La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 199 del 14 luglio 2017, ha dichiarato infondate le eccezioni di incostituzionalità sollevate dalla Commissione Tributaria Regionale di Napoli in riferimento al comma 2° dell’articolo 58 del  D.Lgs n. 546/1992 il cui contenuto dispone che nel giudizio di appello avanti le Commissioni tributarie, “è fatta salva la facoltà delle parti di produrre nuovi documenti“.
La norma in commento è stata costantemente interpretata dalla giurisprudenza di legittimità nel senso che non sussistono limitazioni alla produzione in appello di qualsiasi documento, anche se già disponibile in precedenza e anche se la parte che lo produce non si è costituita nel primo grado del giudizio.
Non trova applicazione nel processo tributario ed in particolare per il comma 2 dell’art. 58 del D.Lgs. n. 546 del 1992 il disposto dell’articolo 345 c.p.c. che statuisce una specifica preclusione in base alla quale nel processo civile la mancata produzione dei documenti in primo grado ne impedisce la produzione nel grado di appello salva la dimostrazione della causa non imputabile alla parte. Per la Corte Suprema l’articolo 58, comma 2, configurandosi quale “norma speciale“, dettata dal legislatore per il processo tributario, risulta prevalente.

La Commissione Tributaria Regionale con l’ordinanza di rimessione aveva ritenuto il comma 2 dell’articolo 58 in contrasto – sia in sé sia in relazione al comma 1 della medesima disposizione che disciplina le nuove prove in appello, prevedendo che il giudice non possa disporne di nuove, salvo che non le ritenga necessarie ai fini della decisione o che la parte dimostri di non averle potute fornire nel precedente grado di giudizio per causa a essa non imputabile – tra gli altri, con i principi costituzionali della parità di trattamento nonché del diritto di difesa.

I giudici a quo  con ordinanza n. 943/32/16 depositata il 6 maggio 2016, hanno ritenuto – d’ufficio – di dover sottoporre al vaglio della Corte Costituzionale la questione di legittimità costituzionale del comma 2 dell’articolo 58 del Dlgs 546/1992 in relazione al comma 1 della medesima disposizione, che disciplina le nuove prove in appello, per contrasto “con gli articoli 3, 24 e 117, primo comma, della Costituzione, nonché con criteri di razionalità e con i principi generali dell’ordinamento“.

La Commissione Tributaria ha evidenziato, in primo luogo, come la “rigida interpretazione letterale” data dalla giurisprudenza a tale disposizione consenta, in sostanza, alla parte di produrre nel grado di appello qualsiasi documento, inclusi quelli già nella sua disponibilità all’epoca del precedente grado di giudizio, non prodotti perfino “per mera inerzia“.
Per i giudici della CTR l’interpretazione del comma 2 dell’articolo 58  non risulta coerente con il disposto normativo che, mentre al primo comma prescrive “pedissequamente al disposto dell’articolo 345 c.p.c.” che non possono essere prodotti nuovi mezzi di prova in appello (salvo che non siano ritenuti indispensabili o che la parte non dimostri di non aver potuto proporli o produrli in primo grado per causa a essa non imputabile), al secondo comma sembra invece “far salva indiscriminatamente la possibilità di produzione in secondo grado di nuovi documenti“.
Invero, così intendendo la norma, si finirebbe col vanificare il rispetto del diritto di difesa, poiché “una produzione documentale nuova in appello, pur se possibile in primo grado e non avvenuta per mera inerzia della parte interessata, potrebbe essere voluta ad arte per impedire al controsoggetto processuale la proposizione di motivi aggiunti in primo grado e quindi il pieno esercizio del diritto di difesa (…)“. Né varrebbe opporre “che una tale facoltà sarebbe pur sempre salva all’esito della produzione in appello, dal momento che, per com’è evidente, la controparte del producente avrebbe, pur sempre e per sempre, perso – senza quindi possibilità di reviviscenze di sorta – un grado di giudizio utile alla sua difesa (…)“.
Sempre secondo la Commissione tributaria consentire la produzione documentale in appello senza limiti vanificherebbe la preclusione dettata dall’articolo 32, Dlgs 546/1992, che dispone che le parti (in ossequio al rispetto del diritto di difesa e del principio del contraddittorio) possono depositare documenti fino a venti giorni liberi prima della data di trattazione, rendendola sempre sanabile. Peraltro, tale sanatoria opererebbe “in modo del tutto incondizionato, senza cioè alcun limite legato a un previo giudizio di eventuale indispensabilità dell’acquisizione, con violazione dell’articolo 3 della Costituzione“.

Infine i giudici a quo, nell’ordinanza di rimessione, propongono una possibile lettura della norma che impedirebbe di dichiararne l’incostituzionalità nel suo complesso, ovvero intendere per documenti “nuovi” solo i documenti ulteriori rispetto a quelli già acquisiti, come nel caso in cui sussista la necessità di integrarli o anche di produrli per la prima volta in relazione alla sopravvenienza di argomentazioni fattuali o giuridiche esposte nella sentenza impugnata oppure nel gravame, o ancora, al limite, in ogni altro caso in cui non si sia già perento il diritto della parte di produrli.

La decisione della Corte Costituzionale

Come anticipato nella prima parta la Consulta con la sentenza n. 199/2017 ha respinto tutte le censure di incostituzionalità rimesse dalla CTR. In particolare, la Corte ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 58, comma 2, “sia in sé sia in relazione al comma 1 di essa norma“, sollevata in riferimento all’articolo 117, primo comma, della Costituzione, in relazione all’articolo 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, nonché ai “criteri di razionalità” e ai “principi generali dell’ordinamento“, mentre ha dichiarato non fondata, con riferimento a tutti i parametri evocati, quella sollevata “sia in sé sia in relazione al comma 1 di essa norma“, in riferimento agli articoli 3 e 24 della Costituzione.
I giudici costituzionali hanno, in primo luogo, esaminato l’eccezione sollevata circa la disparità di trattamento tra le parti del giudizio, sostenuta sulla base di un presunto “sbilanciamento a favore di quella facultata a produrre per la prima volta in appello documenti già in suo possesso nel grado anteriore“. Al riguardo, la Consulta ha ritenuto sufficiente rilevare che tale sbilanciamento non sussiste poiché tale facoltà è comunque riconosciuta a entrambe le parti del giudizio.
In secondo luogo, la Consulta ha esaminato i profili di legittimità costituzionale legati alla differente disciplina delle nuove prove e della produzione documentale nell’ambito del processo civile e di quello tributario, confermando il principio secondo cui non esiste un principio costituzionale di necessaria uniformità tra i diversi tipi di processo e più specificamente non esiste “un principio di uniformità del processo tributario e di quello civile (cfr, tra le altre, ordinanze n. 316/2008, n. 303/2002, n. 330/2000, n. 329/2000, n. 8/1999)”.
Infatti l’ordinamento giuridico Italiano riconosce una ampia discrezionalità al legislatore in ordine alla conformazione dei singoli istituti processuali, fermo restando il limite della manifesta irragionevolezza di una disciplina che comporti un’ingiustificabile compressione del diritto di agire. A tal proposito l’articolo 24 della Costituzione “non impone l’assoluta uniformità dei modi e dei mezzi della tutela giurisdizionale: ciò che conta è che non vengano imposti oneri tali, o non vengano prescritte modalità tali, da rendere impossibile o estremamente difficile l’esercizio del diritto di difesa o lo svolgimento dell’attività processuale (ex plurimis, sentenze n. 121/2016 e n. 44/2016; ordinanza n. 386/2004)”.
Alla luce dei sopraindicati principi i giudici costituzionali hanno evidenziato che non vi è compressione dell’esercizio del diritto di difesa: la previsione che un’attività probatoria, rimasta preclusa nel giudizio di primo grado, possa essere esperita in appello non è di per sé irragionevole, poiché “il regime delle preclusioni in tema di attività probatoria (come la produzione di un documento) mira a scongiurare che i tempi della sua effettuazione siano procrastinati per prolungare il giudizio, mentre la previsione della producibilità in secondo grado costituisce un temperamento disposto dal legislatore sulla base di una scelta discrezionale, come tale insindacabile (ordinanza n. 401/2000)“.
Infine la Consulta ha ritenuto priva di rilievo la eccepita violazione del citato articolo 24 della Costituzione per la asserita “perdita di un grado di giudizio“, posto che, secondo l’orientamento più volte espresso dalla Consulta, la garanzia del doppio grado di giurisdizione non gode, di per sé, di copertura costituzionale.