La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con la sentenza n. 19655 depositata il 7 agosto 2017 intervenendo in tema di licenziamento per ragioni economiche ha statuito che è legittimo il licenziamento al solo scopo di aumentare il profitto dell’azienda affermando che il giudice dove valutare se la motivazione è reale.
La vicenda ha riguardato un dipendente di un’azienda operante nel settore automobilistico. Infatti il datore aveva comunicato il licenziamento del lavoratore per la soppressione del reparto (Ricerche e Sviluppo per il collaudo, la sperimentazione e l’analisi tecnica delle vetture) cui lo stesso era addetto. Il lavoratore impugnava il provvedimento di licenziamento con ricorso al Tribunale in veste di giudice del lavoro. Il tribunale ritenne legittimo il licenziamento. Avverso la decisione di primo grado, il lavoratore propose ricorso alla Corte di Appello. I giudici distrettuali riformarono la sentenza impugnata riconoscendo l’illegittimità del licenziamento in quanto a fronte della deduzione della società datrice “unicamente dalla soppressione del reparto a cui il predetto era assegnato” veniva accertato che l’istruttoria esperita “neppure sia stata valevole alla dimostrazione della soppressione del settore per il quale il F. C. era stato assunto.
Il datore di lavoro proponeva, avverso la decisione della Corte di Appello, ricorso in cassazione fondata su cinque motivi.
Gli Ermellini pur dichiarando inammissibile il ricorso del datore di lavoro confermano il principio di diritto “secondo cui è ritenuto legittimo il licenziamento per ragioni inerenti all’attività produttiva, all’organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento della stessa, in esse comprese anche quelle attinenti ad una migliore efficienza gestionale o produttiva ovvero dirette ad un aumento della redditività di impresa, una volta che ne sia stata verificata l’effettività del ridimensionamento e del nesso causale tra la ragione addotta e la soppressione del posto di lavoro del dipendente licenziato: spettando un tale accertamento di ricorrenza (e non pretestuosità) delle ragioni stabilite dall’art. 3 I. 604/1966 al sindacato giudiziale, senza alcuna indebita interferenza sull’insindacabile autonomia imprenditoriale (Cass. 7 dicembre 2016, n. 25201; Cass. 8 novembre 2013, n. 25197; Cass. 14 maggio 2012, n. 7474; Cass. 11 luglio 2011, n. 15157);”
Pertanto oltre a ritenere legittimo il licenziamento per motivi economici e/o aumento della redditività, i giudici di legittimità ricordano che il giudice è tenuto a verificare se davvero vi è un collegamento tra licenziamento ed efficienza gestionale. Il predetto accertamento non deve interferire sull’insindacabile autonomia dell’imprenditore.
Secondo la Cassazione, non si può mettere in discussione la scelta dell’imprenditore: è infatti legittimo il licenziamento per ragioni inerenti all’attività produttiva, all’organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento della stessa. Tali nozioni, prosegue la sentenza, includono anche le finalità di ottenere una migliore efficienza gestionale o produttiva e quelle dirette ad accrescere la redditività di impresa.
Se sussiste una di queste motivazioni, precisano i giudici di legittimità, la validità del licenziamento è condizionata solo all’effettiva esistenza del progetto di riorganizzazione che il datore di lavoro dichiara di aver adottato, e alla prova che vi è davvero necessità della soppressione del posto di lavoro del dipendente licenziato per attuare questo progetto.
Tale orientamento, per quanto consolidato (Cass. sent. n. 25197/2013, 7474/2012 e 15157/2011), conosce anche precedenti di segno diverso (Cass. sent. n. 14871/2017 e n. 21282/2006) e più favorevole al lavoratore secondo cui il riassetto organizzativo finalizzato a una più economica gestione dell’impresa consente di licenziare un dipendente solo se risponde non solo all’esigenza di ottenere un incremento del profitto, ma serve anche a fronteggiare situazioni sfavorevoli che impongono una «effettiva necessità di riduzione dei costi».