CORTE di CASSAZIONE ordinanza n. 3432 depositata il 9 febbraio 2017

IN FATTO

A. C. P. s.r.l., in persona del legale rappresentante, ricorre, con unico motivo, nei confronti dell’Agenzia delle Entrate (che resiste con controricorso) avverso la sentenza, indicata in epigrafe, con la quale la Commissione Tributaria regionale del Lazio, nella controversia avente origine dall’impugnazione dell’avviso di accertamento relativo ad Ires ed Iva dell’anno di imposta 2004, ne aveva rigettato l’appello, proposto avverso la decisione di primo grado che aveva dichiarato il ricorso introduttivo inammissibile in quanto presentato in data 12/12/2008, e spedito alla segreteria il 15.1.2009, mentre il termine ultimo per la costituzione in giudizio era inderogabilinente scaduto il 12.1.2009. In particolare, il Giudice di appello riteneva che la decorrenza dei trenta giorni (previsto quale termine dall’art.22, co.1 d.lgs. n.546/92 decorresse dal momento della spedizione come disciplinato dall’art.20 stesso d.lgs. A seguito di deposito di relazione ex art.380 bis c.p.c. è stata fissata l’adunanza della Corte in camera di consiglio, con rituali comunicazioni. Il Collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della presente motivazione in forma semplificata.

In diritto

1.L’unico motivo — con il quale si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 22, co 1, 20, co. 2 e 16 co. 5 del d.lgs. n.546/92 – è, infatti, manifestamente fondato alla luce del consolidato orientamento di questa Corte secondo cui in tema di contenzioso tributario, qualora la notificazione del ricorso introduttivo abbia avuto luogo mediante spedizione a mezzo posta, il termine entro il quale, ai sensi dell’art. 22 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, dev’essere effettuato il deposito presso la segreteria della commissione tributaria decorre non già dalla data della spedizione, bensì da quella della ricezione dell’atto da parte del destinatario: la regola, desumibile dall’art. 16, ultimo comma, secondo cui la notificazione a mezzo del servizio postale si considera effettuata al momento della spedizione, in quanto volta ad evitare che eventuali disservizi postali possano determinare decadenze incolpevoli a carico del notificante, si riferisce infatti ai soli termini entro i quali la notificazione stessa deve intervenire, ed avendo carattere eccezionale non può essere estesa in via analogica a quelli per i quali il perfezionamento della notificazione rappresenta il momento iniziale, trovando in tal caso applicazione il principio generale secondo cui la notificazione si perfeziona con la conoscenza legale dell’atto da parte del destinatario (cfr.Cass.n.12185/2008; id. n.18373/12; n.12027/2014).

2.Essendo pacifico in atti che il ricorso, notificato alla controparte il 16.12.2008, venne depositato il successivo 15 gennaio 2009, appare evidente, alla luce dei principi sopra illustrati, l’erroneitìt della sentenza impugnata.

3. Ne consegue, in accoglimento del ricorso, la cassazione della sentenza impugnata ed il rinvio alla C.T.R. del Lazio anche per il regolamento delle spese processuali.

P.Q.M.

La Corte, in accoglimento del ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla C.T.R. del Lazio, in diversa composizione, anche per il regolamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma il 21 dicembre 2016