CORTE di CASSAZIONE ordinanza n. 19952 depositata il 10 agosto 2017
Fatti di causa
Il C.A.A.F. L. e B. C. s.r.I., in persona del legale rappresentante pro tempore, ed Antonio Lombardo, in proprio, impugnarono l’atto di contestazione con il quale l’Agenzia delle Entrate aveva irrogato sanzioni ex art.16 d.lgs.n.472/97 contestando l’avvenuto rilascio di infedele visto di conformità, in violazione dell’art.35 del d.Igs.n.241/97, attesa la contestazione di 626 violazioni tributarie, riferite all’anno di imposta 2005.
La Commissione tributaria provinciale accolse il ricorso, rilevata l’estraneità del CAAF e del suo Direttore all’attività di controllo, poste in essere dall’Agenzia delle entrate in relazione alle dichiarazioni dei contribuenti.
La decisione, appellata dall’Agenzia delle entrate, veniva integralmente riformata, con la sentenza indicata in epigrafe, dalla C.T.R. del Lazio. In particolare il Giudice di appello riteneva la responsabilità degli odierni ricorrenti, i quali avevano rilasciato infedelmente il visto di conformità, senza assolvere l’onere di verificare la corrispondenza dei dati dichiarati con la documentazione allegata.
Avverso la sentenza il CAAF e Antonio Lombardi, in proprio, propongono ricorso per cassazione su unico motivo.
L’Agenzia delle entrate ha depositato atto al fine di partecipare alla pubblica udienza.
A seguito di proposta ex art.380 bis c.p.c. e di fissazione dell’adunanza della Corte in camera di consiglio, ritualmente comunicate, parte ricorrente ha depositato memoria.
Il Collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della presente motivazione in forma semplificata.
Ragioni della decisione
1. L’unico motivo di ricorso con il quale si deduce la violazione e falsa applicazione degli art.35 e 39 d.lgs.n.241/97, d.lgs.n.164/99 non è meritevole di accoglimento.
Con il mezzo, infatti, si evidenzia l’errore in diritto assertivamente commesso dalla C.T.R. nell’avere addossato agli odierni ricorrenti un onere (quale quello del controllo sostanziale dei dati forniti dai contribuenti e della documentazione dagli stessi allegata) non previsto per legge (se non successivamente da norma inapplicabile ratione temporis), ma tale censura non attinge la ratio decidendi posta a base della decisione dal Giudice di appello il quale, in corretta applicazione della normativa applicabile ratione temporis (artt.35 e 39 d.lvo n.241/1997) e con accertamento in fatto rimasto incontrastato, ha rilevato l’infedeltà del visto di conformità, rilasciato dal Centro assistenza senza avere effettuato alcun controllo, neppure formale, della documentazione prodotta in ordine ai dati indicati in dichiarazione, evidenziando, al contrario, la sussistenza di discordanze tra quanto dichiarato ed effettivamente documentato.
3. Ne consegue, attesa altresì l’ininfluenza delle contrarie argomentazioni svolte in memoria, il rigetto del ricorso, senza pronuncia sulle spese per il mancato svolgimento di attività difensiva della controparte.
4. Ai sensi dell’art.13 comma 1 quater del d.p.r. n.115 del 2002, si da atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Ai sensi dell’art.13 comma 1 quater del d.p.r. n.115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13.