ragioni della decisione
Considerato che:
1. l’esenzione dalla revocatoria fallimentare, alla lettera f) come alle altre del co. 3 dell’art. 67 l.f., conseguente al d.l. n. 35 del 2005 ed alle successive modifiche, costituisce norma restrittiva all’azione antindennitaria che, nel nostro ordinamento, qualifica la domanda con cui il curatore provoca la ricostituzione di una più ampia garanzia patrimoniale, lesa da atti di disposizione temporalmente connessi all’insolvenza ed in vista della tutela della par condicio creditorum, per cui ne consegue l’indicazione necessaria di una lettura selettiva delle condotte e degli status esonerativi;
2. nella vicenda, anche la corte d’appello ha dato conto dei limiti dell’iniziativa probatoria del convenuto, che non è stato in grado di provare un rapporto di collaborazione in continuità con la fallita, in ciò limitandosi ad “integrare” e “precisare” la motivazione del primo giudice, e così rinvenendo nella difesa del medico-accipiens sia il difetto di uno specifico contratto scritto, sia la mancata prova dei requisiti tecnico-professionali che l’avrebbero abilitato alla sorveglianza medica sul lavoro, così che si tratta di qualificazioni giuridiche che esorbitano dalla nozione di novità del fatto integrante la decisione;
3. la irrevocabilità del decreto ingiuntivo non può essere ascritta a ragione di giudicato opponibile sulla qualità del rapporto di lavoro, avendo il ricorrente omesso di riportare con puntualità, in questa sede, per quale parte della sua domanda vi sarebbe stato un accertamento così puntuale da intercettare esattamente la nozione di collaborazione di cui alla norma invocata come convenuto nel giudizio di revocatoria fallimentare, apparendo del tutto insufficiente la menzione dell’intestazione di una singola ricevuta, assorbita in un più ampio apprezzamento del fatto espletato dal giudice del merito;
4. sono inammissibili poi le censure attinenti all’elemento soggettivo dell’azione della curatela, posto che parte ricorrente ha dedotto critiche sostanzialmente attinenti alle valutazioni di fatto espresse dal giudice del merito, che ora s’imbattono nel principio, qui condiviso, per cui «la riformulazione dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall’art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 delle preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione» (Cass. s.u. 8053/2014, Cass. 14324/2015).
5. Il ricorso va dunque rigettato, per manifesta infondatezza dei primi profili ed inammissibilità dei motivi quarto e quinto, con condanna alle spese secondo le regole della soccombenza e liquidazione come meglio in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento di legittimità in favore del controricorrente, liquidate in euro 5.200 (di cui 100 per esborsi), oltre al 15% a forfait sui compensi e agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, co. 1-quater, d.P.R. 115/02, come modificato dalla l. 228/12, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del co. 1-bis dello stesso art. 13.
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