La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 20267 depositata il 22 agosto 2017 intervenendo in tema di accertamento fiscale in materia di IRPEF ed IRAP ha statuito che nei casi di accertamento fondati sugli studi di settore e sull’antieconomicità della condotta del contribuente l’Agenzia delle Entrate non è obbligata all’attivazione del contraddittorio endoprocedimentale. In ogni caso il contribuente, con riferimento alle contestazioni, presenti nell’avviso di accertamento, concernenti l’IVA, il contribuente potrà eccepire la nullità dell’atto per il mancato invito a presentarsi, ma andrà fornita la cosiddetta “prova di resistenza”.
La vicenda ha riguardato un contribuente a cui l’Amministrazione finanziaria notificava un avviso di accertamento in materia di IRPEF, IRAP e IVA per l’anno 2008 basato sugli studi di settore e della protratta condotta antieconomica del contribuente. Avverso tale atto impositivo il contribuente proponeva ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale. I giudici di primo grado accoglieva le doglianze del ricorrente. L’Agenzia delle Entrate proponeva ricoso alla Commissione Tributaria Regionale, avverso la decisione della CTP. I giudici di appello qualificavano l’accertamento come “analitico-induttivo” ex art. 39 c. 1 d.P.R. n. 600/73, poiché basato non tanto sugli studi di settore, quanto sul comportamento imprenditoriale antieconomico del contribuente, come tale fondante la presunzione di sottrazione di materia imponibile. Inoltre i giudici della CTR evidenziavano che, il ricorrente,a fronte delle contestazioni contenute nell’atto impositivo, non aveva fornito giustificazioni o controprove adeguate a superare la presunzione. Infine nella sentenza della CTR è stata rigettata la doglianza della nullità del provvedimento per l’eccepito vizio procedimentale consistente nel mancato invito a presentarsi.
Il contribuente impugna la decisione dei giudici di appello con ricorso in cassazione fondato su due motivi.
Gli Ermellini rigettino il ricorso del contribuente. I giudici di legittimità hanno ritenuta, la decisione della CTR, rispettosa dei principi di diritto consolidati nella giurisprudenza di legittimità.
I giudici del palazzaccio precisano che la nullità dell’atto impositivo sulla mancata instaurazione del contraddittorio endoprocedimentale , la C.T.R., ha correttamente negato la sussistenza di un obbligo generale derivante dalla legge n. 212 del 2000.
Nella ordinanza in commento la Corte Suprema ricorda quanto stabilito dalle Sezioni Unite in tema di diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, l’Amministrazione finanziaria è gravata di un obbligo generale di contraddittorio endoprocedimentale, la cui violazione comporta l’invalidità dell’atto purché il contribuente abbia assolto all’onere di enunciare in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere o non abbia proposto un’opposizione meramente pretestuosa, esclusivamente per i tributi “armonizzati”, mentre, per quelli “non armonizzati”, non è rinvenibile, nella legislazione nazionale, un analogo generalizzato vincolo, sicché esso sussiste solo per le ipotesi in cui risulti specificamente sancito (Sez. Un. sent. n. 24823/2015).
Perciò i Giudici di legittimità affermano: “Sebbene nel caso di specie di controverta anche in materia di IVA (imposta armonizzata), deve comunque considerarsi corretta la sentenza impugnata sul punto decisionale de qua, posto che la difesa del contribuente si è incentrata meramente sulla non sufficienza dello scostamento dallo studio di settore, ma non ha negativamente riscontrato la vera, diversa, base giuridico fattuale dell’avviso di accertamento oggetto della lite, sicché non ne risulta la c.d. ‘prova di resistenza’, pur necessaria ai fini della obbligatorietà del contraddittorio endoprocedimentale per quest’imposta […]”.