La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 3432 depositata il 9 febbraio 2017 intervenendo in tema termini per la costituzione nel giudizio tributario ha riconfermato che qualora la notifica del ricorso avvenga mediante spedizione a mezzo posta, i trenta giorni che l’articolo 22 del D.Lgs. n. 546/92 prescrive, a pena d’inammissibilità, per la costituzione in giudizio del ricorrente, decorrono dalla data di ricezione del plico da parte del destinatario.
Per i precedenti vedasi la sentenza delle Sezioni Unite n. 13452/2017 e Cass. Sez. V sent. n. 14121/2017.
La società impugnava la decisione dei giudici distrettuali innanzi alla Corte di Cassazione con ricorso fondato su un unico motivo con cui si deduce la violazione e falsa applicazione degli articoli 22, comma 1, 20, comma 2, e 16, comma 5, del D.Lgs. n. 546/92. .
Gli Ermellini accolgono il ricorso ricordano il consolidato orientamento secondo cui “in tema di contenzioso tributario, qualora la notificazione del ricorso introduttivo abbia avuto luogo mediante spedizione a mezzo posta, il termine entro il quale, ai sensi dell’art. 22 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, dev’essere effettuato il deposito presso la segreteria della Commissione Tributaria decorre non già dalla data della spedizione, bensì da quella della ricezione dell’atto da parte del destinatario: la regola, desumibile dall’art. 16, ultimo comma, secondo cui la notificazione a mezzo del servizio postale si considera effettuata al momento della spedizione, in quanto volta ad evitare che eventuali disservizi postali possano determinare decadenze incolpevoli a carico del notificante, si riferisce infatti ai soli termini entro i quali la notificazione stessa deve intervenire, ed avendo carattere eccezionale non può essere estesa in via analogica a quelli per i quali il perfezionamento della notificazione rappresenta il momento iniziale, trovando in tal caso applicazione il principio generale secondo cui la notificazione si perfeziona con la conoscenza legale dell’atto da parte del destinatario (cfr. Cass. n. 12185/2008; id. n. 18373/12; n.12027/2014).”
Pertanto alla luce del richiamato principio, i giudici di legittimità, pa precisato che il ricorso (spedito il 12/12/2008) fu ricevuto dalla controparte il 16 dicembre 2008 e depositato il successivo 15 gennaio 2009, e quindi “appare evidente, alla luce dei principi sopra illustrati, l’erroneità della sentenza impugnata.”