La Corte di Cassazione, sezione penale, con la sentenza n. 34836 depositata il 17 luglio 2017 intervenendo in tema di bancarotta ha affermato che l’omesso versamento di contributi previdenziali non integra la bancarotta fraudolente per dissipazione perché non costituisce un’operazione in grado di erodere il patrimonio dell’impresa e non va ad incidere direttamente sulla sua consistenza patrimoniale, pur potendo risultare incoerente con il legittimo esercizio dell’attività d’impresa. Viceversa ciò può accadere nel caso in cui le risorse finanziarie originariamente destinate al pagamento dei contributi previdenziali fossero poi invece state spese per altri fini.

La vicenda ha riguardato il titolare di un impresa dichiarata fallita. La persona veniva accusata del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale commesso quale titolare dell’omonima impresa. L’imputata veniva riconosciuto colpevole dei capi di imputazione sia dal GIP che dalla Corte di Appello.

Avverso la decisione dei giudici distrettuali l’imputato proponeva ricorso alla cassazione fondato su cinque motivi.

Gli Ermellini rigettano tutte le doglianze del ricorrente ad eccezione del “motivo dedotto sull’affermazione di responsabilità per i fatti di omesso versamento di contributi previdenziali, qualificati come bancarotta per dissipazione. Posto che quest’ultima fattispecie si configura in presenza di operazioni incoerenti con le esigenze dell’impresa, che ne riducono il patrimonio (Sez. 5, n. 47040 del 19/10/2011, Presutti, Rv. 251218), la condotta in concreto contestata nel mancato versamento di contributi previdenziali non appare in sé riconducibile a tale paradigma normativo. La stessa infatti, pur potendo espressamente essere qualificata come un’operazione, o per meglio dire una serie di operazioni, incoerenti con il legittimo esercizio dell’attività di impresa, non incide direttamente sulla consistenza patrimoniale dell’impresa stessa, viceversa esponendo quest’ultima all’eventuale insorgenza di un obbligo sanzionatorio nei confronti dell’erario.

A diverse conclusioni potrebbe giungersi laddove la condotta addebitata fosse delineata nella spendita ad altri fini di risorse destinate al pagamento dei contributi, o la cui uscita sia comunque contabilmente giustificata in questi termini; situazione nella quale, e solo nella quale, troverebbe peraltro applicazione l’ipotesi della bancarotta per distrazione nella quale il Procuratore generale in sede ha chiesto la riqualificazione della condotta in esame. La possibilità di riconoscere tale situazione nel caso concreto non è stata tuttavia considerata nella sentenza impugnata; essendosi la Corte territoriale limitata ad attribuire la diversa qualificazione giuridica della bancarotta per dissipazione alla mera omissione del versamento dei contributi, erroneamente contestata, per quanto detto in premessa, come bancarotta impropria per causazione del fallimento.”