La Corte di Cassazione, sezione penale, con la sentenza n. 33749 depositata il 11 luglio 2017 intervenendo in tema di reati per violazione delle norme sulla sicurezza dei luoghi di lavoro ha statuito che il giudice che riformi la sentenza di assoluzione non può limitarsi a condannare il datore per lesioni colpose ai danni dell’operaio sulla sola base dell’omessa manutenzione del macchinario e sui mancati controlli di sicurezza senza specificare elementi e dati fattuali specifici e da cui desumere il nesso eziologico tra l’omissione e l’evento lesivo. Per cui non può ritenersi  affidabile il giudizio controfattuale  mancando elementi dai quali desumere il nesso tra l’omissione e l’evento lesivo.

La vicenda ha riguardato l’infortunio di un dipendente intento alla preparazione della postazione di stampa. Il lavoratore posizionava sul macchinario un nuovo rullo di inchiostro e vi appoggiava la mano per farlo girare; nel mentre il suo collega azionava il comando a pedale del rullo portacliché, che si metteva in moto nonostante la barriera di protezione che trascinava e schiacciava la mano sinistra del lavoratore. Il datore di lavoro veniva rinviato a giudizio ed il Tribunale competente assolveva il datore di lavoro per i reati ascritti. La Corte di Appello riformava la sentenza di primo grado dichiarando il datore di lavoro responsabile del reato di cui all’art. 590 cod. pen., in relazione all’infortunio sul lavoro.

L’imputato avverso la decisione dei giudici di appello proponeva ricorso in cassazione fondato tre motivi.

Gli Ermellini accolgono le doglianze del ricorrente ed annullano la decisione di secondo grado poiché le cause del sinistro sono rimaste sconosciute durante il processo; la Corte di merito ha solo chiarito che il microinterruttore non aveva funzionato per omessa manutenzione, senza soffermarsi su fatti specifici ed elementi induttivi precisi utili a corroborare «l’ipotesi ricostruttiva proposta». In assenza di tali elementi, il ragionamento controfattuale sviluppato e cioè «se il datore di lavoro avesse fatto una corretta manutenzione del macchinario il dispositivo di sicurezza avrebbe funzionato e l’infortunio non si sarebbe verificato», non è credibile al punto da far ritenere sussistente il nesso eziologico tra l’omissione manutentiva addebitata all’imputata e l’evento lesivo.

Dalla mera lettura della sentenza impugnata non si comprende «quando, come e perché è avvenuta la rottura della linguetta metallica connessa al microinterruttore; se e quali interventi di manutenzione erano previsti, e ogni quanto tempo, sullo specifico dispositivo di sicurezza; in che modo tali interventi, qualora regolarmente eseguiti, avrebbero potuto impedirne la rottura; da quali elementi di fatto sia possibile escludere o affermare che la rottura della linguetta sia ascrivibile al fatto del costruttore».

Pertanto alla luce di quanto indicato nella sentenza in commento non è possibile giungere a stabilire con certezza la responsabilità del datore di fronte a un compendio probatorio assai carente.