Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sez. I Ordinanza n. 3259 del 9 marzo 2017
N. 03259/2017 REG.PROV.COLL.
N. 00150/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 150 del 2017, proposto da:
G. C., C. C., R. De F., A. M., M. M., E. N., A. S., D. C., L. A., A. G., F. M., rappresentati e difesi dagli avvocati Claudia Clemente e Anna Maria Nangano, con domicilio eletto presso lo studio Anna Maria Nangano in Roma, via Lisbona 20;
contro
Presidenza del Consiglio dei Ministri, non costituita in giudizio;
per l’esecuzione del giudicato
formatosi sulla sentenza n. 7781/16 Tribunale di Roma (R.G.A.C. N. 44795/14) resa il 15.04.2016, depositata il 19.04.2016;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 marzo 2017 la dott.ssa Rosa Perna e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Visto l’art. 7, comma 4, d.l. 31 agosto 2016, n. 168, che – con riferimento alle controversie per le quali trova applicazione il processo amministrativo telematico – ha introdotto l’obbligo, per tutto l’anno 2017, di depositare in giudizio “almeno” una copia cartacea del ricorso e degli scritti difensivi, con l’attestazione di conformità al relativo deposito telematico;
Vista l’ordinanza del Consiglio di Stato, sez. VI, 3 marzo 2017, n. 880, secondo la quale il deposito della succitata copia cartacea “è condizione per l’inizio del decorso del termine dilatorio di 10 giorni liberi a ritroso dall’udienza camerale (ovvero 5 nei casi di termini dimidiati), di cui all’art. 55, comma 5, c.p.a., con conseguente impossibilità che, prima dell’inizio di tale decorso sia fissata detta udienza (ovvero, comunque, che, in caso di fissazione comunque avvenuta, il ricorso cautelare sia trattato e definito in un’udienza camerale anteriore al completo decorso del medesimo termine); nonché, quanto al giudizio di merito, che il suddetto deposito sia precondizione per il corretto esercizio della potestà presidenziale di cui all’art. 71, comma 3, c.p.a. (ovvero, comunque, che, in caso di fissazione comunque avvenuta, il ricorso di merito sia trattato in un’udienza, pubblica o camerale, anteriore al decorso del termine a ritroso di quaranta giorni, ovvero venti giorni nei casi di dimidiazione, di cui all’art. 73, comma 1, c.p.a.)”;
Considerato che la copia cartacea del ricorso in epigrafe è stata depositata in data 24 febbraio 2017, sicché non è ancora decorso il termine dilatorio di venti giorni per la trattazione del ricorso all’odierna camera di consiglio;
Ritenuto, pertanto, in applicazione delle condivisibili enunciazioni formulate dal Consiglio di Stato, di dovere rinviare la trattazione del presente ricorso, nel rispetto del termine dilatorio ex artt. 87, comma 3 e 73, comma 1, c.p.a., alla camera di consiglio del 22 marzo p.v.;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima), riservato ogni ulteriore provvedimento, rinvia la trattazione del presente ricorso alla camera di consiglio del 22 marzo 2017, ore di rito.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 marzo 2017 con l’intervento dei magistrati:
Carmine Volpe, Presidente
Rosa Perna, Consigliere, Estensore
Ivo Correale, Consigliere
| L’ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
| Rosa Perna | Carmine Volpe | |
IL SEGRETARIO