L’approvazione della legge n. 124 del 4 agosto 2017 relativa al mercato e la concorrenza, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 14 agosto 2017 e in vigore dal prossimo 29 agosto, ha modificato l’articolo 9 comma 4 del DL 1/2012 (convertito con modificazioni dalla legge n. 27/2012) che regola gli obblighi informativi e di comunicazione da fornire al cliente in tema di compenso professionale.

In particolare  l’attuale art. 9, comma 4, primo e secondo periodo del DL 1/2012 prevede che il:

  • compenso per le prestazioni professionali sia pattuito al momento del conferimento dell’incarico professionale, nelle forme sancite dall’ordinamento;
  • professionista debba adempiere ad una serie di oneri informativi a favore del cliente, riguardanti la comunicazione del grado di complessità dell’incarico, di tutti gli eventuali oneri prospettabili dal professionista per l’adempimento dell’incarico stesso (dal momento del conferimento fino alla sua conclusione), dei dati della polizza assicurativa professionale.

Il terzo periodo del comma 4 dell’art. 9 del D.L. n. 1 del 2012 prevede che la misura del compenso:

  •  sia previamente resa nota al cliente con un preventivo di massima;
  •  debba essere adeguata all’importanza dell’opera;
  • vada pattuita indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi.

Per l’inottemperanza di quanto prescritto dal comma 4 dell’art. 9 del DL 1/2012 non è prevista alcuna forma specifica di sanzione.

Per quanto riguarda, in particolare, la categoria professionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili, l’inadempimento, però, acquisisce rilievo deontologico, alla luce dei principi generali stabiliti dal Codice deontologico nell’ambito dei rapporti fra professionista e cliente. Nel dettaglio, l’art. 21, comma 5 del Codice delle sanzioni disciplinari stabilisce per la violazione di quanto prescritto dall’art. 25 del Codice deontologico, in tema di compenso professionale, l’applicazione della sanzione disciplinare della censura.

Le modifiche introdotte dalla legge n. 124 del 2017 riguardano le modalità con le quali gli oneri informativi posti in capo al professionista devono essere resi.

Sia gli oneri informativi a favore del cliente sia il preventivo di massima devono essere forniti al cliente “obbligatoriamente, in forma scritta o digitale”.

Pertanto dal 29 agosto 2017, per tali adempimenti, il professionista non potrà più ricorrere alla forma verbale, dovendo comunque avvalersi di quella scritta. Il professionista la scelta tra la forma cartacea o su quella digitale. La normativa, in commento, fà un riferimento generico alla forma “digitale” della comunicazione, senza alcuna altra specificazione, sembra includere, dal punto di vista letterale, qualsiasi documento di natura elettronica, quali mail e relativi allegati.

La forma scritta, prescindendo dall’obbligo normativo, è sicuramente opportuna per l’adempimento di tali obblighi e, in particolar modo, di quello relativo alla consegna del preventivo di massima. Infatti, secondo quanto previsto dall’art. 1, comma 6 del DM 140/2012, recante il regolamento sulla determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi, costituisce, ai fini della liquidazione degli onorari, “elemento di valutazione negativa” da parte dell’organo giurisdizionale proprio “l’assenza di prova del preventivo di massima” (cfr. note informative CNDCEC n. 21/2012, nella versione rettificata dalla n. 24/2012, e n. 73/2012; si veda, inoltre, l’art. 25, comma 2 del Codice deontologico dei dottori commercialisti ed esperti contabili, ai sensi del quale la pattuizione della misura del compenso deve avvenire “per iscritto all’atto del conferimento dell’incarico professionale con preventivo di massima”).

Per gli avvocati, la norma di riferimento è l’art. 13, comma 5 della L. 247/2012, che prescrive, al pari degli altri professioni, l’obbligo di rendere noti al cliente sia il livello di complessità dell’incarico, sia gli oneri ipotizzabili dal professionista (dal momento del conferimento fino alla sua conclusione). L’art. 12 della L. 247/2012 pone in capo all’avvocato, poi, anche l’indicazione degli estremi della propria polizza assicurativa.

In merito, invece, al preventivo di massima, l’art. 13, comma 5 della L. 247/2012 sancisce, in via subordinata alla richiesta del cliente, l’obbligo di comunicare in forma scritta “la prevedibile misura del costo della prestazione”, distinguendo dettagliatamente oneri, spese, anche forfetarie, e compenso professionale. La L. 124/2017 sopprime il riferimento alla richiesta del cliente; la comunicazione scritta, dunque, ora diventa obbligatoria, indipendentemente dalla richiesta del cliente stesso.