La proroga del termine dei versamenti derivanti dalle dichiarazioni fiscali che già erano stati oggetto di una prima modifica con DPCM del 20 luglio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 169 del 21 luglio 2017.
- entro il 20 luglio senza maggiorazione (termine originario 30 giugno)
- entro il 21 agosto con maggiorazione dello 0,4%(termine originario 31 luglio).
- titolari di reddito di impresa
- titolari di redditi di lavoro autonomo
- titolari di redditi di partecipazione a società, associazioni ed imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 TUIR.
Come già previsto in occasione della precedente proroga del 2012, con la risoluzione 69/E del 21 giugno 2012, i contribuenti, destinatari della proroga, possono comunque “rinunciare” al differimento.
Contributi e altre imposte
Beneficiano del differimento i versamenti dei contributi previdenziali e degli altri tributi collegati alle imposte sui redditi, compreso il saldo Iva 2016, per chi ha spostato il pagamento entro i termini delle imposte sui redditi. I predetti contribuenti, imprenditori o professionisti, possono eseguire i versamenti con lo 0,40% in più, dal 21 luglio 2017 al 21 agosto 2017.
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