La Commissione Tributaria Regione di Firenze con la sentenza n. 1477 del 2017 sez. 12 intervenendo in tema di accertamenti standardizzati ha affermato che il “redditometro” è una presunzione semplice e pertanto il contribuente può dimostrare con altrettante presunzioni la bontà del proprio operato.

La vicenda ha riguardato un contribuente a cui l’Agenzia delle Entrate notificava due avvisi di accertamento emessi sulla base  del possesso di un immobile adibito ad abitazione principale, di un’autovettura e del sostenimento delle rate di mutuo per l’acquisto dell’abitazione principale, a fronte di minimi redditi dichiarati. Avverso i suddetti atti impositivi il contribuente proponeva ricorso in Commissione Tributaria Provinciale, i cui giudici non accoglievano le doglianze del ricorrente, in particolare, ha ritenuto “non giustificati” gli assegni emessi dai coniugi

Il contribuente avverso la decisione della CTP proponeva ricorso innanzi alla Commissione Tributaria Regionale. I giudici di appello accolgono il ricorso del contribuente sulla base che la presunzione di maggiore disponibilità reddituale è superata dalla documentazione depositata.

Infatti nel ricorso di appello il contribuente ha dimostrato l’esistenza di sufficienti disponibilità finanziarie derivanti dalla vendita di un immobile per sostenere le spese poste a base del recupero a tassazione.

I giudici di appello analizzano i seguenti aspetti:

  • il contributo familiare (nello specifico le rate di mutuo sono state saldate dalla moglie che a sua volta aveva venduto un immobile ricevuto in eredità);
  • la produzione degli estratti conto (che sono sufficienti a vincere la presunzione redditometrica).

La Commissione Tributaria Regionale, nel ribaltare la sentenza di primo grado precisa che il ricorrente ha spiegato che negli anni 2007 e 2008 aveva fatto fronte alle esigenze di vita quotidiane attingendo alla riserva costituita dal ricavato della vendita di un immobile ereditato.

I giudici di appello sul punto osservano “che, avendo il Contribuente prodotto in giudizio gli estratti conto bancari dai quali si evince che, effettivamente, erano stati emessi assegni ‘regolari’ oltreché prelievi in contanti, ciò doveva essere ritenuto ampiamente sufficiente per l’Ufficio a giustificare la ‘sussistenza quotidiana’ dell’intera famiglia, in assenza di ulteriori elementi fattuali che potessero supportare altra diversa ricostruzione. A fronte dunque di una presunzione semplice stabilita rispetto al metodo del redditometro, l’Agenzia aveva opposto una presunzione assoluta di non veridicità di quanto dedotto dal contribuente. Ritiene in definitiva questo Giudice che, anche a fronte dei minimi redditi dichiarati dal Contribuente stesso negli anni successivi al 2008, potesse essere ritenuto credibile e provatoquanto emerso dal modello 55 compilato da quest’ultimo.”