La definizione agevolata delle controversie tributarie disciplinata dal Decreto Legge n. 50 del 24 aprile 2017, convertito con modificazioni con la Legge n. 96 del 21 giugno 2017 consente di definire le liti con il Fisco ed estinguere il giudizio.
L’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 22/E del 28 luglio 2017 ha fornito chiarimenti in merito a effetti e modalità della procedura.
L’Agenzia ha attivato sul proprio sito internet il servizio per la definizione agevolata delle liti pendenti, al quale si accede dopo aver inserito le proprie credenziali per accedere ai servizi telematici.
Il servizio permette a tutti i contribuenti che hanno una controversia tributaria in cui è parte l’Agenzia delle Entrate, pendente in ogni stato e grado di giudizio (compreso quello in cassazione e anche a seguito di rinvio) nella quale il ricorso introduttivo sia stato notificato entro il 24 aprile 2017, di definirla in via agevolata.
L’Agenzia delle Entrate adotta le prime disposizioni di attuazione del nuovo istituto della definizione agevolata delle liti tributarie in cui la stessa è parte.
Con il provvedimento 21 luglio 2017 del direttore dell’Agenzia delle Entrate è stato disposto:
- l’approvazione del modello per la presentazione della domanda
- Descrizione e contenuto del modello
- Modalità e termine di presentazione della domanda
- modalità e termini di trasmissione e di versamento degli importi dovuti.
Oggetto della definizione agevolata delle liti fiscali pendenti: articolo 11, Dl 50/2017
Ai sensi dell’articolo 11 del D.L. n. 50 del 2017 che introduce la definizione agevolata delle controversie tributarie prevede che:
- le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l’Agenzia delle entrate, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in cassazione e anche a seguito di rinvio, possono essere definite, a domanda del soggetto che ha proposto l’atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione, con il pagamento di tutti gli importi richiesti dall’atto impugnato che hanno formato oggetto di contestazione in primo grado e degli interessi da ritardata iscrizione a ruolo, calcolati fino al sessantesimo giorno successivo alla notifica dell’atto, escluse le sanzioni collegate al tributo e gli interessi di mora
- se la controversia pendente riguarda esclusivamente gli interessi di mora o le sanzioni non collegate ai tributi, per la definizione è dovuto il 40% degli importi in contestazione
- in caso di controversia relativa solo alle sanzioni collegate ai tributi cui si riferiscono, per la definizione non è dovuto alcun importo qualora il rapporto relativo ai tributi sia stato definito anche con modalità diverse dalla definizione agevolata.
Le controversie definibili sono quelle il cui atto introduttivo del giudizio di primo grado sia stato notificato alla controparte entro il 24 aprile 2017 (data di entrata in vigore del decreto legge) e per le quali alla data di presentazione della domanda di definizione il processo non si sia concluso con pronuncia definitiva.
Coloro che hanno aderito, entro il 21 aprile 2017, alla “rottamazione” dei ruoli, possono usufruire della definizione agevolata delle controversie tributarie solo congiuntamente alla rottamazione stessa.
Il modello di domanda
Il nuovo modello, approvato insieme alle istruzioni per la sua corretta compilazione, deve essere utilizzato da chi ha proposto l’atto introduttivo del giudizio (o da chi vi è subentrato o ne ha comunque la legittimazione) e intende definire in maniera agevolata la controversia tributaria.
Il modello, reperibile sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate, è composto, oltre che dal frontespizio, da una serie di sezioni in cui vanno indicati i dati necessari a identificare:
- il soggetto che ha proposto l’atto introduttivo del giudizio di primo grado
- il soggetto che, se diverso dal primo, essendovi subentrato o avendone la legittimazione, presenta la domanda
- la controversia tributaria oggetto di definizione
- l’atto impugnato
- l’importo dovuto per la definizione e le relative modalità di pagamento.
Viene precisato che il modello può essere reperito anche su siti internet diversi da quello dell’Agenzia, a condizione che sia conforme, per struttura e sequenza, a quello approvato dall’amministrazione e rechi l’indirizzo del sito dal quale è stato prelevato, nonché gli estremi del provvedimento in esame.
Modalità e termini di presentazione
C’è tempo fino al 2 ottobre 2017 per presentare l’istanza di definizione agevolata (in realtà, il termine previsto dalla norma è il 30 settembre che, però, quest’anno cade di sabato e, quindi, è rinviato secondo legge al primo giorno lavorativo successivo).
Più precisamente, per ciascuna controversia tributaria autonoma, ossia relativa al singolo atto impugnato, deve essere presentata una distinta domanda di definizione (l’istanza è esente dall’imposta di bollo).
Il modello può essere trasmesso esclusivamente in via telematica (attraverso un apposito servizio web che sarà reso disponibile sul sito dell’Agenzia):
- direttamente dai contribuenti interessati (è necessario, però, essere abilitati ai servizi telematici dell’Agenzia)
- per il tramite di un soggetto incaricato (ad esempio, commercialista, ragioniere, perito commerciale, consulente del lavoro), che consegna copia dell’istanza trasmessa
- recandosi presso un qualunque ufficio territoriale dell’Agenzia, che attesta la presentazione diretta della domanda, consegnando al contribuente la stampa del numero di protocollo attribuito.
Non è possibile presentare il modello con modalità diverse da quelle indicate, neppure mediante servizio postale o posta elettronica ordinaria o certificata.
La domanda di definizione, debitamente sottoscritta dal richiedente e dal soggetto eventualmente incaricato della trasmissione telematica, deve essere conservata a cura del richiedente fino alla definitiva estinzione della controversia, insieme ai documenti relativi ai versamenti effettuati, sia in sede di riscossione provvisoria in pendenza di giudizio sia in sede di definizione agevolata, nonché alla documentazione relativa all’eventuale definizione agevolata dei ruoli.
Sono considerate comunque tempestive le domande trasmesse entro il 2 ottobre 2017, ma scartate dal servizio telematico, purché ritrasmesse entro i cinque giorni lavorativi successivi alla data di emissione della comunicazione dell’Agenzia delle entrate che attesta il motivo dello scarto.
Modalità e termini di versamento
Il pagamento di quanto dovuto (da versare con F24, con possibilità di avvalersi della compensazione) può avvenire in un’unica soluzione oppure in un numero massimo di tre rate (non è ammesso il pagamento rateale se gli importi da versare non superano 2mila euro (limite che si riferisce all’importo netto dovuto, inteso quale somma che risulta dall’importo lordo dovuto ridotto degli eventuali importi dovuti per la rottamazione dei ruoli e degli eventuali importi versati in pendenza di giudizio).
Nel caso di pagamento in un’unica soluzione, il termine entro cui eseguire il versamento è il 2 ottobre 2017.
Qualora si scelga di versare il dovuto in due rate, la prima rata (40%) deve essere versata entro il 2 ottobre 2017, la seconda (60%) entro il 30 novembre 2017.
Se, invece, si sceglie di versare in tre rate, la prima (40%) va pagata entro il 2 ottobre 2017, la seconda (40%) entro il 30 novembre 2017, la terza e ultima (20%) entro il 2 luglio 2018.
Per le rate successive alla prima sono dovuti gli interessi legali a decorrere dal 3 ottobre 2017.
Per ciascuna controversia autonoma è effettuato un separato versamento.
I codici tributi da esporre sull’F24 saranno istituti da una risoluzione dell’Agenzia.
La definizione si perfeziona per effetto del pagamento integrale dell’importo netto dovuto o della prima rata e con la presentazione della domanda entro il termine e con le modalità sopra descritte. Qualora non ci siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda.
Enti territoriali
Il provvedimento, infine, ricorda che ciascun ente territoriale può stabilire, entro il 31 agosto 2017, le modalità di attuazione della definizione agevolata delle controversie tributarie di cui lo stesso è parte. A tal proposito, gli enti in questione stabiliscono autonomamente tali modalità, eventualmente anche rimandando in parte a quanto stabilito dal provvedimento in esame.
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