La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 19952 depositata il 10 agosto 2017 intervenendo in tema sanzioni per visto infedele ha affermato che il rilascio del visto di conformità senza aver effettuato alcun controllo neppure formale della documentazione prodotta circa i dati indicati in dichiarazione dai contribuenti assistiti configura la violazione di cui al visto infedele. Per cui è legittima la irrogazione di sanzioni per il rilascio, da parte del responsabile dell’assistenza fiscale, di visti di conformità senza assolvere l’onere di verificare la corrispondenza dei dati dichiarati con la documentazione allegata dai contribuenti.
La vicenda ha riguardato un CAAF a cui l’agenzia delle Entrate aveva emesso atto di contestazione ha irrogato sanzioni ex art. 16 D.Lgs. n. 472/97 contestando l’avvenuto rilascio di infedele visto di conformità, in violazione dell’art. 35 del D.Lgs.n.241/97, attesa la contestazione di 626 violazioni tributarie, riferite all’anno di imposta 2005
Il CAAF avverso tale atto impositivo proponeva ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale, i cui giudici accolsero le doglianze del CAAF ritenendo l’estraneità del C.A.F. alle attività di controllo poste in essere dall’Agenzia delle Entrate in relazione alle dichiarazioni dei contribuenti. L’Amministrazione finanziaria impugnava la decisione della CTP innanzi alla Commissione Tributaria Regionale. La CTR accoglieva il ricorso è confermava il provvedimento sanzionatorio per la responsabilità derivante dal rilascio di visto di conformità senza assolvere l’onere di verificare la corrispondenza dei dati dichiarati con la documentazione allegata.
Il CAAF avverso la decisione della CTR proponeva ricorso in cassazione fondato su un unico motivo.
Gli Ermellini rigettano il ricorso proposto dalla ricorrente. Per i giudici di legittimità la CTR in corretta applicazione della normativa applicabile ratione temporis (artt.35 e 39 d.lvo n.241/1997) e con accertamento in fatto rimasto incontrastato, ha rilevato l’infedeltà del visto di conformità, rilasciato dal Centro assistenza senza avere effettuato alcun controllo, neppure formale, della documentazione prodotta in ordine ai dati indicati in dichiarazione, evidenziando, al contrario, la sussistenza di discordanze tra quanto dichiarato ed effettivamente documentato.”
La Corte ha applicato il “raddoppio” del contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n.115 del 2002.