La Corte di Cassazione con la sentenza n. 20033 depositata il 11 agosto 2017 intervenendo in tema di deducibilità del compenso dell’amministratore di società di capitale ha statuito che se il compenso viene pagato mediante bonifico bancario il relativo importo è deducibile secondo il principio di “cassa allargato” nell’esercizio in cui le somme sono accreditate al beneficiario a nulla rilevando sia la data della disposizione che quella della valuta.

La vicenda ha riguardato una società di capitale a cui l’Agenzia delle Entrate aveva notificato un avviso di accertamento con cui venivano contestate alla società l’omessa applicazione dell’Iva in relazione a cessioni intracomunitarie effettuate con soggetti fittizi esteri per merci, invece, distribuite sul territorio nazionale, nonché per aver indebitamente detratto, in violazione del principio di competenza, i compensi erogati all’amministratore.

La società contribuente avverso tale atto impositivo proponeva ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale accoglieva le doglianze della ricorrente. L’Amministrazione finanziaria impugnava la decisione dei giudici di primo grado innanzi alla Commissione Tributaria Regionale, i cui giudici confermarono il contenuto della decisione impugnata.

L’Agenzia delle Entrate avverso la decisione dei giudici di appello proponeva ricorso in cassazione fondato su sei motivi.

Gli Ermellini accolgono parzialmente  il ricorso. I giudici di legittimità evidenziano che “l’esistenza di una contabilità regolare non preclude un accertamento da parte dell’Amministrazione finanziaria ove essa sia intrinsecamente inattendibile (v. n. 23550 del 2014). Tale principio è dunque sicuramente rilevante anche con riguardo alla documentazione comunque raccolta dal contribuente in relazione all’attività svolta. Nella vicenda in esame la CTR ha ritenuto rilevante il mero dato tipologico e quantitativo della documentazione raccolta per ciascuna transazione, ritenendo tale modalità prova della cura e diligenza da parte della società contribuente, ma ha omesso ogni analisi critica della documentazione stessa ..”

In merito alla deducibilità del compenso dell’amministratore, i giudici del palazzaccio hanno puntualizzato che “L’art. 95, comma 5, tuir stabilisce che “I compensi spettanti agli amministratori delle società … sono deducibili nell’esercizio in cui sono corrisposti”. Tali compensi, poi, in quanto redditi assimilati a quelli da lavoro dipendente, fruiscono del principio cd. di cassa allargato ai sensi dell’art. 51, comma 1 (già 48, comma 1), tuir, secondo il quale “Il reddito di lavoro dipendente è costituito da tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d’imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro. Si considerano percepiti nel periodo d’imposta anche le somme e i valori in genere, corrisposti dai datori di lavoro entro il giorno 12 del mese di gennaio del periodo d’imposta successivo a quello cui si riferiscono.”