La Corte di Cassazione con la sentenza n. 18071 depositata il 21 luglio 2017 intervenendo in tema di qualificazione e differenziazione tra reddito agrario e di impresa ha statuito che il reddito agrario, richiamando l’art. 29 del TUIR, è costituito in parte dal reddito medio ordinario dei terreni e al lavoro nell’organizzazione nei campi. A tal fine sono considerate attività agricole quelle di manipolazione, trasformazione e alienazione dei prodotti agricoli e zootecnici, che abbiano per oggetto prodotti ottenuti per almeno la metà del terreno e degli animali allevati su di esso. In particolare evidenzia come il profilo quantitativo, è citato solo in relazione alla provenienza dei prodotti e non in riferimento alla qualità degli stessi. In sostanza la prevalenza quantitativa dell’uva acquistata, non può essere stimata mediante un raffronto del valore economico dei prodotti utilizzati, ma solamente in riferimento al valore numerico ponderale degli stessi.
La vicenda ha ha riguardato società, che opera nel settore vitivinicolo, a cui l’Agenzia delle Entrate aveva notificato un avviso d’accertamento sulla base che la società non doveva essere tassata come reddito agrario ma come reddito d’impresa, in quanto le uve acquistate superavano il 50% di quelle prodotte, tutte utilizzate per la vinificazione.
La società contribuente impugnava l’atto impositivo innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale. I cui giudici annullavano l’atto impugnato. Avverso la decisione di primo grado il fisco proponeva ricorso alla Commissione tributaria regionale. I giudici di appello precisavano che la prevalenza dell’uva acquistata, ai sensi dell’art. 29 TUIR, doveva essere considerata in senso economico e non quantitativo, da cui, data la scarsa qualità ne conseguiva un minor valore economico.
L’Agenzia ricorre in Cassazione fondato su un unico motivo.
Gli Ermellini accolgono il ricorso dell’Amministrazione finanziaria ricordando che a tal proposito il contenuto dell’articolo 29 del T.U.I.R. (vigente ratione temporis)
Su quest’ultimo aspetto, secondo i giudici, “la tesi della CTR, fondata sulla differenza qualitativa delle differenti uve utilizzate per la vinificazione, incidente sul conseguente differente valore economico delle stesse, non può essere condivisa perché non trova alcun riscontro nel dettato normativo”.
Per i giudici di legittimità l’applicabilità della norma richiede “la ricorrenza di due presupposti:
a) che i prodotti oggetto di lavorazione abbiano avuto origine proprio dal terreno, rispetto al quale viene determinato il reddito (presupposto qualitativo);
b) che i prodotti così individuati costituiscano almeno la metà di quelli lavorati (presupposto quantitativo)”.
Il riferimento alla metà dei prodotti non può che riguardare l’aspetto quantitativo e non il valore. In sostanza, quindi, nessun elemento normativo consente di ritenere che la prevalenza quantitativa del prodotto possa essere stimata mediante raffronto tra il valore economico dei prodotti utilizzati.